Pubblicato il 18-06-2015

Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada. Ricorsi avverso diniego riconseguimento patente per mancato decorso del triennio

Si fa seguito alla circolare della Direzione Generale n. 15040 del 7 luglio 2014, concernente l’interpretazione della norma indicata in oggetto. Com’è noto, con la legge n.120 del 29.07.2010, concernente disposizioni in materia di sicurezza stradale, è stato inserito all’art.219 il comma 3-ter che recita:” quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”, quest’ultima intesa, secondo la detta circolare, con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione.

A seguito della emanazione del suddetto indirizzo interpretativo, sono pervenuti vari ricorsi avverso i dinieghi opposti dai competenti Uffici della Motorizzazione alle richieste di ammissione alla procedura per il conseguimento del nuovo titolo di guida, in quanto non ancora decorso il triennio sopra indicato. In particolare, i gravami proposti pretendono di far decorrere il triennio previsto dalla norma citata dalla data di commissione del fatto e di conteggiare nel periodo in parola anche il cosiddetto presofferto a titolo di sospensione cautelare della patente.

La Circolare n. 14549 del 18/06/2015, in allegato, fornisce ulteriori informazioni e considerazioni in merito all’interpretazione della norma indicata in oggetto.

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore