Pubblicato il 29-06-2011

Sull'onere probatorio in tema di alcoltest.

L’accertamento del livello di alcool presente nel sangue, del soggetto che sia fermato dagli organi della Polizia Stradale, può essere eseguito mediante utilizzo dello strumento dell’etilometro, ove ci si trovi in presenza dei presupposti di cui all’art. 186 comma quarto C.d.S.. Ciò significa, in via preliminare, che è d’importanza massima non confondere mai gli accertamenti preliminari (quali test comportamentali et similia) di cui all’art. 186 comma terzo C.d.S. con gli accertamenti tecnici mediante etilometro che un esito positivo dei primi presuppongono, differenziazione fondamentale anche ai fini della diversa efficacia probatoria di tali due tipologie d’indagine.

Questa recente sentenza della Suprema Corte tratta degli accertamenti tecnici mediante etilometro e ribadisce – com’è indirizzo assolutamente costante – che questa tipologia d’accertamento, svolta con strumentazioni omologate e con le procedure previste dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., costituisce prova dello stato d’ebbrezza del conducente, diventando onere di quest’ultimo dimostrare, ad esempio, “la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione”. In altre parole al Pubblico Ministero sarà sufficiente allegare i fatti a sostegno dell’accusa, id est il risultato dell’alcoltest, mentre sarà a carico dell’imputato contrastare tali fatti mediante la prova contraria, id est il malfunzionamento dell’apparecchiatura o altro elemento che vinca la presunzione del dato scientifico-strumentale.

Si tenga presente, infine, che l’etilometro non costituisce in ogni caso prova legale, non è quindi l’unico mezzo di prova attraverso il quale la Pubblica accusa possa dimostrare lo stato d’ebbrezza del conducente, ben potendo tale stato evincersi anche da altri elementi intrinseci ed estrinseci quali, per esempio, il comportamento dell’imputato al momento del controllo come attestato dagli Agenti accertatori(v. Cass. 24.9.2009 n. 37471) o le circostanze di tempo e di luogo in cui esso è stato trovato, idonei a fondare il libero convincimento del giudice e, conseguentemente, una sentenza sorretta da adeguata e logica motivazione. In tale ultimo caso, però, non essendo in presenza di accertamento tecnico con dato scientifico, gli indizi da cui il giudice potrà desumere lo stato d’ebbrezza dovranno essere gravi, precisi e concordanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 secondo comma c.p.p., onde evitare, proprio, censure per vizio di motivazione.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) A.L. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 968/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 20/05/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) - contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alle richieste probatorie, in quanto il giudice di merito aveva ritenuto senz'altro regolare l'etilometro utilizzato per l'esame alcolemico sulla persona del ricorrente e non aveva risposto alle argomentazioni della difesa che aveva richiesto il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'apparecchio in questione.

2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa motivazione in merito al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

Lamentava il ricorrente che la Corte territoriale nulla aveva statuito in merito al richiesto bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante e non aveva neppure preso posizione sulla natura della contravvenzione dell'art. 186 C.d.S., in particolare non aveva precisato se si trattava di un reato circostanziato o di una serie di reati autonomi. In ogni caso sia la pena comminata (mesi due di arresto), sia la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (un anno) sarebbero troppo elevate, atteso che, al momento della commissione del reato, la pena detentiva era pari nel massimo a tre mesi e la sospensione della patente andava dal minimo di mesi sei al massimo di anni uno.

3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa motivazione in merito alla richiesta formulata nell'atto di appello di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.

Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto ripropone una questione di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta.

Assolutamente condivisibile è infatti l'assunto dei giudici della corte territoriale che hanno ritenuto, con motivazione conforme a quella del giudice di primo grado, che, allorquando l'alcoltest risulta positivo, come appunto nella fattispecie di cui è processo, la difesa dell'imputato deve fornire una prova contraria a tale accertamento, quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, ritenendo pertanto non rilevante la richiesta della difesa in relazione al deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro.

Manifestamente infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.

Per quanto attiene al secondo motivo, la Corte di Appello rileva correttamente che le attenuanti generiche sono state già concesse, con ciò riportandosi alla concorde giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a), b) e c) configurano figure autonome di reato e non già circostanze aggravanti dell'ipotesi base di cui alla lett. a) del sopra indicato articolo di legge, e quindi implicitamente dando per ammesso che nessun giudizio di bilanciamento andava operato con le concesse attenuanti generiche. Per quanto poi riguarda l'eccessività della pena e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, nell'atto di appello non c'è un motivo specifico, in quanto le doglianze fanno sempre riferimento al richiesto giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata (sulla base dell'erroneo presupposto che le ipotesi di cui alle lett. b) e c) indicate nell'art. 186 del C.d.S., comma 2 costruiscano circostanze aggravanti della ipotesi contemplata nella lettera a). Soltanto in sede di conclusioni si richiede, in via di estremo subordine di ridursi la pena e la sanzione amministrativa accessoria nei minimi di legge, con la conversione della pena detentiva, ove possibile.

Non essendo,peraltro, stato dedotto alcunchè su tali punti nell'atto di appello, l'odierno ricorrente non poteva dolersi dell'eccessiva entità della pena e della sanzione accessoria, nonchè della mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria solo in sede di legittimità.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa ammende.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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