Decreto Ministero dei Trasporti - 05/08/2011 - Carta di qualificazione del conducente (Modifiche in materia di programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica)
(GU n. 192 del 19-8-2011 )
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009, recante «Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007», ed in particolare l'art.13, comma 10, nella parte in cui dispone che « il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da dodici mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente»;
Visto, inoltre, il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, recante «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in particolare l'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle carte di qualificazione del conducente rilasciate per documentazione, pone, quali termini di validità, le date del 9 settembre 2013 se trattasi di trasporto di persone, ovvero del 9 settembre 2014, se trattasi di trasporto di cose;
Considerato che il termine di dodici mesi, di cui al citato art. 13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, può non essere adeguato a soddisfare la domanda di formazione periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente rilasciata per documentazione, ai sensi del citato art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010;
Ritenuto opportuno accordare termini più ampi per l'accesso alla predetta formazione periodica dei titolari di carta di qualificazione del conducente comunque conseguita;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 13 del decreto ministeriale 16 ottobre 2009 in materia di programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica
1. All'art. 13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2011
P.S. Il Decreto riguarda la Formazione periodica della CQC che comincia a marzo 2012
Il problema è di come e dove far fare l’aggiornamento a tutti gli autisti. Bisogna tenere presente che i titolari di CQC persone e merci per documentazione devono rinnovarla rispettivamente entro il 9 settembre 2013 e il 9 settembre 2014. Per rinnovarla essi devono fare un corso di formazione periodica di 35 ore.
Il decreto che parla di questi obblighi (quello del 16/10/2009), stabiliva però che tali corsi potessero essere frequentati solo a partire da 12 mesi prima della data di scadenza di validità del documento.
Ora, dobbiamo tenere presente che sono veramente tanti gli autisti che si trovano nella condizione di rinnovare la CQC tutti entro la medesima data.
Da qui la domanda più urgente: da settembre 2012 a settembre 2013 ci sono abbastanza corsi per aggiornare tutti gli autisti che hanno la CQC persone per documentazione?
Il Ministero pensa di sì, ma per agevolare la questione ha provveduto a modificare il decreto in modo da ampliare la fascia di tempo entro cui poter frequentare tali corsi: da 18 mesi prima (e non più 12) della scadenza fino a 2 anni dopo.
Di conseguenza le autoscuole e gli enti autorizzati possono iniziare a proporre i corsi di formazione periodica per i titolari della CQC persone già a partire da marzo 2012.