Pubblicato il 22-02-2013

Circolare del 22 febbraio 2013 - Le categorie di patenti per guidare le macchine agricole

La circolare del 22 Febbraio 2013 N°4857 affronta la questione delle categorie di patenti necessarie per la conduzione di macchine agricole e operatrici.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza e iniziamo col dire che esiste una netta differenza tra "macchine agricole operatrici", definite dall'art. 57 del codice della strada e che sono ad esempio:

  • mieti trebbie
  • trince
  • raccoglitrici varie di prodotti agricoli
  • irroratrici semoventi

e "macchine operatrici", di esclusivo impiego stradale e cantieristico, definite invece dall'art.58 che sono ad esempio:

  • escavatori
  • pale
  • carrelli elevatori
  • autogru
  • finitrici.


Secondo la circolare la patente A1, conseguibile dall’età di 16 anni, è valida per la conduzione di macchine agricole e operatrici che circolano su strada e che non superano:

  • 1,60 m di larghezza
  • 4,00 m di lunghezza
  • 2,50 m di altezza
  • una massa a pieno carico di 2,50 t
  • una velocità di 40Km/h

(prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A).

La patente B, conseguibile dall’età di 18 anni invece, abilita alla guida delle macchine agricole di qualunque tipo e dimensione: sia delle trattrici, sia delle macchine agricole operatrici, anche se eccezionali, come pure delle macchine operatrici di dimensioni e peso regolari ovvero non eccezionali.

La patente C diventa obbligatoria per legge solo per le macchine operatrici eccezionali, stradali o da cantiere, cioè quelle macchine operatrici che superano almeno uno dei seguenti limiti dimensionali o ponderali:

  • larghezza massima 2,55 m
  • lunghezza massima 12,00 m
  • altezza massima 4,00 m
  • peso (per le macchine operatrici semoventi a 2 assi) di 18 t
  • peso (per le macchine operatrici semoventi a 3 o più assi)di 25 t.

Per essere ancora più chiari, la patente C, conseguibile all’età di 21 anni, abilita alla guida di macchine operatrici industriali con caratteristiche di eccezionalità, omologate per circolare su strada e regolarmente immatricolate e riconoscibili da targa gialla con numeri rossi, che appartengono in gran parte alle seguenti categorie:

  • autogru, con pesi che vanno da 18 (o 25) a 150 t
  • carrelli elevatori per container
  • grandi pale gommate da piazzale
  • escavatori gommati con peso superiore alle 18 t
  • rulli compressori con peso superiore alle 18 t
  • dumper da cava o da cantiere
  • livellatrici (grader) con peso superiore alle 25 t
  • frese per asfalto semoventi.

In sostanza il decreto modifica il codice solo per la parte che atteneva alla guida di macchine agricole di piccole dimensioni e che fino a prima del 19 gennaio 2013 potevano essere guidate con la patente A, mentre ora si potranno guidare con la A1.

Per quanto riguarda invece le sanzioni relative alla guida senza patente della categoria corrispondente, la legge prevede ora non solo il pagamento di una sanzione amministrativa assai salata, ma anche il “fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”. E qualora non fosse possibile disporre il “fermo amministrativo o la confisca del veicolo” allora si applicherebbe …”la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi”.

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore