Pubblicato il 01-06-2011

Sulla natura amministrativa della sanzione accessoria della confisca e, conseguentemente, del sequestro.

In tema di sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo, prevista per il reato di cui all’art.187 C.d.S., può de plano affermarsi dopo l’intervenuta L. 29 luglio 2010 n. 120 la sua natura amministrativa.

L'intervenuta depenalizzazione riguarda solo ed esclusivamente la sanzione accessoria, giammai la condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Presupposto indispensabile affinché sia disposta la confisca del veicolo è, stante la sua appartenenza al reo, l'intervenuta sentenza di condanna o, comunque, l'applicazione della pena a richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Strumento cautelare prodromico ad una futura eventuale confisca è il sequestro. Tale istituto giuridico risulta essere regolamentato all'art. 224-ter del C.d.S. in forza del quale deve ora escludersi la sua natura di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., per l'intervenuta depenalizzazione della confisca di cui si è detto, con la conseguenza che non può più essere disposto dall'Autorità giudiziaria penale. L'unanime recente giurisprudenza (crf.: Cass. pen., sez.IV, sent. 38561/2010; Cass. pen., sez IV, sent. n. 38569/2010 ivi pubblicata) sostiene, infatti, che in base all'iter disegnato nell'art. 224-ter C.d.S. il sequestro ai fini di confisca del veicolo non può essere disposto dal giudice penale, ma deve essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa, ribadendo che se venisse mantenuta la natura penale della confisca si avrebbero conseguenze abnormi e costituzionalmente illegittime derivanti dal fatto che, secondo la normativa vigente, l'intera procedura incidentale inerente al sequestro stesso risulta sottratta alle garanzie e ai principi del procedimento penale.

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) G.A. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 156/2009 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 10/11/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;

sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con Decreto 22 ottobre 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze disponeva il sequestro preventivo della vettura tg. (OMISSIS), intestata a G.R. e G.A. in comproprietà, in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), accertato a carico di G.R..

Avverso detto provvedimento presentava istanza di riesame G. A., sostenendo l'insussistenza delle condizioni del sequestro sull'asserito rilievo che l'auto in questione era stata acquistata in comproprietà tra esso G.A. ed il padre G. R., e, quindi, ricorreva l'ipotesi dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato per la quale non è consentita la confisca del veicolo cui il sequestro è finalizzato.

All'udienza camerale fissata per la decisione sull'istanza di riesame, la difesa produceva dichiarazione della moglie dell'indagato G.R., C.B., attestante l'utilizzo del veicolo in questione da parte della stessa - nominata custode del mezzo - per motivi di lavoro. Il Tribunale di Firenze - in funzione di giudice del riesame -rigettava la richiesta di riesame, e motivava il proprio convincimento, ritenendo inconferente la documentazione prodotta dalla difesa e, per contro, pienamente condivisibili le argomentazioni poste dal GIP alla base del provvedimento cautelare in relazione sia al fumus boni iuris che al periculum in mora; il Tribunale richiamava altresì un precedente della giurisprudenza di legittimità secondo cui "è possibile la confisca di un bene intestato a persona estranea al reato quando ne viene accertata la piena disponibilità del colpevole, come nel caso dell'autovettura di proprietà dei genitori del reo e da questi utilizzata" (Sez. 6, 28 settembre 1992, Guzzanti).

Ricorre per cassazione G.A., tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, reiterando la tesi dell'asserita appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, già sottoposte al vaglio del giudice del riesame, ed evocando, a sostegno del proprio assunto, talune pronunce di questa Corte in tema di gestione di rifiuti e di illeciti edilizi.

Mette conto sottolineare che nelle more della pendenza del ricorso del G. è entrata in vigore la L. 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" che, tra l'altro, ha apportato modifiche alle disposizioni di cui all'art. 186 C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool) e art. 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) ed ha introdotto, nello stesso codice, l'art. 224 ter (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato").

Orbene, posto che, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, la Corte di Cassazione "decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello", bisogna innanzi tutto porsi l'interrogativo se la citata novella possa esplicare i suoi effetti anche in relazione alla concreta fattispecie.

La risposta è senz'altro positiva, per le ragioni di seguito indicate.

Lo specifico richiamo negli artt. 186 e 187, come novellati, all'art. 224 ter - introdotto, come detto, proprio dalla richiamata L. n. 120 del 2010 - induce a ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che alla confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, nonchè per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, debba ora riconoscersi natura di sanzione (accessoria) amministrativa, e non più penale come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).

Sulla scorta delle nuove disposizioni normative (L. n. 120 del 2010, art. 33, che ha modificato gli artt. 186 e 187 C.d.S.), deve pertanto escludersi che, in vista della confisca, possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, apparendo pacifico, in base all'iter disegnato nell'art. 224 ter C.d.S., che il sequestro ai fini di confisca del veicolo non può essere disposto dal giudice penale, ma deve essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa, stante, appunto, il chiaro tenore letterale della norma citata.

Ciò premesso quanto alle linee essenziali della legge in materia di reati ex artt. 186 e 187 C.d.S., rileva il Collegio che l'entrata in vigore della (ennesima) modifica - introdotta, in particolare, nell'ottica di meglio contrastare il fenomeno del drive drinking - pone rilevanti problemi interpretativi per quel che concerne i procedimenti in corso riguardanti confische, ovviamente di natura penale, già disposte con sentenza, non definitiva, di condanna per i reati in questione, nonchè per i procedimenti cautelari reali relativamente ai quali è sub iudice l'accertamento della legittimità o meno del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla confisca (in precedenza ritenuta di natura penale) in caso di condanna per i reati stessi: ciò in mancanza di disposizioni transitorie.

La nuova normativa ha comportato certamente una modifica sostanziale dell'istituto di riferimento (il sequestro), che non ha più natura penale, ma amministrativa, ed il cui presupposto legittimante, perciò, non è più da rinvenire nel disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2; ne deriva, che la legittimità di quel provvedimento impositivo della misura non può più essere delibato, oggi, alla stregua dei presupposti penali ritenuti sussistenti al momento della sua imposizione, ma solo nei suoi risvolti e nelle sue connotazioni amministrative. La modifica dell'istituto in argomenti ha comportato, dunque, il difetto di giurisdizione del giudice penale, il quale è privo ora di potere cognitivo al riguardo.

Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio.

Non può invece ritenersi caducato il vincolo reale apposto sul veicolo, in quanto disposto nell'osservanza delle norme procedurali vigenti al momento della sua imposizione.

Deve peraltro essere assicurato all'interessato il compiuto esercizio del suo diritto al vaglio, nella sede amministrativa cui la nuova legge ha attribuito competenza esclusiva in tema di sequestro finalizzato alla confisca amministrativa, della fondatezza o meno della tesi circa l'asserita appartenenza del veicolo a persona estranea al reato: affinchè ciò sia reso possibile, al ricorrente deve essere notificata copia della presente sentenza ai fini dell'eventuale opposizione ex art. 205 C.d.S..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone la notifica di copia della presente sentenza al ricorrente.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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