Pubblicato il 07-07-2014

Revoca patente di guida ex art. 219, comma 3 ter, c.d.s.

La circolare in oggetto chiarisce che "la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Tale momento, invero, segna il mero avvio della fase processuale, il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa"

Di seguito la Circolare - 07/07/2014 - Prot. n. 15040 - Revoca patente

 

OGGETTO: Revoca patente di guida ex art. 219, comma 3 ter, c.d.s.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 6

Prot. n. 15040

Roma, 7 luglio 2014

Oggetto: Revoca patente di guida ex art. 219, comma 3 ter, c.d.s.

Con la Legge n. 120 del 29.07.2010, concernente disposizioni in materia di sicurezza stradale, è stato inserito all'art. 219 il comma 3-ter che recita: "quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato".

Con tale norma il legislatore ha voluto inasprire il trattamento sanzionatorio nei casi di guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti prevedendo una ulteriore sanzione, oltre a quelle penali e amministrative, consistente, in caso di revoca della patente, nell’impossibilità di conseguire una nuova patente se non dopo tre anni dall’accertamento del reato.

In relazione a tale fattispecie sono stati segnalati da parte di numerosi Uffici taluni problemi applicativi soprattutto con riferimento all’esatto significato della locuzione "accertamento del reato".

L'esatta individuazione della data di accertamento del reato è rilevante in quanto costituisce il dies a quo dal quale far decorrere il periodo triennale necessario per il conseguimento di una nuova patente.

Sulla questione questa Divisione con nota n. 1786 del 22 gennaio 2013 ha formulato apposito quesito al Ministero dell'Interno nel quale ha riportato le diverse opzioni interpretative emerse nella pratica applicativa evidenziando che l'interpretazione più conforme allo spirito della norma sembrava essere quella della riconduzione della espressione accertamento del reato alla sentenza di condanna o al decreto penale di condanna.

Con nota n. 0004670 del 25 marzo 2014, pervenuta alla scrivente Divisione solo in data 16 giugno 2014, il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, ha chiarito che "la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Tale momento, invero, segna il mero avvio della fase processuale, il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa".

Quindi il termine da cui far decorrere i tre anni per conseguire una nuova patente ex art. 219 comma 3-ter è quello della data del passaggio in giudicato della sentenza (o decreto penale).

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi a quanto sopra prospettato.

Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore