Non basta un solo incidente determinato da una distrazione a giustificare la revisione della patente.
Questa sentenza del T.A.R. di Genova tratta in modo chiaro alcuni punti chiave inerenti la materia della revisione dei documenti di guida.
Anzitutto, statuisce –in modo, per la verità, non condivisibile a sommesso parere di chi scrive- che la competenza territoriale degli U.M.C. nel disporre la revisione della patente non è determinata dal luogo di residenza di cui all’art. 43 c.c. (o dall’art. 118 bis C.d.S.), quanto piuttosto dal luogo dell’avvenuto sinistro; ciò riconfermando quanto già, di recente, deciso dal medesimo Organo giudicante (sentenza n. 334 del 28 febbraio 2012).
Stabilisce, altresì, che, avuto riguardo alla natura cautelare della misura (così confermando l’orientamento espresso nel 2011 dal Consiglio di Stato, VI Sezione, Sent. n. 1669 del 18/3/11) e al potere di cui è dotata l’UMC a riguardo, “essendo sufficiente che la dinamica dell’episodio faccia sorgere seri dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida”, l’UMC stesso può disporre la revisione della patente anche se:
- non vi sono precedenti decurtazioni di punti dalla patente di chi guida;
- se la sanzione pecuniaria irrogata risulta non elevata;
- se addirittura l’opposizione di quest’ultima è stata accolta.
Si specifica, poi, con riferimento alla motivazione di un provvedimento di revisione della patente di guida, il quale comporta verifiche, talora impegnative, circa l’idoneità alla guida dell’interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell’atto, particolarmente di coloro che hanno necessità di utilizzare l’autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro, che esso deve contenere congiuntamente tre requisiti, ovvero:
1) una valutazione dei fatti nel loro complesso,
2) una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato;
3) specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente.
Tale motivazione non deve, al contrario, limitarsi ad essere un semplice richiamo ob relationem agli atti degli Agenti Accertatori e, tantomeno, la mera riproduzione della formula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente di guida ma deve chiarire quali sono i dubbi sottesi all’adozione del provvedimento, perché i medesimi appaiono “seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto”.
La pronuncia in questione aggiunge che, “al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell’idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all’adozione del provvedimento”.
Avv. Pietro Carlo Ferrario
T.A.R.
Liguria - Genova
Sezione II
Sentenza 11 dicembre 2013 - 24 gennaio 2014, n. 144
(Presidente Caruso – Estensore Goso)
Fatto
Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 4 marzo 2013 e depositato il successivo 6 marzo, l’esponente impugna il provvedimento di revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità, adottato dall’Ufficio della motorizzazione civile di Savona in data 13 dicembre 2012 e successivamente notificato all’interessata.
Tale provvedimento richiama la comunicazione della polizia stradale di Imperia in data 24 ottobre 2012, dalla quale risulta che la ricorrente era rimasta coinvolta in un sinistro verificatosi il precedente 14 agosto: mentre percorreva un tratto rettilineo dell’autostrada A10, essa aveva perso il controllo della propria autovettura e urtato violentemente i guard-rail posti su entrambi i lati della carreggiata.
Nel rapporto della polizia stradale, si dà atto che l’incidente, nel quale non risultavano coinvolte altre autovetture, era stato conseguenza di una distrazione provocata dalle manovre attuate per impostare il navigatore di bordo.
Il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione: “Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”.
La ricorrente denuncia i vizi di incompetenza territoriale, di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e di insufficienza della motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.
Con ordinanza n. 148 del 11 aprile 2013, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente e fissata l’udienza per la discussione di merito.
Le parti costituite hanno depositato memorie difensive e, nel caso della ricorrente, anche una memoria di replica.
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 11 dicembre 2013 e ritenuto in decisione.
Diritto
I presupposti di fatto dell’avversato provvedimento di revisione della patente di guida sono sostanzialmente incontestati.
