Neopatentati: ecco le limitazioni per il primo anno dal conseguimento della patente
Il nuovo Codice della strada dice che per il primo anno i neopatentati non possono guidare veicoli con potenza relativa superiore a 55 kW/t, con un ulteriore paletto per la potenza (70kW per le autovetture). La legge 120 ha definito l'entrata in vigore delle limitazioni (9 febbraio 2011), che saranno applicate solo alle patenti rilasciate dopo questa data. Il divieto vale per un anno. Tuttavia, per i soggetti che, avendo fatto uso o commercio di stupefacenti si sono visti revocare la patente, il divieto vale per i primi tre anni dal rilascio della nuova patente di guida. Le limitazioni non valgono per i veicoli al servizio d'invalidi, a patto che il soggetto invalido sia presente sul veicolo. Il legislatore ha precisato che tutte le limitazioni, sia di guida che di velocità, valgono dalla data di superamento dell'esame: chi violerà tali limitazioni sarà soggetto a una sanzione che prevede una multa di 148 euro, accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due ad otto mesi. La norma vale per tutti i neopatentati che possono essere sottoposti a revoca della patente in diversi casi.
Dopo anni di ripetute proroghe (già dal 2007) entra in vigore il limite di potenza per i neopatentati, presente nel comma 2 bis dell’art. 117. Il limite di potenza entra in vigore il 9 febbraio 2011 e interessa tutti coloro che conseguiranno la patente a partire da quel giorno.
Tutti quelli che hanno preso la patente B prima, anche l’8 febbraio 2011 ad esempio, non sono interessati dal provvedimento.
In cosa consiste questo limite? Il codice recita all'art. 117:
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
Chi consegue la patente dopo il 9 febbraio 2011 per un anno deve stare attento a non guidare autoveicoli che hanno una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t.
Nel caso di autoveicoli di categoria M1 (cioè le classiche autovetture) devono stare attenti anche al fatto che non superino la potenza massima di 70 kw.