Non sempre è lecita l'obbligatorietà di disporre la sospensione della patente per le ipotesi di ebbrezza diversa da quella caratterizzata da una alcolemia superiore a 1,5 g/l
Non sempre è lecita l'obbligatorietà di disporre la sospensione della patente per le ipotesi di ebbrezza diversa da quella caratterizzata da una alcolemia superiore a 1,5 g/l. lo ha deciso il 19 ottobre 2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24-6-2004 Stefano Z. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Albenga il decreto emesso il 31-3-2004 dal Prefetto di Savona con il quale quest'ultimo, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 del C.d.S., aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida per giorni 15, ordinandogli contestualmente di sottoporsi a visita medica presso
A sostegno del ricorso deduceva la violazione di legge in quanto il suddetto decreto non gli era stato tempestivamente notificato, e l'insussistenza della violazione in fatto.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona chiedendo il rigetto dei ricorso.
Il Giudice di Pace adito con sentenza dell'11-11-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di priorità logico - giuridica occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso con il quale lo Z., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 186 del C.d.S., assume (che il giudice di prime cure ha omesso di prendere in considerazione quanto previsto dal nono comma di tale disposizione secondo cui "qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a
Infatti il tasso alcoolimetrico cui si era sottoposto l'esponente e che era stato effettuato in due occasioni intervallate da uno spazio temporale di circa 10 minuti, aveva determinato un valore pari a 1,28 g/l la prima volta ed un valore pari a 1,31 g/l la seconda; pertanto, poiché nessuno dei suddetti valori aveva superato la soglia di 1,50 richiesta dal menzionato nono comma, la sanzione amministrativa della sospensione cautelativa della patente inflitta al ricorrente non avrebbe potuto essere irrogata.
La censura è fondata.
Il Giudice di Pace di Albenga ha premesso che il Prefetto di Savona, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 del C.d.S., aveva disposto a carico dello Z. la sospensione della patente di guida per giorni 15 e gli aveva ordinato contestualmente di sottoporsi a visita medica presso
Orbene da tali considerazioni consegue che, dopo che allo Z. era stata contestata la violazione dell'art. 186 del C.d.S. (consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato), al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente dei veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 nono comma del C.d.S. all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a
Pertanto ricorre la violazione dell'art. 14 della L. 24-11-1981 n. 689 - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata allo Z. era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest'ultimo in sede di contestazione.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.
Con il terzo motivo lo Z., deducendo vizio di motivazione, rileva che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente il primo motivo di opposizione relativo all'ingiustificato ed illegittimo ritardo con il quale l'esponente aveva ricevuto in data 7-6-2004 la comunicazione della restituzione della patente, benché l'ordinanza impugnata avesse stabilito la restituzione del documento entro il 5- 4-2004.
Gli enunciati motivi restano assorbiti all'esito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l'opposizione proposta ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona di sospensione della patente di guida del 31-3- 2004.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura controversa della lite, per compensare interamente le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
P.Q.M.
Da Polnews