Ebbrezza - Area di servizio ad uso pubblico - anche in orario di chiusura al pubblico si applica il codice della strada e, di conseguenza, risponde dell'art. 186 cds il conducente sorpreso in stato di ebbrezza
Corte di Cassazione Penale sez. IV 22/11/2010 n. 41050
(omissis)
1)
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, che aveva condannato xy alla pena ritenuta di
giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma 2 del codice della strada commesso in ….
movimentare il veicolo all'interno di un area di servizio, non potrebbe configurarsi l'ipotesi
contestata ravvisabile solo quando l'agente si immetta nel flusso della circolazione.
2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso l'imputato il quale ha dedotto un unico
motivo denunziando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di
motivazione. Secondo il ricorrente erroneamente
servizio costituisse luogo aperto al pubblico trattandosi, al contrario, di area tempora neamente non
aperta al pubblico.
Con memoria depositata alla pubblica udienza il difensore dell'imputato ha chiesto,
subordinatamente all'accoglimento del ricorso, la dichiarazione di estinzione del reato per
prescrizione.
3) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e proposto
per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Va anzitutto rilevato che il ricorrente non riprende la tesi, ritenuta priva di alcuna conferma dalla
Corte d'appello, secondo cui l'area in cui è stato sorpreso a guidare era delimitata da catene ma
ripropone la versione della non apertura al pubblico dell'area, circostanza che non consentirebbe di
ipotizzare il reato in esame.
Ma questa tesi contrasta irrimediabilmente con l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di
merito. In particolare la sentenza impugnata ha accertato che l'area dove l'imputato è stato sorpreso
a guidare l'autovettura che aveva parcheggiato nella medesima area (ulteriore conferma dell'uso
pubblico seppur dovesse ritenersi che in quel luogo esistesse un divieto di parcheggiare) era
soggetta al passaggio di veicoli e pedoni e perciò, non dovendosi fare riferimento alla proprietà ma
all'uso dell'area, doveva ritenersi provata l'esistenza del reato.
Che questo sia il criterio cui occorre fare riferimento, al fine di accertare l'applicabilità delle norme
del codice della strada, risulta in modo inequivocabile dall’articolo 2 comma 1 del codice della
strada che fa riferimento, per definire il concetto di strada ai fini de ll'applicazione delle norme del
codice, all'uso pubblico dell'area perchè destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
È dunque incensurabile nel giudizio di legittimità l'uso pubblico dell'area in questione che i giudici
di merito hanno fondato, con adeguata e certo non illogica motivazione, sulla circostanza che l'area,
anche nell'orario di chiusura del distributore di benzina, era destinata all'uso pubblico ed in
particolare al transito e al parcheggio dei veicoli e al passaggio dei pedoni (come del resto
confermato, lo si ribadisce, dall'uso fattone dal ricorrente).
4) La natura originaria delle cause di inammissibilità non consente di dichiarare l'estinzione del
reato a seguito della prescrizione che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello: v. Cass., SSUU
22 novembre 2000 n. 32, …, rv. 217266.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si
rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della
causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa
delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)