Art. 1, commi 47 e 128, legge 7 aprile 2014, n. 56 - Trasferimento della proprietà di veicoli in favore delle Città Metropolitane ed in caso di fusione di Comuni - Tariffe applicabili.
La DGT Nord Est ha chiesto chiarimenti in ordine alle tariffe applicabili nelle ipotesi in oggetto indicate. Trattandosi di questione interpretativa di interesse generale, si ravvisa l’opportunità di fornire a tutte le DGT in indirizzo univoche direttive, volte ad assicurare uniformità dell’azione amministrativa su tutto il territorio nazionale. Le fattispecie in esame, così come contemplate dall’art. 1, commi 47 e 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernono:
- il subentro, a titolo universale, delle Città Metropolitane nel patrimonio delle Province soppresse;
- il trasferimento di beni da Comuni estinti a nuovi Comuni, nel caso di fusioni od unioni di Comuni.
In entrambe le ipotesi, le richiamate disposizioni prescrivono che il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili è esente da oneri fiscali. Pertanto, laddove oggetto di trasferimento siano veicoli (già immatricolati, a seconda dei casi, a nome della Provincia o del Comune soppresso), l’aggiornamento delle relative carte di circolazione è esente dal pagamento delle imposte di bollo ma non anche dal pagamento dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986, non avendo questi ultimi natura di oneri fiscali. Quanto illustrato, trova applicazione anche nell’ipotesi di trasferimento della proprietà di veicoli in favore delle Città ed Aree Metropolitane delle Regioni a statuto speciale (cfr. art. 1, comma 6, legge n. 56/2014).
In allegato la Circolare Prot. n.13087 del 04 giugno 2015.
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore