Omesso uso casco protettivo e lesioni derivanti da incidente stradale - Concorso di responsabilità
Cassazione civile , sez. III, ordinanza 30.12.2010 n. 26568
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 30 dicembre 2010, n. 26568
Osserva
È stata depositata la seguente relazione:
1 - Con ricorso notificato il 28 ottobre 2009 P.F., W..L., in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore Fr.An.Pe., A..P., P.L., O.P. e T..P. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 17 settembre 2008 dalla Corte d'Appello di Napoli che, in riforma della
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva accolto solo parzialmente la loro domanda di risarcimento dei danni conseguenti al decesso in un sinistro stradale del loro congiunto D.P..
Gli intimati, Assicurazioni Generali S.p.A. e O.S., non hanno svolto attività difensiva.
2 - I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiché la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall'art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei
di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l'affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2727, 2729 c.c., nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Il quesito finale non postula l'enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate che sia decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata e non costituisce il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, contraddittoria, insufficiente.
Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione (anche in questo caso non specificate come se si trattasse di sinonimi) degli artt. 1175 e 1227 c.c., nonché omessa, contraddittoria, comunque insufficiente motivazione.
Il quesito finale presenta i medesimi caratteri evidenziati in relazione al primo motivo.
Tuttavia ragioni di completezza impongono di rilevare, con rifermento ad entrambi i motivi, che (Cass. Sez. III, n 24432 del 2009) l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia
concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti; I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d'essere ascoltata in camera di consiglio; che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; Le argomentazioni addotte con la memoria, che può solo illustrare, ma non integrare il ricorso, non superano i rilievi contenuti nella relazione e restano confermati sia il mancato rispetto dell'art. 366 bis c.p.c., sia il carattere fattuale delle due censure; la circostanza che la vittima viaggiasse senza indossare il casco è stata accertata dai carabinieri; tale fatto non è stato considerato dalla Corte d'Appello come aggravante ex art. 1227, comma 2 c.c., ma come un caso di concorso ai sensi del precedente comma 1; 5.- Ritenuto: che pertanto il ricorso va rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese; visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ.. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla spese.