Pubblicato il 12-11-2013

In tema di obbligo di revisione della patente di guida.

La pronuncia che ivi si riporta ribadisce un indirizzo ormai risalente della giurisprudenza amministrativa di legittimità, in tema di casi in cui è possibile affermare la sussistenza dell’obbligo di revisione della patente di guida, conducendo tale assunto fino al limite di non ritenerlo sussistente ex se nemmeno ove integrata una fattispecie di reato da parte del conducente.

Nello specifico si è ritenuto che, in applicazione dell’art. 128 comma 1-ter C.d.S., in forza del quale “E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.”, non dovesse comportare l’obbligo di revisione della patente di guida la condotta del conducente il quale fosse reo di omissione del soccorso, senza tuttavia essere denunciato e/o condannato per lesioni gravi personali.

Conclude, il Supremo Consesso di legittimità, affermando che, al di fuori del campo di applicazione della disposizione normativa su citata, la revisione della patente di guida per sopravvenuta inidoneità psico-fisica o capacità tecnica relativa alla guida dei veicoli, non potrà desumersi in re ipsa ma dovrà essere adeguatamente motivata.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

   

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-08-2013, n. 4300

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5529 del 2013, proposto da:

D.C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Bruzzese e Ivan Sorbo, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Santo n. 14, presso lo studio dell'avv. Stefano Lombardi, per mandato in calce all'appello;

contro

- Mistero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro in carica;

- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale territoriale del Nord Est, in persona del Direttore generale pro-tempore;

- Ufficio della Motorizzazione civile di Bologna, in persona del Dirigente pro-tempore;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 162 del 5 febbraio 2013, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1745/2012, proposto per l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio della motorizzazione civile di Bologna n. BO7N15/10 di prot. del 9 marzo 2011 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida dell'interessato, mediante sottoposizione a nuovo esame d'idoneità tecnica, nonché del Proov. n. 6003/V/4 del 9 ottobre 2012 della Direzione generale territoriale del Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e trasporti con cui è stato respinto il relativo ricorso gerarchico, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

1.) D.C., alla guida di ciclomotore, in data 15 novembre 2010 investiva un pedone che attraversava la carreggiata su strisce pedonali e non si fermava per prestare soccorso.

Con provvedimento dell'Ufficio della motorizzazione civile di Bologna n. BO7N15/10 di prot. del 9 marzo 2011 veniva disposta la disposta la revisione della patente di guida dell'interessato, mediante sottoposizione a nuovo esame d'idoneità tecnica, e il relativo ricorso gerarchico era respinto con Proov. n. 6003/V/4 del 9 ottobre 2012 della Direzione generale territoriale del Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, all'esito del giudizio penale instaurato nei confronti del C. per il reato di cui all'art. 189 commi 6 e 7 del codice della strada, nel quale il Tribunale di Bologna applicava ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi 5 e giorni venti di reclusione e la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.

2.) Con la sentenza in forma semplificata n. 162 del 5 febbraio 2013, pronunciata all'esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2013, il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso in primo grado n.r. 1745/2012, in base ai seguenti testuali rilievi:

"Le motivazioni del provvedimento per le quali cui il ricorrente è stato sottoposto a revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica sono state ammesse dallo stesso ricorrente il quale, nell'ambito del procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Bologna n. 2430 del 2012, ha richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del cod. di proc. pen..Tali motivazioni consistono che lo stesso, nell'immediatezza dell'incidente, non ha ottemperato all'obbligo di fermarsi. Ne consegue l'effettiva sussistenza dei dubbi di idoneità tecnica"

3.) Con appello notificato il 26 giugno 2013 e depositato il 18 luglio 2013 la sentenza è stata impugnata deducendo i seguenti motivi:

1) Omessa pronuncia sui punti decisivi della controversia - integrazione, perché il giudice amministrativo veneto ha omesso di pronunciare sulle specifiche censure dedotte

2) Violazione del principio regolatore della materia, perché i provvedimenti impugnati non recano alcuna motivazione in ordine alla dubbia persistenza dei requisiti di capacità tecnica che possano giustificare la sottoposizione all'esame di idoneità, non integrabili ex se da violazioni delle disposizioni del codice della strada.

Costituitesi in giudizio le Autorità appellate hanno dedotto l'infondatezza dell'appello.

All'odierna camera di consiglio, dato avviso alla parte presente, il Collegio ha riservato la decisione sul merito.

4.) L'appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde in riforma della sentenza gravata deve annullarsi il provvedimento impugnato.

Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale la revisione della patente di guida richiede comunque una motivazione, ancorché stringata, sulle circostanze che inducano a revocare in dubbio l'idoneità psico-fisica o la capacità tecnica relativa alla guida dei veicoli, e questa non può essere costituita dall'omissione di soccorso, ancorché si tratti di condotta sanzionata penalmente, né dalla mancata indicazione delle generalità alla persona investita.

Soltanto nel caso di lesioni gravi con omissione di soccorso è prevista l'obbligatoria revisione della patente di guida (cfr. art. 128 comma 1-ter. "E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.", introdotto dall'art. 23 L. 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.).

Nel caso di specie, però, non è stata invocata l'applicazione di tale disposizione, né risulta che l'appellante, oltre che per il reato di omissione di soccorso, sia stato denunciato e tantomeno condannato per il reato di lesioni gravi.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo perché viziato sotto il profilo della carente motivazione, onde deve essere annullato.

5.) Il regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n.r. 5529/2013:

1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 162 del 5 febbraio 2013, annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado;

2) condanna l'Autorità statale appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e onorari del doppio grado del giudizio, liquidati in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP nella misura dovuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario  – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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