Ebbrezza - L'aver fumato non invalida l'accertamento con etilometro
Corte di Cassazione Penale sez. IV 4/2/2010 n. 4938
(omissis)
Svolgimento del processo
Il G.U.P. presso il Tribunale di Belluno, con sentenza in data 9 aprile 2008, pronunciata in sede di
giudizio abbreviato condizionato, ha ritenuto …… responsabile del reato p. e p. dall'articolo 186
comma 2 del codice della strada per avere guidato l'autovettura …in stato di ebbrezza conseguente
all'uso di sostanze alcoliche e, applicata la riduzione di pena per il rito prescelto, lo ha condannato
alla pena di Euro 400,00 di ammenda e gli ha applicato la sospensione della patente di guida per
giorni quindici.
Contro tale decisione proponeva ricorso in Cassazione lo ….. a mezzo del suo difensore e
concludeva chiedendo di volere annullare la sentenza impugnata con i consequenziali
provvedimenti. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il ricorso era deciso con il compimento
degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha denunciato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Belluno per i seguenti
motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge, in particolare dell’articolo 186 del D.Lgs. n.
285 articoli186 e 379 - regolamento attuativo del codice della strada - nella parte in cui gli agenti,
laddove gli elementi sintomatici non consentano un'immediata valutazione dello stato di ebbrezza,
effettuano l'alcoltest dovendosi attenere al rispetto delle modalità anche tecniche previste per
l'utilizzo di esso;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge in particolare dell’articolo 186 D.Lgs. n. 285
del 1992 e articolo 379 d.P.R. n. 495 del 1992, nella parte relativa agli elementi sintomatici dello
stato di ebbrezza;
3) mancata assunzione di prova decisiva quale perizia di accertamento circa l'influenza d el fumo sul
test e l'influenza della temperatura esterna sulla funzionalità del test;
4) inosservanza delle disposizioni normative sopra indicate che impongono che l'alcoltest venga
effettuato con un preciso intervallo di tempo;
5) insufficienza, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata.
I proposti motivi sono del tutto destituiti di fondamento in quanto investono questioni di merito, già
esaminate nella sentenza impugnata.
In particolare il Giudice ha spiegato con congrua e logica motivazione le ragioni per cui la
circostanza che lo …. avesse fumato poco prima di fare l'alcoltest non poteva inficiarlo,
evidenziando, tra l'altro, che il secondo test effettuato alcuni minuti dopo il primo, quando il
ricorrente aveva smesso di fumare, aveva dato un esito superiore al primo, cosa che non sarebbe
potuta accadere se il primo test fosse stato influenzato da un fattore esterno condizionante e cioè dal
fumo. Il Giudice ha altresì evidenziato che dall'esame degli "scontrini" emessi dall'apparecchio
utilizzato per l'alcoltest è emerso che erano trascorsi i cinque minuti regolamentari tra il primo e il
secondo test. L'alcoltest risulta quindi effettuato correttamente e quindi infondati si appalesano tutti
i motivi di ricorso, essendo all'evidenza del tutto superflua u na perizia volta ad accertarne la
regolarità ed apparendo gli elementi sintomatici osservati del tutto in linea con i risultati dello
stesso.
Il ricorso proposto è dunque inammissibile, essendo palesemente infondati i motivi, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro
(omissis)