Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017, n. 139
Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue. (17G00152) (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo
per la revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che
prevede l'adozione di norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il Nuovo codice della strada, e, in
particolare, l'articolo 116 concernente la patente di guida, nonche'
l'articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente stessa;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare,
l'Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneita' fisica e
mentale per la guida di un veicolo a motore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in
particolare, l'articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici
per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della
patente di guida, nonche' l'articolo 320, relativo alle malattie ed
affezioni invalidanti riportate nell'appendice II, per le quali si
esclude la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla
guida;
Considerata la necessita' di apportare modifiche alla appendice II
dell'articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico
intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per
la cura delle malattie del sangue;
Visto il parere favorevole del Ministero della salute;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'Appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 imitazioni borse
1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G e'
soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3777
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore