Pubblicato il 11-01-2011

Circolazione stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Risarcimento del danno al terzo trasportato - E' onere del passeggero provare la sua presenza nel veicolo al momento dell'incidente; qualora detta prova non sia offerta, nessuna violazione della ripartizione dell'onere probatorio risulta sussistente.

Corte Cassazione Civile, sezione III - Sentenza n. 435 del 11/01/2011

 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 maggio 2005 il Tribunale di (OMISSIS) in composizione monocratica rigettava l'appello proposto contro la sentenza 24 luglio 2003 del Giudice di pace di questa città, che aveva respinto la domanda svolta da P. S. nei confronti della Assicurazioni G. s.p.a., A. A. e D. V. M., tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro verificatosi tra l'autovettura di proprietà del marito e condotta dal medesimo e un motoveicolo (OMISSIS) condotta dal D. V. e di proprietà della A..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la P., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Assicurazioni G. s.p.a., che ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il Collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che il Tribunale avrebbe erroneamente esclusa la sua presenza a bordo del veicolo guidato dal marito, in quanto avrebbero dovuto i convenuti provare la circostanza.

La censura non è fondata.

Infatti, il giudice dell'appello ha preso in esame il materiale probatorio e ne ha dedotto, a fronte della eccezione dei convenuti, che era onere della P. provare la sua presenza nel veicolo al momento dell'incidente.

Tale prova non è stata offerta, per cui nessuna violazione della ripartizione dell'onere probatorio risulta sussistente.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, a suo avviso, avrebbe erroneamente affrontato e risolto la questione della non rilevabilità di ufficio dell'incapacità a testimoniare del marito P. L., conducente del veicolo, mentre il Giudice di pace aveva ammesso il teste, per poi affermarne la incapacità a testimoniare.

Al riguardo, trattandosi di censura di natura processuale, il Collegio, accedendo agli atti, osserva quanto segue.
La eccezione fu proposta in primo grado sia prima che dopo l'assunzione della testimonianza e il Giudice di pace con l'ausilio di puntuale giurisprudenza che richiama ha escluso la deposizione dal materiale probatorio (v. sentenza di primo grado).
Non essendo stata, quindi, la incapacità rilevata di ufficio dal giudice ed essendo stata riproposta dopo l'espletamento della prova, il motivo va disatteso.

3.- Con il terzo motivo, sotto il profilo dell'errore di diritto e quello del difetto di motivazione, in estrema sintesi, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la incapacità è stata ritenuta in quanto il P. - conducente - era portatore di un interesse alla decisione dal momento che l'attrice poteva proporre domanda anche nei suoi confronti in qualità di vettore.

Il motivo resta assorbito dal momento che la presenza della P. nella vettura non è risultata provata.

4.- Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente si duole, in estrema sintesi, che il giudice dell'appello non abbia ritenuto sufficiente ai fini della prova della sua presenza sul luogo del sinistro la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del D. V..

La censura va disattesa.

Non solo, in tema di deferimento dell'interrogatorio formale, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito desumere argomenti di prova dal comportamento della parte e dalla mancata risposta si possono solo trarre indizi, il cui apprezzamento è pur sempre rimesso al giudice del merito, per quanto non corrisponde al vero che il giudice a quo non abbia valutato tale mancata risposta in modo avulso dalle ulteriori risultante istruttori quali il modello CAI, di cui si è detto, la certificazione medica, le dichiarazioni testimoniali.

Alla luce di quanto sopra posto in rilievo, il giudice dell'appello ha concluso che "non appaiono sussistere elementi adeguati per poter ragionevolmente ritenere che la mancata risposta all'interrogatorio formale possa integrare la prova del coinvolgimento dell'appellante nell'incidente e del fatto che i postumi diagnosticati il giorno successivo (dolori al radiche cervicale: così ricorso p. 2) possano essere ricollegati all'incidente" (p. 7 sentenza impugnata)".

Il che si manifesta come motivazione appagante sotto il profilo logico e giuridico e, quindi, insindacabile in questa sede.
Conclusivamente il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.