Pubblicato il 07-08-2015

Responsabilità del conducente di un veicolo parcheggiato irregolarmente

Con questa recente sentenza della Cassazione Civile, la Corte esprime in modo chiaro e puntuale alcuni capisaldi in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c..

Nella fattispecie, si ricorreva in Cassazione per ottenere il concorso di colpa in capo all’infortunato, concorso escluso dalla sentenza di primo grado e di appello.

Nel fatto, si trattava di un furgone parcheggiato irregolarmente e con carico sporgente non segnalato, contro il quale è andato a collidere un ciclista, il quale, a seguito di tale impatto, ha riportato delle gravi lesioni fisiche.

A riprova della manifesta infondatezza dei motivi del ricorso, la Corte, come da Cass. n. 7192/2015, spiega come il superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due mezzi di cui all’art. 2054 2° comma cod. civ., fatto dalla Corte di Appello, si appalesa come chiara soprattutto alla luce delle prove testimoniali e dalle risultanze dei verbale dei Carabinieri intervenuti, dal quale si evince che “il furgone era parcheggiato irregolarmente e che sporgeva sulla carreggiata; che il carico (…) fuoriusciva dalla sagoma dell’automezzo (…) e che la sporgenza non era segnalata, come prescritto dal codice della strada”.

E ancora, nel presupporre come ovvio il superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due mezzi, la Corte insiste affermando, che al contrario, nulla può essere imputabile al ciclista che “ha urtato contro il mezzo parcheggiato, solo dopo aver effettuato un improvvisa deviazione resasi necessaria per evitare di essere investito”.

Per quanto sopra, dunque, sembra possa concludersi che la presunzione di pari responsabilità ex. art. 2054 2°comma cod. civ. possa essere vinta solo da circostanze concrete che diano prova certa della responsabilità di entrambi i conducenti nello scontro avvenuto; presunzione questa non ravvisabile - a dire della Corte di Cassazione - nel caso di specie, dove a fortiori, si ritiene responsabile il conducente e il proprietario del veicolo parcheggiato irregolarmente e con sagoma sporgente non segnalata, nonostante la presenza nel Codice della Strada di norme che prevedono regole comportamentali precise anche in capo ai velocipedi, e tra le quali vale la pena richiamare, l’art. 182 2° comma C.d.S. (art. 377 Reg.) nel quale si precisa che “nei casi di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedono, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo in mano”.

Avv. Pietro Carlo Ferrario

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 10 aprile 2015, n. 7192

 

 Con atto di citazione notificato il 30-31 maggio 2005 A. A. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino - Sez. dist. di Moncalieri, la Impresa ZZZ di C. C. e D. D., B. B., e la Impresa 

assicuratrice XXX, rispettivamente proprietaria, conducente e assicuratrice di un furgone KKK, parcheggiato irregolarmente e con carico sporgente non segnalato, contro il quale egli è andato a collidere mentre procedeva in sella alla sua bicicletta, riportando gravi lesioni, fra cui la perdita dell'occhio sinistro. Ha chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni.

Si è costituita la sola Impresa assicuratrice XXX, resistendo alla domanda ed eccependo la prospettata rivalsa dell'INAIL.

 Esperita l'istruttoria anche tramite CTU, con sentenza n. 139/2009 il Tribunale ha dichiarato la responsabilità esclusiva di proprietario e conducente del furgone ed ha condannato convenuti, in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni nella misura di € 245.390,29, al netto di quanto spettante all'INAIL.

 Proposto appello principale dalla Impresa assicuratrice XXX e incidentale dal danneggiato, con sentenza 12 marzo -26 maggio 2010 n. 829 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese di appello.

 Il A. A. propone due motivi di ricorso, a cui resiste la Impresa assicuratrice XXX con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

Il ricorrente e Impresa assicuratrice YYY, subentrata alla Impresa assicuratrice XXX, hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

 1.- È logicamente preliminare l'esame del ricorso incidentale, che denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (primo motivo) e violazione dell'art. 2054 cod. civ. (secondo motivo), quanto al capo della sentenza impugnata che ha escluso il concorso di colpa dell'infortunato.

