Pubblicato il 15-09-2014

Lavori di pubblica utilità? Non concessi a chi abbia precedenti specifici e provi a darsi alla fuga al momento dell'accertamento.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione affronta in questo pronunciamento la tematica dell’ammissione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva dell’arresto e ammenda, riguardo ad un caso di guida in stato d’ebbrezza.

Si precisa che agli effetti dell’ammissione allo svolgimento dei predetti lavori rilevano anche:

a)      i precedenti penali, anche specifici, dell’imputato;

b)      la condotta dell’imputato al momento dell’accertamento.

Sulla base di quanto sopra la Corte ha ritenuto del tutto legittima “la decisione della corte territoriale di respingere la richiesta di sostituzione della pena, alla luce dei precedenti specifici del M., già colto, in due diverse occasioni, a guidare in stato di ebbrezza alcolica, nonché delle modalità del fatto, caratterizzato dalla fuga dell'imputato alla vista del personale di PG, costretto ad inseguirlo per alcuni chilometri”.

                                         

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2014) 07-08-2014, n. 34757

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2063/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/04/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

 

M.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 19 aprile 2013, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, del 25 febbraio 2012, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato pari a 1,70 e 1,56 g/1 nelle due prove) e lo ha condannato alla pena di sei mesi di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda; con sospensione della patente di guida per un anno.

Deduce il ricorrente:

a) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza delle norme concernenti l'obbligo degli agenti operanti di avvisare il conducente fermato, prima di eseguire l'alcoltest, della facoltà di farsi assistere dal difensore;

b) Vizio di motivazione in punto di rigetto della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Motivi della decisione

 

I motivi proposti sono manifestamente infondati.

Quanto al primo di essi, che riproduce censure già poste all'attenzione del giudice del gravame, osserva la Corte che, come rilevato dallo stesso ricorrente e sostenuto dal giudicante, dal verbale, allegato al ricorso, "di accertamento e contestazione del reato", consegnato all'imputato, che si è rifiutato di sottoscriverlo, emerge che, sia pure con il richiamo di altro verbale contenente anche l'elezione di domicilio, il M. è stato ritualmente avvisato dei propri diritti, specificamente proprio della facoltà di farsi assistere dal difensore.

Tanto basta per ritenere la ritualità dell'avviso e la corretta esecuzione dell'accertamento.

Quanto al secondo motivo di ricorso, del tutto legittima si presenta la decisione della corte territoriale di respingere la richiesta di sostituzione della pena, alla luce dei precedenti specifici del M., già colto, in due diverse occasioni, a guidare in stato di ebbrezza alcolica, nonchè delle modalità del fatto, caratterizzato dalla fuga dell'imputato alla vista del personale di PG, costretto ad inseguirlo per alcuni chilometri.

Privi di rilievo sono, poi, i riferimenti del ricorrente alla giovane età dell'imputato, alla risalenza dei due precedenti ed alla estinzione dei relativi effetti penali. In realtà, la giovane età è ragione di ulteriore preoccupazione rispetto al rischio del ripetersi di condotte che precedenti interventi sanzionatoli non sono valsi a modificare; perplessità che certo non possono essere superate dal fatto che tra le prime condotte accertate e quella oggetto di esame siano trascorsi quattro anni. Mentre nulla impedisce al giudice, pur nel caso di estinzione degli effetti penali di precedenti condanne, inflitte con decreto penale, di valutare tali precedenti ai fini della complessiva valutazione della personalità dell'imputato.

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014

 

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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