Pubblicato il 31-03-2015

Confiscabile veicolo non di proprietà? Dipende dall'occasionalità o meno del possesso o della detenzione.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione affronta in questa sentenza la tematica del concetto di “appartenenza” del veicolo a persona estranea dal reato idoneo ad escludere la confisca del veicolo prevista dall’art. 186 c. 2, lett. c) C.d.S..

E’ statuito e, allo stesso tempo, precisato che anche una volta dimostrata la intestazione dell'auto ad un soggetto diverso dall'imputato la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-10-2014) 29-01-2015, n. 4354

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere -

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, nei confronti di:

B.D., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo del 24/10/2013 (n. 859/2013);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Pietro Gaeta, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla durata della sanzione accessoria; rigetto nel resto;

 

Svolgimento del processo

 

  1. Con sentenza del 24/10/2013 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, in sede di giudizio abbreviato, condannava B.D. per le contravvenzioni di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c) e art. 187 C.d.S., comma 1, per guida di un auto Audi TT in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico g/l 1,72 e 1,79) e guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (acc. in (OMISSIS)). All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 3 di arresto ed Euro 1.000= di ammenda per ciascuno dei due reati; veniva, inoltre disposta la sospensione della patente di guida per 12 mesi.
  2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, lamentando la erronea applicazione della legge, laddove non era stato disposto il raddoppio della sanzione in ragione del fatto che l'auto guidata, apparteneva a persona estranea alla commissione del reato;

inoltre non era stato tenuto conto che la sanzione accessoria doveva essere applicata in relazione a ciascuna delle contravvenzioni contestate.

 

Motivi della decisione

 

  1. Il ricorso è parzialmente fondato.
  2. In ordine alla prima doglianza va osservato che l'affermazione che il veicolo appartiene a persona estranea al reato implica un accertamento di fatto che non è consentito al giudice di legittimità. Nel caso che ci occupa dal testo della sentenza non risulta la intestazione ad altri del veicolo; nè specifiche indicazioni in tal senso sono contenute nel ricorso.

Peraltro, anche una volta dimostrata la intestazione dell'auto ad un soggetto diverso dall'imputato, va rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte "Ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purchè non occasionali. (Fattispecie in cui si è ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato, ma in uso a quest'ultimo) (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20610 del 26/02/2010 Cc. (dep. 01/06/2010), Rv. 247326).

Pertanto, per poter invocare il raddoppio della sanzione amministrativa (in luogo della confisca) sarebbe stato necessario nel corso del giudizio di merito dimostrare la non appartenenza del veicolo, lamentando poi la erronea applicazione della legge o il vizio della motivazione sulla omessa applicazione della corretta sanzione. Pertanto, la genericità della doglianza formulata non consente il suo accoglimento.

  1. Fondata è, invece, la seconda censura proposta.

Effettivamente il G.i.p. a fronte della condanna per due autonomi reati, per i quali sono state irrogate pena differenti, ha invece disposto una sola sanzione di sospensione della patente, fissandola nel minimo di un anno.

Va ricordata sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "In tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo non può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, cumulare i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17759 del 06/03/2012 Ud. (dep. 10/05/2012), Rv. 253503; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42993 del 13/10/2010 Cc. (dep. 03/12/2010), Rv. 248667;

Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25933 del 06/05/2009 Ud. (dep. 19/06/2009), Rv. 244230; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15283 del 24/03/2009 Ud. (dep. 09/04/2009), Rv. 243877; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 33691 del 03/06/2003 Cc. (dep. 05/08/2004), Rv. 229097).

Pertanto, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l) la sentenza va annullata senza rinvio, rideterminando la durata della sospensione della patente in anni due, un anno (il minimo) per ciascuna delle infrazioni.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida; durata che determina in anni due.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015

                                         

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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