Pubblicato il 31-12-2010

Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Legge 120/2010 - Depenalizzazione per la fattispecie meno grave - Ricorso in Cassazione - Poichè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, la sentenza va annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 45881 del 31/12/2010

PREMESSO IN FATTO

Con sentenza in data 5 ottobre 2009 il Tribunale di (OMISSIS) in composizione monocratica dichiarava M. A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 per avere guidato, in data (OMISSIS), la propria autovettura in stato di ebbrezza conseguente all'ingestione di sostanze alcoliche, e lo condannava alla pena di Euro 500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli comminava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre.

Avverso tale sentenza il M. proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorrente censurava l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 2 c.p., comma 3, per inosservanza della legge penale e di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a causa della mancata applicazione della legge più favorevole in punto di comminazione della sanzione amministrativa accessoria. Sosteneva sul punto il difensore del ricorrente che il giudice aveva ritenuto applicabile nel caso di specie la normativa di cui alla L. 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, in quanto disposizione più favorevole che prevedeva che la sanzione amministrativa accessoria fosse contenuta tra i 15 giorni e i tre mesi. Pertanto, nella fattispecie di cui è processo, il trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, al quale è stata comminata una sanzione amministrativa accessoria pari a tre mesi, sarebbe in concreto maggiormente afflittivo;

2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche. Sosteneva il ricorrente che la motivazione sul punto era carente in quanto basata soltanto sull'esistenza di un precedente specifico e che era altresì illogica e contraddittoria poichè i parametri di cui all'art 133 cod. pen. erano stati utilizzati, da un lato, per negare le circostanze attenuanti generiche, dall'altro per applicare nel minimo la sanzione edittale.

Tanto premesso, osserva la Corte che la L. n. 120 del 29 luglio 2010 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all'art. 186, lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto addebitato non è (più) previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

[La Corte] annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è (più) previsto dalla legge come reato.