Conversione patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana.
Circolare del 07/11/2019, Prot. n. 34454
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. 34454 del 07.11.2019
OGGETTO: conversione patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana.
Pervengono a questa Direzione alcuni quesiti in merito alla possibilità di convertire patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana (ad es. richiesta di conversione di una patente polacca, valida per la categoria B, conseguita a 17 anni). La questione rappresentata riguarda sia patenti di guida comunitarie (o dello Spazio economico europeo) sia extracomunitarie; in quest'ultimo caso, ovviamente, solo quelle riconosciute in Italia ai fini della conversione.
Al riguardo, si evidenzia che non sussiste alcun impedimento alla conversione delle patenti di guida rientranti nella casistica in esame, fermo restando che alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve aver compiuto l'età minima richiesta in Italia per l'emissione della specifica categoria di patente da rilasciare e che, ovviamente, non esistano altri motivi ostativi.
Nel sistema informatico, codesti Uffici, dovranno indicare, come data di conseguimento della categoria (o di ogni categoria) da convertire, quella dell'effettivo "primo rilascio" avvenuto all'estero, anche se a suo tempo il conducente non aveva ancora compiuto l'età minima richiesta dalle norme italiane. Tale data di ''primo rilascio" sarà quindi rilevabile dalla lettura della pagina 2 della patente di guida, secondo quanto previsto al punto 3, dell'allegato 1 alla direttiva 2006/126/CE.
Per le patenti di guida rilasciate in Paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, l'indicazione della data dell'effettivo "primo rilascio" sulla patente è dovuta non solo in sede di conversione ma anche in caso di richieste di duplicato e di rinnovo di validità. Infatti, il citato punto 3, dell'allegato 1 alla direttiva 2006/126/CE, prevede -tra l'altro- che la data di primo rilascio deve essere ritrascritta sulla patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio.
Infine si osserva che, ovviamente, tale criterio non potrà automaticamente essere utilizzato in quei casi evidentemente incongruenti (ad esempio: conseguimento della patente estera di categoria equivalente alla B italiana all'età di 14 o 15 anni) per cui sarà invece necessario effettuare ulteriori approfondimenti tramite la competente autorità che ha rilasciato la specifica patente di guida, prima di procedere alla definizione della conversione richiesta.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ing. Sergio Dondolini
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore