Caduta dal Bus: il passeggero sarà sempre risarcito
La Suprema Corte ha convalidato il modesto risarcimento accordato a un cittadino caduto sul pavimento di un autobus a causa di una brusca frenata. Una caduta non da imputare al conducente dell'autobus, che "non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'evento". La vittima si era vista riconoscere una modesta indennità dalla Corte d'appello di Catania, nel 2009, ma ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere un risarcimento maggiore. Il ricorso è stato respinto. La Suprema Corte ha ricordato quando c'è la presunzione di responsabilità negli incidenti accaduti sull'autobus: "In tema di trasporto di persone la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 a carico del vettore per i danni del viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore". La sentenza impugnata dal cittadino "non si è affatto discostata da questo orientamento" visto che il conducente dell'autobus "era stato costretto a frenare all'improvviso". Il passeggero avrà il modesto indennizzo già accordato dalla Corte d'Appello.