Come riferito in premessa, l’ufficio periferico della motorizzazione civile si è determinato ad adottare tale misura in conseguenza di un incidente stradale provocato alcuni mesi prima dalla ricorrente la quale, mentre conduceva la propria autovettura lungo un tratto rettilineo di autostrada, aveva perso il controllo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata.
Non erano state coinvolte nel sinistro altre autovetture, né erano stati provocati danni alle persone, ma solo alle cose.
E’, altresì, incontestata la causa dell’incidente, provocato da una momentanea distrazione della conducente impegnata nell’impostazione del navigatore di bordo.
Ciò premesso, si appalesano destituiti di giuridico fondamento i primi due motivi di ricorso, rispettivamente concernenti il vizio di incompetenza territoriale e l’erronea valutazione dei presupposti fattuali del provvedimento impugnato.
Con il primo di essi, l’esponente sostiene che la competenza a disporre la revisione della patente di guida sarebbe radicata in capo all’ufficio periferico della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il luogo di residenza del privato (Imperia), non essendo invece competente l’ufficio del luogo in cui si sono svolti i fatti (Savona).
La censura è inammissibile per genericità, atteso che l’esponente non individua la norma attributiva della competenza.
La Sezione, comunque, ha recentemente affermato il principio secondo cui la competenza a disporre la revisione della patente spetta all’ufficio del luogo in cui si è verificato l’incidente dal quale deriva il provvedimento impugnato (cfr. sentenza n. 334 del 28 febbraio 2012).
Parimenti inconsistente è la censura dedotta con il secondo motivo, poiché la mancanza di precedenti decurtazioni di punti dalla patente di guida dell’interessata e la tenuità della sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti non dimostrano, di per sé, l’insussistenza dei presupposti dell’atto.
E’ pacifico, infatti, che la revisione ex art. 128 C.d.s. costituisce un provvedimento ampiamente discrezionale che può essere adottato qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti soggettivi di idoneità alla guida.
Tale provvedimento ha finalità prettamente cautelare e, nel caso in cui consegua (come di norma) ad un sinistro stradale, non presuppone neppure l’intervenuta definizione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, essendo sufficiente che la dinamica dell’episodio faccia sorgere seri dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida.
Né l’esercizio del potere in questione può ritenersi condizionato, ovviamente, all’eventualità che il sinistro stradale abbia cagionato danni alle persone.
Rimane da scrutinare la censura, dedotta con il terzo e ultimo motivo di ricorso, inerente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Occorre premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente (cfr., fra le ultime, T.A.R. Toscana, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1658 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 marzo 2011, n. 457).
Nel caso in esame, è richiamata ob relationem, quale presupposto legittimante l’impugnato provvedimento, la comunicazione della polizia stradale di Imperia del 24 agosto 2012, nel quale la proposta di revisione della patente di guida si fonda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro (cagionato, si ribadisce, da momentanea distrazione), sul potenziale pericolo creato alla circolazione stradale e sui danni provocati al veicolo della conducente e alle pertinenze stradali (guard-rail).
La motivazione dell’atto si esaurisce nel richiamo di tale comunicazione e nella mera riproduzione della formula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente di guida (“il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”).
Tali elementi sono insufficienti ad ottemperare l’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione procedente.
La revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.s. comporta verifiche, talora impegnative, circa l’idoneità alla guida dell’interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell’atto, particolarmente di coloro che, come l’odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l’autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro.
Ne deriva che i dubbi sottesi all’adozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto.
Al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell’idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all’adozione del provvedimento.
In definitiva, le circostanze in cui si è svolto l’incidente e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità, ma non rendono inevitabile una siffatta conclusione che, pertanto, deve scaturire da adeguata motivazione, certo non rinvenibile nella formula stereotipata del provvedimento impugnato.
Sulla base di tali precisazioni, appare fondata la censura concernente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che, pertanto, si appalesa meritevole di annullamento.
Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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A cura dell’Avv. Pietro Ferrario – Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario