Pubblicato il 31-12-2010

Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Sequestro del veicolo in comproprietà con persona estranea al reato - Nulla vieta al giudice di disporre il sequestro, in funzione della successiva confisca, di un bene in proprietà comune ed indivisa tra l'indagato ed un terzo estraneo ai fatti. In sede di confisca e di esecuzione che si dovranno adottare le decisioni necessarie per garantire al terzo la disponibilità della propria quota, eventualmente attraverso il recupero del valore economico della stessa.

Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 45910 del 31/12/2010

 

OSSERVA

1- S. P., indagato ex art. 186 C.d.S., comma 7 (per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest) e N. M. ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale di (OMISSIS), del 13 gennaio 2010, che ha respinto la richiesta di revoca del decreto con il quale il Gip dello stesso tribunale ha disposto il sequestro preventivo dell'auto "(OMISSIS)" tg. (OMISSIS), alla cui guida - secondo quanto riferito da personale di PG intervenuto dopo un incidente - il S. è stato controllato in stato di ebbrezza alcolica.

Deducono i ricorrenti: a) violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2 e art. 240 c.p., comma 2; si sostiene nel ricorso che l'auto non avrebbe potuto essere sequestrata perchè della stessa è comproprietaria la N., coniuge del S. ed estranea al reato; b) violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al "fumus" del reato contestato, poichè il S. non si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, ma solo di sottoporsi, in ospedale, ad accertamenti invasivi.

2- Premesso che la natura amministrativa del sequestro e della confisca, riconosciuta dall'art. 186 C.d.S., come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 non preclude al giudice la possibilità di disporre il sequestro preventivo dell'auto dell'indagato, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., essendo possibile che si ravvisi, in presenza di una condotta penalmente rilevante, la necessità di sottoporre il veicolo al vincolo cautelare penale, osserva la Corte che il ricorso è infondato.

a) Irrilevante è, ai fini che oggi interessano, la posizione della N. di comproprietaria dell'auto sottoposta a sequestro.

In proposito, invero, questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, anche a prescindere da eventuali condotte agevolatici poste in essere dalla persona estranea al reato, nulla vieta al giudice di disporre il sequestro, in funzione della successiva confisca, di un bene in proprietà comune ed indivisa tra l'indagato ed un terzo estraneo ai fatti; sequestro che non potrà che riguardare la sola quota di proprietà del primo, restandone esclusa la parte di pertinenza del secondo. Ovviamente, la particolare natura del bene raggiunto, nel caso di specie, dal provvedimento di sequestro, indiviso ed indivisibile, non può che comportare - in vista dell'esigenza di assicurare il conseguimento delle finalità del provvedimento ablatorio - la materiale apprensione dell'intero, e dunque privare della disponibilità dello stesso anche il proprietario terzo estraneo ai fatti. Sarà, quindi, in sede di confisca e di esecuzione che si dovranno adottare le decisioni necessarie per garantire al terzo la disponibilità della propria quota, eventualmente attraverso il recupero del valore economico della stessa.

b) In tema di sequestro preventivo questa Corte ha affermato che esso può essere disposto in quanto sia ravvisatale l'esistenza di un reato. E', dunque, compito del giudice valutare, non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale, ma anche se sia ravvisabile il "fumus" del reato ipotizzato, tenendo conto delle concrete risultanze processuali, non occorrendo la sussistenza di indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo di elementi concreti conferenti nel senso del reato ipotizzato. A tali principi si è attenuto il tribunale che ha rilevato come le emergenze processuali consentissero di ritenere integrata la condotta tipica della fattispecie di reato ipotizzata.

In particolare, il giudice del merito ha ricordato che il S. - che presentava, secondo quanto segnalato nel verbale di accertamenti urgenti redatto dal personale di PG intervenuto sul luogo dell'incidente che aveva coinvolto l'indagato, evidenti segni dello stato di alterazione dovuto all'eccessiva assunzione di bevande alcoliche (alitosi da alcol, difficoltà di deambulazione, tono di voce alterato, esposizione illogica di pensieri e discorsi) - recatosi con la famiglia in ospedale per sottoporsi a cure urgenti, si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.

Del tutto legittimamente, quindi, alla luce delle richiamate emergenze, il tribunale ha respinto la richiesta di riesame, rilevando, altresì, che l'art. 186 sopra richiamato prevede l'obbligatorietà della confisca dell'auto.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

[La Corte] rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.