Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Spinta a mano di un ciclomotore da parte di soggetto in stato di ebbrezza - Insussistenza del reato - Non integra la condotta di "guida" di un ciclomotore, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., l'attività di spostamento del mezzo a motore che avvenga per spinta manuale e non con l'impiego della potenzialità motrice del veicolo, cioè a dire con l'utilizzo del motore.
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 45898 del 31/12/2010
MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di (OMISSIS), con sentenza in data 21 gennaio 2010, ex art. 425 c.p.p., dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di P. G. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza del ciclomotore Tg. (OMISSIS) in addebito. Osservava il Collegio che in data 12.4.2008 si era verificata la collisione tra due ciclomotori, che marciavano in direzione opposta; che i conducenti erano stati identificati in S. S. e nel minorenne P. G.; che P., già nell'immediatezza del fatto, aveva dichiarato di aver spinto il proprio ciclomotore a mano, perchè non funzionante; e che P. risultava avere un tasso alcolico di 1,24 g/l, evenienza che aveva determinato la contestazione del reato ex art. Ha proposto ricorso per cassazione Il ricorso è infondato e merita rigetto. Riferisce il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di (OMISSIS), nella impugnata sentenza, secondo un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede, che non vi è prova che l'imputato fosse a bordo del ciclomotore e che stesse guidando il mezzo, mentre versava in stato di ebbrezza alcolica. Il Collegio, ritenendo che la condotta rilevante ai sensi dell'art. La regiudicanda impone, pertanto, di soffermarsi sul tema di diritto relativo alla nozione di "guida" richiamata nel precetto della norma di cui all'art. Non sfugge che secondo un orientamento espresso dalla Suprema Corte è necessario avere conseguito la patente di guida per far circolare su strada un motoveicolo mediante spinta a braccio, in quanto le norme sulla circolazione stradale non presuppongono che il veicolo abbia il motore in efficienza (Cass. Sez. 4, n. 867 del 29.10.1984, rv. 167584); e che Nel procedere all'ermeneusi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ove è stabilito: "E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche" giova, primieramente, soffermarsi sulle nozioni di traffico e circolazione stradale da un lato e di guida dei veicoli dall'altro. La circolazione veicolare costituisce un fenomeno disciplinato dal C.d.S. e del relativo regolamentato di esecuzione. Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 5 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade "le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade". Gli artt. 6 e Può, pertanto, affermarsi che la circolazione stradale, alla luce delle richiamate disposizioni normative, consiste nel movimento dei veicoli nelle strade e ricomprende il traffico, inteso in via generale come il fenomeno del transito di veicoli e persone nelle strade. Mette conto, altresì, considerare che l'art. Il D.L.vo n. 285/1992 contiene poi norme di comportamento specificamente destinate agli utenti della strada, che riguardano la velocità del veicolo (artt. 141 e 142), la posizione dei veicoli sulla carreggiata, dedicando specifiche disposizioni ai veicoli sprovvisti di motore, che devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (art. 143, commi 1 e 2), il diritto di precedenza (art. 145) ed altro. Deve pure considerarsi che il C.d.S. disciplina dettagliatamente la "guida" dei veicoli e la relativa abilitazione; si richiamano, tra gli altri, l'art. Preme a questo punto della trattazione pure considerare che il C.d.S. contiene disposizioni che specificamente distinguono la nozione di "guida" da quella di "circolazione". Si richiamano, al riguardo le norme che, in tema di comportamento da tenere nella circolazione, disciplinano l'ingombro della carreggiata. L'art. Come si vede, l'azione di "spinta" effettuata dal conducente, per lo stesso legislatore, è ontologicamente diversa da quella di "guida" in senso proprio, svolta dal guidatore. Tanto è vero che l'azione di spostamento di un mezzo dalla carreggiata, nel caso in cui l'agente non azioni il motore, viene qualificata dal C.d.S. con il termine "spinta" e non con il termine "guida". Le considerazioni sin qui svolte conducono allora al seguente approdo: la "guida" dei veicoli si qualifica come attività umana, per l'esercizio della quale è richiesta una specifica abilitazione e che soggiace a minuta regolazione. Essa si distingue ontologicamente dalla circolazione stradale, che, come sopra evidenziato, consiste nel movimento dei veicoli nelle strade e ricomprende il traffico, inteso in via generale, come il fenomeno del transito di veicoli e persone nelle strade. La "guida" cioè, consiste nell'esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente sicchè il soggetto che guida sia in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l'utilizzo di tali strumenti entro le regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza. Con specifico riguardo al tema che oggi interessa, deve considerarsi che è rispetto a questo complesso e inscindibile compendio di strumenti di moto e di regole per il moto che è vietata e punita l'ebbrezza alcolica, come condizione ablativa della adeguatezza e dunque della licenza della guida-conduzione. Alla luce della effettuata ricostruzione di ordine logico-sistematico, circa le nozioni di "guida" e "circolazione" è dato soffermarsi sull'orientamento giurisprudenziale espresso recentemente dalla Suprema Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza. Si registrano, invero, statuizioni ove Nel caso, Orbene, le riferite indicazioni offerte dalla Corte regolatrice in ordine alla nozione di "guida", da intendersi come fatto dinamico, realizzato azionando i congegni idonei ad imprimere il movimento del veicolo, inducono a ritenere non pienamente appagante, rispetto alla evoluzione della giurisprudenza in materia, il riferito orientamento interpretativo in forza del quale il soggetto che, in stato di ebbrezza, spinge a mano sulla pubblica via un ciclomotore con il motore spento, risponde del reato di guida in stato di ebbrezza ex Ciò in quanto, nel caso in cui l'agente spinga a mano il motoveicolo, sfugge in termini la stessa riferita dimensione dinamica della nozione di guida, che presuppone l'utilizzo del mezzo secondo le proprie potenzialità tecniche e cinematiche. La guida dei mezzi a motore, cioè, necessariamente richiede che l'agente utilizzi il veicolo governando la spinta dinamica del motore ed azionando i congegni idonei ad imprimere il movimento: il proprium della guida consiste, infatti come sopra considerato, nell'esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente sicchè il soggetto che guida si in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l'utilizzo di tali strumenti entro le regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza. Si ritiene, pertanto, che la nozione di "guida"ai sensi dell'art. Richiamate in particolare le considerazioni sopra svolte, argomentando sulla base del disposto di cui all'art. L'azione di spinta a mano del ciclomotore in avaria, in area pubblica o quanto meno destinata ala pubblico - come realizzatasi nel caso di specie - integra, cioè un evento significativo rispetto alla generale nozione di circolazione, e quindi se del caso rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. Il ricorso viene pertanto rigettato. P.Q.M. [