 2.- I due motivi sono in parte inammissibili in parte infondati, poiché le censure di vizio di motivazione non individuano il fatto controverso in relazione al quale detti vizi sarebbero configurabili, ma solo contestano la valutazione delle rispettive responsabilità: contestano cioè un giudizio, che è peraltro rimesso alla discrezionale valutazione della Corte di merito e che nella specie è assistito da congrua e logica motivazione.

 L'apparente denuncia di violazione di legge si fonda anch'essa esclusivamente sulla valutazione delle prove e sull'accertamento dei fatti, così come risultanti dal conforme e motivato apprezzamento di cui ai due gradi di merito.

 La Corte di appello ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due mezzi di cui all'art. 2054 2° comma cod. civ., sulla base delle prove testimoniali e delle risultanze del verbale dei Carabinieri intervenuti, da cui risulta che il furgone era parcheggiato irregolarmente e che sporgeva dalla carreggiata; che il carico, formato da reti metalliche, fuoriusciva dalla sagoma dell'automezzo, tanto che un filo metallico ha potuto penetrare nell'occhio del ciclista, e che la sporgenza non era segnalata, come prescritto dal codice della strada.

 La ricorrente incidentale neppure specifica quali infrazioni al codice della strada sarebbero addebitabili al ciclista, sì da configurare una sua corresponsabilità.

 In base ai fatti allegati, il A. A. ha urtato contro il mezzo parcheggiato perché il conducente di un autocarro, rimasto sconosciuto, gli ha tagliato la strada in corrispondenza di un incrocio, costringendolo a un improvvisa deviazione per evitare di essere investito.

 Non può quindi ritenersi illogico ed ingiustificato il convincimento della Corte di appello che l'ingombro creato dall'autofurgone in posizione irregolare e dal relativo carico non segnalato abbiano assunto rilevanza assorbente.

 3.- Parimenti infondati, se non anche inammissibili, sono i due motivi del ricorso principale, che denunciano violazioni di legge (art. 2043 e 2059 cod. civ.) e vizi di motivazione, quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali, sul rilievo che l'incremento del 50% della somma liquidata per il danno biologico, a titolo di risarcimento dei danni morali, non sarebbe esaustiva e non costituirebbe congruo ristoro dei danni esistenziali.

 La sentenza impugnata ha motivato la sua decisione in base al rilievo che "...applicando le "tabelle torinesi" [per la valutazione del danno biologico, n.d.r.] in uso all'epoca e operando un aumento del 50% sul danno biologico, il primo giudice abbia in realtà inteso risarcire il danno c.d. morale, che dunque è già sta t o risarcito, mentre di danni ulteriori di tipologia esistenziale, non esisteva prova di sorta in causa".

 Il ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione o censura in ordine alla rilevata mancanza di prova, se non la circostanza che il danno esistenziale dovrebbe ritenersi implicito nella natura delle lesioni, che hanno comportato anche esiti cicatriziali.

 Ma la Corte di appello ha inequivocabilmente ritenuto che la somma liquidata sia satisfattiva rispetto ad ogni conseguenza non patrimoniale diversa dal danno biologico - sia essa morale, esistenziale o d'altro genere - in mancanza della prova specifica di pregiudizi ulteriori.

 Dalla sentenza impugnata si desume, fra l'altro, che il Tribunale aveva imputato l'incremento del 50% della somma liquidata in risarcimento dei danni biologici per l'appunto a compenso dei danni esistenziali. Nel giudizio di appello, allora, il ricorrente ha censurato la decisione per il mancato risarcimento dei danni morali.

 Avendo la Corte di appello ritenuto improprio il riferimento ai danni esistenziali e imputato la somma liquidata ai danni morali in genere, il ricorrente ora lamenta il mancato risarcimento dei danni esistenziali.

 È palese l'intento di incrementare comunque l'importo della somma liquidata, indipendentemente da ogni specifico elemento di prova circa l'asserita non corrispondenza della somma attribuita all'effettivo importo dei danni non patrimoniali diversi dal danno biologico.

4.- Entrambi i ricorsi sono rigettati.

5.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.

Per questi motivi

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione


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A cura dell’Avv. Pietro Ferrario – Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

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