Circolazione stradale: la ditta ha il dovere di comunicare l'identità del conducente
Cass. civ., sez. II, sentenza del 02 dicembre 2010 n. 24457
Il proprietario ha l’obbligo di sapere sempre chi si trova alla guida del veicolo di proprietà; non è, infatti, sufficiente all’impresa la dichiarazione di non essere in grado di individuare il conducente del veicolo al fine di sfuggire alla multa.
Così i giudici della seconda sezione civile della Cassazione hanno precisato nella sentenza 2 dicembre 2010, n. 24457.
Con la decisione in commento è stata confermata la sanzione per omessa indicazione dei dati del conducente impartita ad una società, al quale era stato notificato il verbale di una multa, con contestuale decurtazione dei punti.
Tale società aveva, però, dichiarato alla polizia di non essere in grado di rintracciare il conducente del mezzo che “al momento della contestata infrazione” si trovava alla guida.
Secondo quanto precisato dai giudici della Corte, come già evidenziato in apertura di commento, il proprietario del mezzo è sempre tenuto a conoscere chi si trova (e quindi la precisa identità) alla guida del mezzo non potendo rispondere con una dichiarazione omissiva e generica.
Come nel caso di specie il giudice di merito, secondo il pensiero della Corte, non può ritenere che le prove della responsabilità dell’opponente siano insufficienti.
Nella sentenza de qua si legge testualmente che “in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e dell'art.
I giudici della Corte nella sentenza in commento hanno stabilito che “il giudice di pace ha ritenuto la giustificazione addotta dall'opponente……..del tutto inidonea ad escludere la responsabilità della società opponente, proprietaria del veicolo, per la contestata violazione dell'art.
In allegato la sentenza