Pubblicato il 12-03-2014

Le copie fotostatiche degli scontrini dell'alcoltest: hanno valore probatorio in giudizio?

Con questa pronuncia la Suprema Corte supera in senso negativo la censura avanzata dal Ricorrente, ex multis, in ordine alla produzione in dibattimento di copie fotostatiche di documenti, invece degli originali, ciò con riferimento agli scontrini dell'alcoltest concernenti accertamento di contravvenzione ex art. 186 C.d.S..

A sostegno di tale conclusione la Sezione Quarta Penale afferma che: “Il risultato dell'accertamento, d'altra parte, pur se attestato in documenti prodotti in copia, giustamente è stato dal giudice del gravame ritenuto costituire piena prova del fatto contestato all'imputato, anche perché efficacemente supportato dalla testimonianza resa in dibattimento dall'agente di PG intervenuto per l'occasione”.

A sommesso avviso di Chi scrive, se è pur vero che il principio di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall’art. 189 c.p.p. consente l’acquisizione e l’utilizzazione del documento prodotto in copia, anche in assenza dell’originale (v. Cass. n. 37197/2010), appare velatamente apodittica la motivazione in ordine all’idoneità ad accertare i fatti il solo riferimento alla testimonianza resa dall’agente di PG intervenuto, ciò in rapporto al dato strumentale/tecnico, non valutativo, di cui alla misurazione dell’alcool nel sangue, vero elemento-principe degli scontrini dell’alcoltest, al di là del fatto storico dell’effettuato accertamento.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-05-2012) 01-02-2013, n. 5470

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G - Presidente -

Dott. FOTI G. - rel. Consigliere -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere -

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 877/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. montanari che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

 

R.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, del 15 dicembre 2011, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città, del 18 gennaio 2010, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato pari a 1,90 e 1,84 g/l nelle due prove) e lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per due mesi.

Deduce il ricorrente violazione di norme penali e processuali, in relazione:

a) all'annotazione della data di emissione della sentenza impugnata, indicata, in calce al documento, nel 15.12.2011 e, a margine dell'intestazione della stessa, nel 15.12.20; ciò determinerebbe la nullità della sentenza stessa;

b) alla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione relativo al giudizio di primo grado e dell'estratto della relativa sentenza; tali omissioni determinerebbero la nullità del giudizio di primo grado;

c) alla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione relativo al giudizio d'appello e dell'estratto della relativa sentenza, con asserita conseguente nullità del giudizio d'appello;

d) alla produzione in dibattimento di copie fotostatiche di documenti, invece degli originali; il riferimento è agli scontrini dell'alcoltest ove, peraltro, verrebbero registrati orari di esecuzione degli accertamenti diversi da quelli indicati nella comunicazione della notizia di reato (8,01 ed 8,13 nei primi, 9.01 e 9,13 nella seconda; ne conseguirebbe, ancora una volta, la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi;

e) al diniego delle circostanze attenuanti generiche, peraltro senza alcuna motivazione, alla valutazione ed all'aumento di pena per la recidiva, alla mancata indicazione della pena base e della frazione di pena irrogata per la recidiva.

Motivi della decisione

 

Premesso che il reato, commesso l'(OMISSIS), non è ancora prescritto - essendo stati sospesi per 56 giorni i relativi termini per il rinvio del procedimento, disposto all'udienza del 23.11.09, su richiesta del difensore del R. per concomitante impegno professionale dello stesso - osserva La Corte che il ricorso è infondato.

a) L'errata indicazione, nel frontespizio della sentenza impugnata, della data della stessa (15.12.20) non determina nullità di sorta, essendo evidentemente frutto di mero errore di trascrizione della data, correttamente annotata in calce alla sentenza (15.12.2011).

L'errore, del resto, non ha avuto alcuna conseguenza per l'imputato che, da parte sua, neanche ne segnala.

b) Le notifiche all'imputato dei decreti di citazione di primo e secondo grado e degli estratti contumaciali delle relative sentenze risultano correttamente eseguite, come emerge dagli atti, ai quali la Corte ha ritenuto di accedere per verificare la fondatezza delle doglianze proposte. In particolare, risulta che le notifiche sono state eseguite ai sensidell'art. 170 cod. proc. pen., con regolare ritiro dei relativi plichi, avvenuto, quanto al decreto di citazione ed all'estratto sentenza di primo grado, rispettivamente, il 4.2.08 ed il 1.10.10, quanto al decreto di citazione in appello ed all'estratto della sentenza di secondo grado, rispettivamente, il 3.11.11 e l'8.2.12.

c) Nessuna nullità consegue dalla produzione in dibattimento delle copie fotostatiche, invece che degli originali degli scontrini ove sono stati registrati gli esiti dell'accertamento etilometrico. Il risultato dell'accertamento, d'altra parte, pur se attestato in documenti prodotti in copia, giustamente è stato dal giudice del gravame ritenuto costituire piena prova del fatto contestato all'imputato, anche perchè efficacemente supportato dalla testimonianza resa in dibattimento dall'agente di PG intervenuto per l'occasione.

d) Infondate sono, infine, anche le censure concernenti il regime sanzionatorio, atteso che legittimamente è stata ritenuta dai giudici del merito la congruità della pena inflitta e sono state negate le attenuanti generiche, in considerazione del precedente specifico registrato a carico dell'imputato, oltre che della gravita della condotta.

La motivazione resa nella sentenza impugnata su tali punti, pur sintetica, si presenta adeguata, anche in vista della genericità delle contestazioni svolte nei motivi d'appello dall'imputato, che non ha chiarito le ragioni per le quali la pena inflitta doveva ritenersi eccessiva e doveva essere individuata nei minimi edittali, nè quelle per le quali avrebbero dovuto essere riconosciute le invocate attenuanti.

Inammissibile, infine, è la censura concernente la recidiva, peraltro giustamente ritenuta dal giudice di primo grado, non proponibile nella sede di legittimità, non essendo stata oggetto di specifico motivo d'appello.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

 

 

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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