Pubblicato il 30-08-2014

Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Di seguito il decreto:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEDECRETO 8 agosto 2014 Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(14A06737) (GU Serie Generale n.201 del 30-8-2014)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

  Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtu' del quale, per determinate operazioni  ivi  elencate, l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal cliente non  oltre  il  momento  dell'effettuazione  dell'operazione, nonche' il  successivo  secondo  comma,  secondo  cui  la  richiamata disposizione puo' essere  estesa,  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio  al pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo  di fatturazione e degli adempimenti connessi;

  Ritenuta l'opportunita' di avvalersi  della  facolta'  conferitagli dal suddetto articolo  per  quanto  concerne  talune  prestazioni  di servizi  rese  nei  confronti  degli  utenti  dai  relativi  soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

Decreta:

 Art. 1

 Esonero dall'obbligo di emissione della fattura

 

  1. Per  le  seguenti  tipologie  di  operazioni  l'emissione  della fattura non e' obbligatoria, se non  e'  richiesta  dal  cliente  non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

    a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti;

    b) servizi di gestione e di  rendicontazione  del  pagamento  dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  di  competenza  del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici resi nei confronti degli utenti  dal  concessionario  in esecuzione del contratto di concessione stipulato  con  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2  Efficacia

 1. Il presente decreto si applica a partire dal  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   

Roma, 8 agosto 2014

                                                  Il Ministro: Padoan

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore