Revisione patente: necessari elementi oggettivi e definitivamente accertati
TAR Toscana-Firenze, sez. II, sentenza del 02 marzo 2011, n. 392
I provvedimenti di revisione della patente di guida, evidenziano i giudici amministrativi della Toscana, adottati ai sensi dell’art. 128 C.d.S., sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una specifica violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili. Non è altresì possibile ritenere che qualunque sinistro provocato, anche se in presenza di feriti o contusi, giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica, se tale conclusione non viene sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati.
Il T.A.R. della Toscana ha così annullato il provvedimento della Motorizzazione civile, che disponeva per una signora di Arezzo la revisione della patente. La donna aveva causato un incidente con la sua autovettura, urtando con lo specchietto un passante, che camminava sul ciglio della strada in senso contrario a quello di marcia.
La motivazione del provvedimento di revisione, ritenuto insufficiente, richiamava il verbale dei Vigili Urbani in cui era indicato che la ricorrente circolava ad una velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada.
La Motorizzazione civile, in attesa del ricorso gerarchico però, per circa sette anni non aveva portato ad esecuzione il provvedimento di revisione, ciò in palese contraddizione con la conclusione di inidoneità, e la ricorrente in questo lungo lasso di tempo non solo non aveva causato altri incidenti o fosse stata diversamente sanzionata, ma aveva provveduto al rinnovo della patente di guida.
(Nota di Cesira Cruciani)
T.A.R.
Toscana - Firenze
Sezione II
Sentenza 2 marzo 2011, n. 392
N. 00392/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2009, proposto da:
P. T., rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Vanni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo, 13;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, Direzione Generale Territoriale Centro Nord - Motorizzazione Civile di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento, previa sospensione,
a) dell'atto n. 12947 del 9-4-2002 dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Arezzo, come reiterato in data 30-12-2008 (allegato alla nota racc.ta 28-12-2008 di cui al successivo punto b), col quale è disposta nei confronti della ricorrente la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
b) del decreto decisorio RDN 2602 del 16-7-2008, col quale il Ministero adito ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente, comunicato con nota 28-12-2008 prot. 11708/08 IV S. ricevuto il 7-1-2009;
c) di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto all'adozione dei provvedimenti impugnati, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Direzione Generale Territoriale Centro Nord - Motorizzazione Civile di Arezzo, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 149/2009 del 20 febbraio 2009;
Vista la memoria della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 gennaio 2011 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 22 gennaio 2009 e depositato il 30 gennaio 2009, la signora P. T. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali era disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ed era rigettato il conseguente ricorso gerarchico proposto.
In particolare, il provvedimento che disponeva la revisione richiamava una comunicazione dei Vigili Urbani di Arezzo in cui era indicato che la ricorrente circolava ad una velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada, urtando pedone che circolava sul margine destro e con direzione opposta, mentre il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico richiamava il medesimo episodio, ritenendolo idoneo ad essere interpretato come sintomatico sia di imperizia nella guida sia di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La ricorrente, quindi, lamentava quanto segue.
“1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 lg. 241/1990”.
Il provvedimento di revisione non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e la sua funzione, riconosciuta dalla giurisprudenza solo latamente cautelare, non autorizzava la deroga alla normativa generale di cui alla l.n. 241/90.
“2- Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei presupposti che sono stati ritenuti espressione del difetto del requisito di idoneità tecnica alla guida: eccesso di potere per contraddittorietà”.
La condotta omissiva dell’Amministrazione, che per circa 7 anni non aveva portato ad esecuzione il provvedimento di revisione in attesa della decisione del ricorso gerarchico, contraddiceva la conclusione di inidoneità di cui ai provvedimenti impugnati in quanto, nel frattempo, era disposto il rinnovo della patente di guida senza che nel lungo lasso di tempo la ricorrente causasse altri incidenti o fosse diversamente sanzionata.
“3- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, non essendo state a suo tempo esplicitate le ragioni che hanno determinato l’Amministrazione a dubitare della persistenza dei necessari requisiti d’idoneità tecnica”.
Non risultavano esaminate le circostanze concrete del sinistro su cui si fondava la segnalazione dei Vigili Urbani presa a fondamento dei provvedimenti impugnati perché, altrimenti, l’Amministrazione avrebbe verificato che lo stesso non si era verificato per la velocità eccessiva ma per la riconducibilità al pedone che transitava in senso contrario alla direzione di marcia.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe era accolta la domanda cautelare.
In prossimità della pubblica udienza, la ricorrente depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 4 gennaio 2011 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, al più approfondito esame della fase di merito, conferma il suo orientamento cautelare ritenendo il ricorso fondato per quanto dedotto - in maniera assorbente rispetto al primo motivo di mero contenuto procedimentale – con il secondo e terzo motivo di ricorso.
In particolare risulta fondata primariamente la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso, come rappresentata anche in sede di ricorso gerarchico, ove si lamenta che la motivazione del provvedimento di revisione è fondata sul richiamo alla comunicazione dei Vigili Urbani di Arezzo, in cui si faceva riferimento alla circolazione a velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada. Il Collegio rileva, però, che dalla lettura della comunicazione in questione non si evince alcun riferimento a tale circostanza connessa alla velocità dell’autoveicolo condotto dalla sig.ra T.. Infatti, nella ricostruzione del sinistro, si legge unicamente quanto segue: “L’autovettura Renault Twingo, condotta da T. P., percorreva la strada comunale di Santa Firmina proveniente dalla rotatoria con via Salvadori e diretta verso l’omonima località. Nella marcia passava accanto ad un pedone, soggetto femminile, che stava circolando sul margine destro della carreggiata, con direzione di provenienza opposta a quella della Renault. Nel superarlo urtava con lo specchio retrovisore esterno la sua mano destra. Il pedone dopo l’urto cadeva a terra. Non siamo in grado di stabilire se le lesioni riportate al piede destro siano state causate da un’eventuale urto del veicolo oppure dalla caduta visto che non veniva riscontrata nessuna traccia sulla carrozzeria dell’auto. Sull’asfalto si evidenziavano gocce di liquido ematico della persona investita e più precisamente sulla linea di margine carreggiata, rilevate al punto 1 della planimetria”.
In base a tale ricostruzione, quindi, non si comprende da quali elementi di fatto l’Ingegnere direttore dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile di Arezzo abbia desunto che la ricorrente “…circolava ad una velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada…”.
L’osservazione appare decisiva perché soltanto una modalità di guida effettivamente non commisurata alle particolari condizioni della strada poteva giustificare un provvedimento così drastico come la disposizione di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
Tali osservazioni possono essere riferite anche al provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico, il quale, nonostante il relativo gravame illustrasse con dovizia di particolari le modalità del sinistro, ribadiva la circostanza secondo la quale la ricorrente circolava “…a velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada.”.
Anche se il riscontro di andatura a tale velocità “non commisurata alle condizioni della strada” fosse desumibile da altri documenti - comunque non richiamati nel provvedimento impugnato - quali il parere, ai sensi dell’art. 223, comma 2, C.d.S., del direttore del Dipartimento dei trasporti terrestri di Arezzo ed il verbale di contestazione della Polizia Municipale, si rileva che non risulta indicato in base a quali strumentazioni specifiche risultava accertata la velocità a cui la ricorrente conduceva il suo veicolo né risultano indicate quali fossero queste condizioni particolari della strada e del traffico che facevano ritenere la velocità non adeguata.
La circostanza è confermata nella stessa comunicazione dei Vigili Urbani n. 881/2001 del 29 novembre 2001, unico documento richiamato nel provvedimento impugnato, in cui si specifica che gli stessi agenti verbalizzanti non erano presenti al momento del sinistro sul luogo ma risultavano arrivati in seguito a comunicazione del centralinista di turno, quando l’investimento era già avvenuto ed il pedone ferito era stato già trasportato al pronto soccorso dell’ospedale.
A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, nella su ricordata comunicazione dei Vigili Urbani non si dava luogo neanche ad una specifica descrizione delle condizioni della strada e, anzi, dalla lettura dei dati e caratteristiche dell’incidente, si rileva che le condizioni di traffico erano scarse, la strada era in rettilineo e le condizioni del fondo stradale erano di asciutto, tutti elementi che per comune esperienza non impongono una guida di estrema prudenza come invece può accadere nelle ipotesi di traffico intenso, strade con molte curve, fondo stradale bagnato o ghiacciato.
Dalla descrizione dell’incidente, inoltre, non è chiarita la posizione del pedone investito che, anzi, sembra aver adottato lui una condotta poco prudente, marciando sul ciglio della strada, sul lato destro, in direzione opposta a quella di marcia degli autoveicoli.
In sostanza, quindi, non si comprende in base a quali elementi oggettivi gli organi competenti abbiano accertato a quale specifica velocità la ricorrente guidasse il suo veicolo in relazione alle specifiche condizioni della strada, comunque non descritte di particolare pericolosità.
La carenza e illogicità della motivazione nonché il difetto di istruttoria si evidenziano anche per quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso in relazione al contenuto del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico.
Infatti, in esso si insiste nel richiamare una circostanza non dimostrata con elementi oggettivi – come evidenziato in precedenza – e si afferma che la condotta di guida della ricorrente poteva ragionevolmente essere interpretata come sintomatica sia di imperizia nella guida sia di un’insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, non considerando che nel lasso di tempo di sette anni trascorso, l’interessata aveva visto rinnovato il titolo di guida senza alcun problema e non aveva dato luogo ad alcun ulteriore sinistro.
Il Collegio ricorda che se è vero che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 C.d.S., sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una specifica violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili (TAR Lazio, Sez. III ter, 15.2.11, n. 410; Cons. Stato, Sez. III, 1.12.09), è altrettanto vero che non è possibile ritenere che qualunque sinistro provocato, anche se in presenza di feriti o contusi, giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica, se tale conclusione non viene sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati.
Nel caso di specie, come evidenziato, tale conclusione invece si è fondata su mere deduzioni soggettive non sorrette da alcuna circostanza oggettivamente verificata, per cui il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione interessata e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02/03/2011
da Altalex