La durata della sospensione della patente va commisurata alla gravità del reato
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 03-02-2011, n. 4145 CIRCOLAZIONE STRADALE Patente (sospensione e revoca) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARZANO Francesco Presidente Dott. FOTI Giacomo Consigliere Dott. IZZO Fausto Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) N.N. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 12101/2009 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 20/04/2010; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia; lette le conclusioni del PG Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla omessa statuizione sulla durata della sospensione della patente di guida CIRCOLAZIONE STRADALE » Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 03-02-2011, n. 4145 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Svolgimento del processo e motivi della decisione N.N. è stato giudicato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale (commesso in data (OMISSIS)) e gli è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e la diminuente del rito, la pena di anni uno di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Propone ricorso per cassazione il N. articolando due motivi. Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione che fa riferimento a fatti di spaccio mentre il reato per cui era stato giudicato era quello di cui all'art. 589 c.p., comma 2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria, che si assume irrogata in assenza di motivazione e senza tener conto dell'integrale risarcimento dei danni in favore delle parti offese. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, è evidente che l'espressione riferita a fatti di spaccio è dovuta a mero errore materiale, con nessuna incidenza sulla motivazione della sentenza, corrispondendo la pena di un anno di reclusione a quella concordata tra le parti. E' infondato anche il secondo motivo. E' vero che le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 930 del 13.12.1995, riv. 203429, hanno ritenuto che "la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato". E' altrettanto vero che la sentenza impugnata è in linea con il citato principio consolidato laddove il giudicante, nel determinare la durata della sospensione della patente di guida, ha fatto espresso riferimento indubbia gravità (investimento e conseguente morte di un pedone), così adeguando la sanzione (prevista sino al massimo di quattro anni) al caso concreto. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario Foro di Modena