Veicoli sui quali sostenere l'esame per il conseguimento del CIG
Circolare - 15/07/2011 - Prot. n. 21509 - Veicoli sui quali sostenere l'esame per il conseguimento del CIG
OGGETTO: Disponibilità dei veicoli sui quali sostenere la formazione e l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori nonchè della patente di categoria A per accesso diretto.
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot. 21509 /8.3
Roma, 15.07.2011
Ai Direttori Generali territoriali - Loro sedi
Uffici Motorizzazione civile - Loro sedi
Regione siciliana - Assessorato turismo comunicazione e trasporti - Servizio comunicazioni e trasporti - Dipartimento trasporti e comunicazioni – Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Pianificazione - Sezione Logistica e trasporto merci - Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti - Via Giulia Crispi, 8 - 39100 Bolzano
Provincia autonoma di Trento - Motorizzazione civile - Lungadige S. Nicolò, 14 - 38100 Trento
CONFARCA - Via Laurentina, 569 - Roma
UNASCA - Piazza Marconi, 25
Oggetto: Disponibilità dei veicoli sui quali sostenere la formazione e l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori nonchè della patente di categoria A per accesso diretto.
PREMESSA
Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 marzo 2011, sono state disciplinate, tra l'altro, le prove pratiche per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Con la circolare prot. 13647 del 2 maggio 2011 è stato precisato che il candidato privatista, qualora non sia proprietario del ciclomotore ovvero del quadriciclo leggero, per sostenere la prova pratica di guida, deve esibire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il proprietario del veicolo autorizza il candidato all'uso dello stesso per l'effettuazione della prova d'esame.
Talune Direzioni Generali territoriali hanno evidenziato che la maggior parte delle autoscuole non è proprietaria di ciclomotori né di quadricicli leggeri e, di conseguenza, hanno chiesto se i candidati presentati dalle stesse possono sostenere la prova di guida per il conseguimento del CIGC con veicolo di proprietà del candidato o di un terzo che ne autorizzi l'uso, analogamente a quanto previsto dalla circolare 90 del 19 giugno 1996 per i motocicli utilizzati per lo svolgimento della prova pratica per il conseguimento della patente di guida della categoria A per accesso diretto.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Con riferimento agli esami di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, a conferma di quanto già disposto nella circolare prot. 13647 del 2 maggio 2011 con riferimento al candidato privatista, ed a parziale integrazione della stessa con riferimento al candidato di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, si dispone quanto segue.
Atteso che la materia del CIGC non è contemplata dall'attuale disciplina regolamentare di cui al DM n. 317 del 17 maggio 1995, ne consegue che la stessa non rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 6 dello stesso DM: pertanto, per un verso i veicoli in parola non devono essere obbligatoriamente posseduti da autoscuole o centri di istruzione automobilistica in proprietà ovvero in leasing, per altro non si esclude la possibilità che i medesimi soggetti possano richiederne la disponibilità a terzi - che ne autorizzano l'uso - al fine di erogare ai propri allievi l'idonea formazione e consentire agli stessi di sostenere le prove d'esame.
Le predette disposizioni sono confortate dal convincimento che un candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che si rivolge ad un'autoscuola ovvero ad un centro di istruzione automobilistica, richiede l'espletamento di un'attività di formazione e presentazione all'esame di guida di precipua competenza dei predetti soggetti: appare pertanto corretto che, con riferimento ai veicoli a tali fini impiegati, ogni rapporto inerente agli stessi intercorra tra il terzo che li mette a disposizione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica e questi ultimi, che restano quindi unici interlocutori dell'allievo/candidato.
Pertanto, in sede di esame di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore potranno verificarsi i seguenti casi:
1) per i candidati privatisti:
a) ciclomotore a due o tre ruote ovvero quadriciclo leggero di proprietà del candidato;
b) ciclomotore a due o tre ruote ovvero quadriciclo leggero di proprietà di un terzo che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autorizza il candidato all'uso dello stesso per l'effettuazione della prova d'esame.
2) per i candidati di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica:
a) ciclomotore a due o tre ruote ovvero quadriciclo leggero di proprietà dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, ovvero in leasing;
b) ciclomotore a due o tre ruote ovvero quadriciclo leggero di proprietà di un terzo che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autorizza l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica all'uso dello stesso per l'effettuazione di una o più prove d'esame.
Tanto premesso - ed in un'ottica di uniformità di disciplina intesa a tutelare nel senso su esposto anche l'allievo di un'autoscuola ovvero di un centro di istruzione automobilistica candidato al conseguimento di una patente di categoria A per accesso diretto - in modifica a quanto sul punto previsto dalla circolare 90/1996, si dispone che qualora i predetti soggetti non dispongano in proprietà ovvero in leasing di un motociclo di almeno 35 kW di potenza, gli stessi possano richiederne la disponibilità a terzi - che ne autorizzano l'uso - al fine di erogare ai propri allievi l'idonea formazione e consentire agli stessi di sostenere le prove d'esame.
Pertanto, in sede di esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A per accesso diretto, potranno verificarsi i seguenti casi:
1) per i candidati privatisti:
a) motociclo di proprietà del candidato;
b) motociclo di proprietà di un terzo che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autorizza il candidato all'uso dello stesso per l'effettuazione della prova d'esame.
2) per i candidati di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica:
a) motociclo di proprietà dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, ovvero in leasing;
b) motociclo di proprietà di un terzo che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autorizza l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica all'uso dello stesso per l'effettuazione di una o più prove d'esame.
É del tutto evidente che, nel caso che uno qualunque dei veicoli di cui alla presente circolare sia messo a disposizione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica da un terzo che ne autorizzi l'uso per la formazione, i predetti soggetti dovranno acquisire e conservare presso la propria sede la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a tal fine resa.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli