Circolazione stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Richiesta di maggiore risarcimento del danno - E' onere del danneggiato formalizzare domanda di determinazione del risarcimento in misura maggiore, fondata su materiale probatorio prima non sottoposto al primo giudice e la cui carenza ha condotto al rigetto di una pretesa maggiore, mediante l'appello incidentale e, quindi, nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c..
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 751 del 14/01/2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. B. S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di (OMISSIS) n. 1726/05, pubblicata il 30.6.05, nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale da lei dispiegato, tendente ad ottenere una maggior somma a titolo di risarcimento del danno per spese future in conseguenza di un sinistro stradale da lei patito il (OMISSIS) come trasportata a bordo di un motoveicolo. 1.2. Delle controparti nel giudizio di merito (gli interventori B. G. e P. R., genitori della danneggiata, L. C., L. A. e N. Ass.ni - nelle rispettive qualità di proprietario, conducente ed assicuratrice RcA del veicolo su cui la danneggiata era trasportata - S. S. e S. spa - nelle rispettive qualità di proprietario-conducente ed assicuratrice RcA del veicolo investitore - e (OMISSIS) Costruzioni, quale datore di lavoro di L. A. ed attrice in domanda riunita contro la S. per la lesione del suo diritto di credito) depositano controricorso soltanto la C. (succeditrice della N. spa) e la F.-S. spa (succeditrice della S. spa). 1.3. La sentenza di secondo grado, che conferma integralmente quella del Tribunale (con la quale: si è riconosciuta la responsabilità al 50% dei due veicoli; si sono condannati tutti i convenuti originari in solido al pagamento di L. 368.183.335 in favore di B. S. e di L. 30 milioni in favore degli interventori, in ogni caso oltre accessori; si sono condannati il S. e la S. al pagamento di L. 10.154.362 in favore della (OMISSIS); si sono condannati i L. e la N. a tenere la S. indenne dagli esborsi in dipendenza della sentenza; si sono condannati i convenuti alle spese processuali), per quanto qui ancora interessa non è impugnata da alcuna altra delle parti, nè sotto alcun altro profilo. 2. A fondamento del ricorso la ricorrente propone un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare: 2.1. sostiene la non necessità di un gravame incidentale in caso di semplice richiesta di quantificazione del risarcimento del danno in misura maggiore; 2.2. precisa di aver prodotto, a sostegno di tale domanda ed in uno alla sua formulazione dinanzi alla Corte di Appello, documentazione prima non disponibile; 2.3. chiede così la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla stessa Corte di Appello, per una liquidazione delle spese future che tenga conto della documentazione prodotta ed eventualmente disponendo C.T.U. sul punto. 3.1. La C. chiede il rigetto del ricorso principale, argomentando: 3.1.1. per la necessità di un tempestivo appello incidentale anche per la sola richiesta di un risarcimento in misura maggiore di quella liquidata dal giudice di primo grado; 3.1.2. per l'inammissibilità della produzione di documentazione in secondo grado a sostegno di una tale domanda. 3.2. La F. - S. resiste al ricorso principale, sostenendo: 3.2.1. l'inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito; 3.2.2. la necessità di un tempestivo appello incidentale anche per la sola richiesta di un risarcimento in misura maggiore di quella liquidata dal giudice di primo grado; 3.2.3. l'inammissibilità delle doglianze formulate avverso la sentenza di primo grado, senza averle mai proposte dinanzi alla Corte di Appello. 4. Alla pubblica udienza 1.12.10 è comparsa soltanto la F.-S.. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'eccezione di inammissibilità di cui sub 3.2.1. è infondata, atteso che la sentenza qui impugnata è stata pubblicata anteriormente al 2.3.06 e non può trovare quindi applicazione, ratione temporis, l'art. 366-bis c.p.c. (stando alla normativa transitoria di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2). 6. Quanto all'unico motivo di ricorso principale, esso è infondato. 6.1. E' certamente vero (tre le ultime, cfr. Cass. 19 aprile 2010, n. 9266) che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi, ma integra una mera emendatici, che è ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado (cfr., da ultimo, Cass. 26 gennaio 2010, n. 1562) che in grado di appello (cfr. Cass. 28 giugno 2006, n. 14961 e Cass. 30 novembre 2005, n. 26079). 6.2. Tanto integrerebbe, in teoria, la riproposizione degli stessi fatti costitutivi, quali l'evento lesivo occorso alla danneggiata e le serie lesioni e la necessità di fare fronte alle gravi e persistenti conseguenze di queste ultime, al fine di conseguire una diversa e più ampia valutazione della diminuzione patrimoniale che ne deriva. 6.3. E tuttavia non si ha, nel caso di specie, la migliore specificazione del quantum, bensì una situazione processuale radicalmente diversa. 6.4. Infatti, secondo quanto prospetta la stessa ricorrente (vedasi quarta facciata del ricorso, penultimo capoverso ed ultime righe), la sentenza di primo grado che ha negato il diritto al risarcimento in maggior misura ha disatteso la domanda sulla riscontrata carenza di principi di prova sul punto: in tal modo, si configura un rigetto in senso tecnico, tanto che proprio per ovviare a questa carenza l'odierna ricorrente ha prodotto dinanzi al giudice di appello documentazione nuova, su cui fondare la nuova determinazione del quantum risarcibile. 6.5. Se così è, allora, la reazione della parte la cui domanda è stata sul punto rigettata integra una impugnazione in senso stretto del capo della decisione che tale rigetto contiene, siccome prospettata come resa erroneamente. 6.6. Da tanto consegue l'onere, per il danneggiato, di formalizzare la domanda di determinazione del risarcimento in misura maggiore, fondata su materiale probatorio prima non sottoposto al primo giudice e la cui carenza ha condotto al rigetto di una pretesa maggiore, mediante l'appello incidentale e, quindi, nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c.; al contrario, il dispiegamento di una tale domanda direttamente alla prima udienza di comparizione dinanzi al giudice del gravame è irrimediabilmente tardivo e conduce alla pronuncia di inammissibilità della contestazione, come correttamente ha rilevato la sentenza della corte territoriale. 7. La gravata sentenza non merita quindi le censure mossele e va pertanto confermata. 8. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, la condotta processuale in concreto serbata dalle parti, riguardata alla stregua dell'entità e della natura degli interessi dedotti in giudizio, integra - ad avviso di questa Corte - un giusto motivo di compensazione P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.