Pubblicato il 15-12-2010
Riconosciuto il potere ai Giudici di Pace di stabilire la misura ritenuta congrua della sanzione pecuniaria
Il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, ai sensi dell’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel rigettare l’opposizione al verbale di contestazione della violazione al codice della strada, può - anche d’ufficio - quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale.
(Cassazione Civ. Sez. Un. Sentenza n. 25304 del 15 dicembre 2010)
A cura dell'Avv. Pietro Carlo Ferrario del Foro di Modena