Pubblicato il 13-03-2012

Possibilità (in taluni casi di guida in stato di ebrezza) di effettuare lavoro di pubblica utilità in caso di incidente stradale.

La sentenza del Tribunale di Firenze – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – ivi riportata affronta in modo esauriente la problematica relativa alla possibilità o meno di consentire, alla persona sottoposta alle indagini per il reato di guida in stato d’ebbrezza aggravata dalla causazione di un incidente stradale, la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 2010 n. 120.

 

Il Giudicante, vista l’istanza di applicazione pena ex art. 447 c.p.p. con richiesta di conversione della stessa in lavoro di pubblica utilità, dimostra di non ignorare affatto l’inciso di cui all’art. 186 comma 9-bis C.d.S., che sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicabilità le ipotesi di guida in stato d’ebbrezza aggravate dalla causazione di un incidente, giungendo, tuttavia, a quella che può definirsi un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione.

 

Il ragionamento operato dal Giudicante è il seguente:

 

a) dato atto che la previsione di cui all’art. 186 comma 2 bis (conducente in stato d’ebbrezza che provoca un incidente) deve essere qualificata quale aggravante ad effetto speciale, essendo che comporta il raddoppio delle sanzioni oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria ulteriore;

 

b) dato atto che ex art. 63 c.p. in caso di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, le circostanze ad efficacia speciale concorrono con le circostanze comuni;

c) visto e considerato che per il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 27 Cost. l’interpretazione della riserva presente all’inizio del comma 9 –bis non può non tener conto del principio della responsabilità personale del reo, indi per cui l’imputazione dell’evento-incidente non può essere oggettiva per il sol fatto che accada, cosicché si deve procedere ad una valutazione complessiva della personalità e della colpa del reo medesimo, anche in considerazione della diversa gravità degli incidenti provocati;

d) rilevato che nel caso di specie l’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui al comma 2 bis poteva essere esclusa e per il bilanciamento con le circostanze e per le diminuzioni conseguenti alle attenuanti generiche (incensuratezza del reo e personalità complessiva) e per la scelta del rito speciale (c.d. patteggiamento);

e) allora, premessi tutti tali presupposti, non può che conseguire l’ammissibilità della conversione della pena in espletamento dei lavori di pubblica utilità ex comma 9 bis art. 186 C.d.S.

In conclusione, agli effetti pratici, chi venga imputato di guida in stato d’ebbrezza aggravata per la causazione di un incidente dovrà presentare istanza di applicazione pena ex art. 447 c.p.p., vale a dire in fase di indagini preliminari, chiedendo la conversione della pena in lavori di pubblica utilità laddove dalle circostanze dell’evento prodottosi e dalla possibilità di ottenere la concessione delle attenuanti generiche possa escludersi l’operatività dell’aggravante ad effetto speciale di cui al comma 2 bis dell’art. 186. La conversione della pena in lavori di pubblica utilità avrà poi l’effetto di estinguere il reato una volta che, divenuta la sentenza irrevocabile, l’interessato dimostri di aver svolto i detti lavori, cosicché il Giudice possa disporre la revoca della confisca del veicolo e la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente. E’ prassi che il Giudice, al momento della sentenza, fissi già i termini a decorrere dalla irrevocabilità della stessa, entro i quali l’interessato possa essere messo nelle condizioni di dimostrare l’effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per il tempo previsto e le modalità concordate.

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/

 

Tribunale di Firenze

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Sentenza 7 aprile 2011, n. 582

n. 16466/09 R.N.R.
n. 10864/09 R. GIP

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per le indagini preliminari dr. Giacomo Rocchi,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(a norma dell'art. 444 ss del c.p.p.)

nel procedimento penale iscritto nei confronti di

***, nato a Pistoia l'***, residente a ***, via ***

difeso di fiducia dall'Avvocato Laura Innocenti del foro di Firenze;

imputato del reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c), 2 bis e 2 sexies Codice della Strada, perché guidava il veicolo targato *** in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico di 1,63 gr/1, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le 7 ed aver provocato un sinistro stradale.

In Campi Bisenzio, l'8/l 1/2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, avanzava - dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis Codice della Strada - istanza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 447 codice procedura penale, così formulata: previa dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 Codice della Strada, pena base: mesi tre di arresto ed euro 1.500 di ammenda, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies Codice della Strada: mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche a mesi tre di arresto ed euro 1.500 euro di ammenda, ridotta per il rito a mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda; con richiesta di sostituire, ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis Codice della Strada, la pena con il lavoro di pubblica utilità.

Il P.M. prestava il consenso.

Fissata l'odierna udienza, l'imputato non compariva. Il difensore depositava memoria nonché dichiarazione di disponibilità della Pubblica Assistenza Maresca a prendere in carico l'imputato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La questione giuridica che deve essere risolta è quella dell'applicabilità della nonna dell'art. 186 comma 9 bis Codice della Strada (introdotta successivamente al sinistro, ma applicabile, trattandosi di norma processuale e, comunque, più favorevole), pur in presenza dell'ipotesi contemplata dal comma 2 bis dello stesso articolo (conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente), previa declaratoria di prevalenza di attenuanti (nel caso di specie: attenuanti generiche) su detto comma, qualificato come aggravante.

Che quella dell'art. 186 comma 2 bis Codice della Strada sia un'aggravante (ad effetto speciale) si deduce dall'oggetto della norma, il raddoppio delle sanzioni (oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria ulteriore); il fatto che l'aggravante sia legata ad un evento (appunto, l'incidente stradale), non pare costituire un ostacolo alla qualificazione giuridica proposta, anche perché detto evento è descritto in relazione ad una condotta dell'agente ("il conducente provoca un incidente stradale") e la condotta e l'evento sono facilmente addebitabili all'agente a titolo di colpa, costituita, appunto dall'avere condotto un veicolo pur essendo in stato di ebbrezza.

Se, quindi, si tratta di aggravante, per la quale non si applica l'esclusione dal bilanciamento tra circostanze prevista per quella dell'art. 186 comma 2 sexies, essa può soccombere rispetto ad attenuanti e, quindi, anche nei confronti delle attenuanti generiche.

L'interpretazione della riserva "al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo", presente all'inizio del comma 9 bis della stessa nonna, poi, deve essere effettuata con riferimento al principio della responsabilità personale del soggetto e non nel senso di una responsabilità oggettiva.

Ritenere che "il caso descritto dal comma 2 bis" sia l'accadimento del sinistro stradale in sé considerato, rende la norma, da una parte particolarmente punitiva (si ricordi che la possibilità di accedere al lavoro di pubblica utilità è prevista anche per le ipotesi meno gravi dell'art. 186 comma 2 lettere a) e b) Codice della Strada), dall'altra illogica, perché si trattano nello stesso modo eventi di gravità del tutto differenti tra loro (un lievissimo tamponamento e un disastro autostradale con numerose vittime), prescindendo del tutto dalla valutazione complessiva della colpa e personalità del soggetto (che, appunto, può avere per colpa provocato un incidente, ma al quale possono essere riconosciuti altri "meriti" che bilanciano la valutazione complessiva della gravità del fatto).

Poiché l'interpretazione dell'inciso è possibile nel senso che lo stesso si riferisca all'aggravante contemplata dal comma 2 bis, senza particolari forzature che violino il principio del I "interpretazione letterale della norma, si può accedere ad essa senza difficoltà.

Di conseguenza la pena concordata dalle parti appare congrua ed esattamente calcolata (né sussistono i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'imputato, tenuto conto degli accertamenti della Polizia Stradale e dell'esito del test alcoolimetrico): la pena base di mesi tre di arresto ed euro 1.500 di ammenda corrisponde al minimo edittale (il fatto è stato commesso anteriormente all'aumento della pena minima edittale a mesi sei di arresto), correttamente viene calcolato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies CdS, che è esclusa dal bilanciamento delle circostanze ed, infine, esattamente vengono determinate le diminuzioni per le attenuanti generiche (alle quali l'imputato può senza dubbio accedere, tenuto conto della incensuratezza e della personalità complessiva dello stesso) e per il rito.

Ai sensi dell'art. 186 coma 9 bis Codice della Strada, la pena così determinata può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità con le modalità indicate in dispositivo.

All'applicazione della pena consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata che pare equo determinare in anni uno e mesi sei (si tratta della sanzione prevista dall'art. 186 c. II lettera e C.d.S., mentre, in conseguenza della soccombenza dell'aggravante, non si applica la revoca della patente di guida prevista dal comma 2 bis della stessa norma), nonché la confisca del veicolo sequestrato.

P.Q.M.

Il giudice pei- le indagini preliminari, visto l'art. 444 del c.p.p., sull'accordo delle parti, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Codice della Strada, e con la diminuente del rito, applica nei confronti di *** la pena di mesi due di arresto ed euro 1,000 di ammenda;

visto l'art. 186 comma 9 bis Codice della Strada, sostituisce la pena con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi due e giorni quattro, lavoro da eseguirsi presso la Pubblica Assistenza Maresca, con sede in Maresca (PT), Via Case Alte, 203;

dispone che. entro 30 giorni dalla data di irrevocabilità della presente sentenza, l'associazione sopra indicata e l'imputato redigano un programma concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - in applicazione del principio che due ore lavorative corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità - con determinazione del periodo di svolgimento;

incarica la Stazione Carabinieri di San Marcello Pistoiese - cui l'imputato trasmetterà il citato programma concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - di verificare l'effettivo svolgimento di detto lavoro e di segnalare a questa A.G. eventuali violazioni degli obblighi connessi.

Applica nei confronti dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi otto. Dispone la confisca del veicolo Fiat Punto targata *******.

Firenze, 7/4/2011.

Il giudice

(dr. Giacomo Rocchi)

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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