Rifiuto di sottoporsi al test etilometrico? Confisca del veicolo anche in caso di patteggiamento.
Con questa pronuncia la Suprema Corte precisa, richiamando in ogni caso un orientamento consolidato, che in relazione al reato p. e p. all’art. 186 co. 7 C.d.S., vale a dire il rifiuto di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro, la qualitas di sanzione amministrativa accessoria riferibile alla confisca del veicolo, irrogabile qualora ne sia proprietario il reo, è obbligatoria e consegue di diritto alla condanna, anche se essa sia conseguente ad applicazione pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-11-2013) 14-01-2014, n. 1241
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
C.B. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 18975/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, del 08/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco.
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia dell'8/03/2013 di applicazione della pena nei confronti di C.B. per la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7.
2. Con unico motivo si lamenta violazione di legge per avere il giudice omesso di disporre la confisca dell'auto condotta dall'imputato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).
3. Si rileva che, al di là della diversa qualificazione giuridica della misura quale sanzione amministrativa a seguito della modifica della L. n. 120 del 2010, art. 186, è rimasto fermo l'obbligo per il giudice di disporre la confisca con la sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza, anche se di natura amministrativa.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Francesco Salzano, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del veicolo.
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Costituisce interpretazione pacifica (Sez. 4, Sentenza n. 45365 del 25/11/2010, dep. 27/12/2010, Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33, non comportino il venir meno dell'obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7, (che richiama le sanzioni previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch'essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo con l'autorità amministrativa.
2. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omesso provvedimento di confisca, con rinvio al giudice del merito indicato in dispositivo, non potendo provvedersi in questa sede all'applicazione della sanzione amministrativa, poichè non risulta con certezza dagli atti la titolarità del mezzo in capo all'agente, titolarità che costituisce il presupposto applicativo di tale sanzione.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione di confisca e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014
A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario
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