Pubblicato il 29-03-2014

Al conducente non proprietario dell'autovettura sarà in ogni caso raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida nelle ebbrezze più gravi.

Questa recente ed interessante pronuncia della Suprema Corte, la quale ivi si pubblica, affronta in modo chiaro la problematica attinente all'applicazione corretta del disposto dell'art. 186 C.d.S. comma 2 lett. c) là dove prevede, in caso di violazione commessa con veicolo appartenente a persona estranea al reato il raddoppio della sospensione della patente di guida.

Secondo i Consiglieri della Quarta Sezione Penale non sussiste alcuna discrezionalità valutativa con riguardo all'operatività del precetto poc'anzi descritto, con la conseguenza che all'omessa applicazione con la sentenza di condanna da parte del Giudice del merito, seguirà automaticamente l'annullamento senza rinvio in sede di legittimità, con rideterminazione della sanzione accessoria nella misura del doppio rispetto a quanto individuato dal Giudice a quo.

La ratio della decisione della Suprema Corte è evidentemente ispirata al bilanciamento, in punto di 186 C.d.S. comma 2 lett. c), fra la confisca del veicolo disposta per il conducente-proprietario dell'autovettura e la necessità di offrire una risposta punitiva parimenti incidente nel caso in cui il conducente non sia proprietario, a tal fine spiegato l'automatico raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-02-2014) 05-03-2014, n. 10556

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste;

nei confronti di:

M.S. n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1467/2013 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine il 23.4.2013;

sentita nella camera di consiglio del 27.2.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. G. Izzo, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

 

1. - Con atto del 8/13.5.2013, il procuratore generale presso la Corte d'appello Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine del 23.4.2013, con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, è stata applicata, nei confronti di M.S., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di quattro mesi di arresto e di Euro 4.000,00 di ammenda (oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno), in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,72 g/l) commesso in (OMISSIS).

Con il ricorso proposto, il procuratore generale triestino censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente determinato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella sola misura di un anno (pari al minimo edittale), in violazione del disposto dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), là dove impone, in caso di violazione commessa con veicolo appartenente a persona estranea al reato (come nel caso di specie), il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida.

Sulla base di tali motivi, il procuratore ricorrente ha invocato l'annullamento della decisione impugnata, con l'eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

 

2. - Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (nella formulazione già vigente all'epoca di commissione del fatto oggetto dell'odierno procedimento), là dove sia stato accertato, a carico dell'agente colto alla guida in stato di ebbrezza, un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) (come nel caso di specie), all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Nondimeno, "se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata".

Nel caso di specie, il giudice a quo, pur avendo rilevato - in conformità alle indicazioni contenute nel capo d'imputazione - l'appartenenza a persona estranea al reato del veicolo mediante il quale era stato commesso il reato da parte del M. - ha erroneamente omesso di procedere al raddoppio della misura della durata della sospensione della patente di guida, limitandola alla sola misura edittale minima di un anno.

Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dell'odierna impugnazione proposta dal procuratore ricorrente, dev'essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; misura che questa stessa corte provvede a rideterminare nella misura di due anni, pari al doppio del minimo edittale individuato dal giudice a quo, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), non comportando, la rideterminazione della sanzione accessoria in tale misura, l'esplicazione di alcuna discrezionalità valutativa.

P.Q.M.

 

la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida; durata che ridetermina in due anni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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