Lomesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia prima dello svolgimento dellaccertamento strumentale di guida in stato debbrezza a mezzo test etilometrico.
Seguendo un filone giurisprudenziale da considerarsi ormai acclarato (rectius ius receptum) la Corte Suprema di Cassazione conferma in questa pronuncia che l’accertamento strumentale per l’individuazione dello stato d’ebrezza costituisce, a tutti gli effetti, un atto urgente sullo stato delle persone disciplinato dall’art. 354 c.p.p. al quale il difensore della persona ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.).
Da suddetta qualitas dell’accertamento in questione discende l’obbligo per gli Accertatori di avvisare la persona sottoposta alle indagini, svolti gli accertamenti preliminari di rito, che ha la predetta facoltà, pena la nullità dell’accertamento effettuato.
In punto di processualistica penale tale nullità afferisce alla species della nullità a regime intermedio che deve essere eccepita - secondo quanto previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2 - prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
A livello di prassi, la persona sottoposta alle indagini che non sia stata resa edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia avrà l’onere, nel giro di pochi giorni dall’accertamento, di contattare questi e, ove intenzionata a difendersi nel merito, anche ai fini della richiesta di archiviazione, dovrà presentare memorie o richieste ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 121 c.p.p., vale a dire usufruendo di quegli atti difensivi che nel procedimento penale possono essere inoltrati in ogni stato e grado.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere
Dott. LICARI Carlo - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-01-2010) 04-02-2010, n. 4939
sui ricorsi proposti da:
1) O.C. N. IL (OMISSIS);
2) C.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3347/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 17 settembre 2009, ha confermato la sentenza 19 giugno 2007 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato O.C. e C.C. alle pene ritenute di giustizia per le contravvenzioni previste dall'art. 186 C.d.S. ( O.) e art. 651 c.p. ( C.).
La Corte di merito ha ritenuto accertato che O. avesse guidato un'autovettura malgrado si trovasse in stato di ebbrezza e che C. si fosse rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti della polizia giudiziaria che gliene avevano fatto richiesta.
2) Contro la sentenza indicata hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
Con il ricorso da lui proposto O.C. deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione perchè la sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo si deduce l'inutilizzabilità dell'esame alcoolimetrico perchè eseguito senza la presenza del difensore. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. per l'erronea valutazione delle prove acquisite.
C.C., con il ricorso da lui proposto, deduce con il primo motivo il vizio di motivazione perchè la sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 651 c.p. perchè l'imputato aveva dato indicazioni sulla sua identità personale pur senza esibire un documento di riconoscimento.
3) Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
E' manifestamente infondato l'identico primo motivo contenuto in entrambi i ricorsi non corrispondendo al vero l'affermazione che la sentenza non avrebbe esplicitato le ragioni della conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto riguarda O. infatti la sentenza richiama l'esito dell'alcooltest mentre, per quanto riguarda C., nella sentenza si fa riferimento all'accertamento compiuto dall'agente di polizia che aveva richiesto le generalità all'imputato che non gliele aveva fornite.
4) Anche il secondo motivo del ricorso O. è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
E' noto che l'accertamento strumentale per la verifica dello stato di ebbrezza (cd. alcooltest) costituisce un accertamento urgente sullo stato delle persone disciplinato dall'art. 354 c.p.p.; all'esecuzione di questo atto il difensore della persona ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 del codice di rito). Di questa possibilità la persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata ( art. 114 disp. att. c.p.p.) e va sottolineato che per il compimento di questa attività difensiva non è prevista la nomina di un difensore d'ufficio ( l'art. 114 disp. att. c.p.p. fa esclusivo riferimento al difensore di fiducia).
Se difetta l'avvertimento si verifica una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita - secondo quanto previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2 - prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (v. in questo senso Cass., sez. 4^, 8 maggio 2007 n. 27736, Nania, rv. 236934; 18 settembre 2006 n. 2584, Bradaschia, rv. 236007 che precisa che l'eccezione può essere proposta anche mediante lo strumento delle memorie o richieste purchè immediatamente dopo il compimento dell'atto mentre non può più essere proposta in occasione di un successivo atto del procedimento).
Nel caso in esame risulta che gli operanti ebbero a tentare di dare avviso al difensore di fiducia che non fu trovato per cui l'omissione dell'avvertimento della possibilità che il difensore poteva partecipare all'atto non ha provocato alcuna lesione dei diritti della persona indagata. In ogni caso la tempestiva eccezione, come emerge dal contenuto della sentenza impugnata, non è stata proposta avendo formato oggetto soltanto di un motivo di appello e dunque l'imputato deve comunque ritenersi decaduto dalla facoltà di proporla.
5) Infine sono inammissibili anche il terzo motivo del ricorso O. e il secondo motivo del ricorso C.. In entrambi i casi i ricorrenti pretendono infatti, peraltro genericamente, di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Ma ciò esula, come è noto, dai compiti del giudice di legittimità che può solo valutare la logicità del ragionamento probatorio del giudice di merito valutandone la coerenza intrinseca. E alcun elemento di illogicità hanno addotto i ricorrenti a fondamento delle censure proposte.
6) Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per la palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010
A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario
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