Pubblicato il 18-02-2016

Divieto di fumare in macchina

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,

delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

 

Prot. n. 300/A/1001/16/101/3/3/9

Roma, 11 febbraio 2016

OGGETTO:

Nuove disposizioni legislative in materia di circolazione stradale e di divieto di fumo in auto.

 

PREMESSA

 La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 70 - in vigore dal 1° gennaio 2016 per la parte che qui interessa, ha apportato modifiche ad alcune disposizioni della disciplina della circolazione stradale, rispetto alle quali è opportuno fornire le prime disposizioni operative.

 In particolare, gli interventi normativi del settore, contenuti nei commi 964, 597 e 653, riguardano, rispettivamente, l'art. 103 del C.d.S. (2), in materia di adempimenti richiesti per la definitiva esportazione di veicoli, l'art. 201 C.d.S. (3), per le procedure di notificazione degli accertamenti da remoto, e la legge 6 giugno 1974, n. 298 (4), in materia di documentazione richiesta per il trasporto internazionale di cose. Relativamente a quest'ultima novità normativa si fa riserva di riferire con separata circolare dopo le necessarie intese con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2016 è stato inoltre pubblicato il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (5), di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in vigore dal 2 febbraio 2016.

 Tale provvedimento estende il divieto di fumare al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

 

  1. 1. Interventi sull'art. 103 C.d.S. (2)

 La modifica all'art. 103 C.d.S. (2), contenuta nella legge di stabilità, introduce una nuova disciplina per la definitiva esportazione di un veicolo all'estero.

 La formulazione della predetta novità normativa completa una serie di disposizioni amministrative adottate dall'ACI-PRA per ridurre i casi di elusione fiscale sui veicoli attraverso dichiarazioni fittizie di esportazione, per ultimo con la circolare n. 4202 del 3 luglio 2014 (6). Tuttavia la sua articolata esposizione richiede l'emanazione di disposizioni esplicative ed attuative da parte del predetto ente, che si fa riserva di comunicare non appena emanate.

 In caso di inadempimento di tale prescrizione, oltre ai profili fiscali correlati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell'art. 103 C.d.S. (2).

 

  1. 2. Ampliamento dei casi di accertamento da remoto delle violazioni

 Con un intervento sul comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S. (3), sono state aggiunte alcune nuove ipotesi in cui è consentito il controllo da remoto delle violazioni per le quali, perciò, non è necessario procedere alla contestazione immediata. Infatti, all'elenco delle violazioni contenute nella lettera g bis) dell'art. 201 C.d.S. (3) sono state aggiunte quelle relative alla mancanza di revisione (art. 80 C.d.S.) (7), alla mancanza di copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.) (8) ed al sovraccarico dei veicoli (art. 167 C.d.S.) (9).

 Per poter accertare da remoto le suddette violazioni, senza contestazione immediata, tuttavia, come accade per le altre violazioni indicate dalla norma richiamata, occorre che l'accertamento sia effettuato con apparecchiature approvate espressamente a tale scopo, ai sensi dell'art. 45 C.d.S. (10).

 Per quanto riguarda l'accertamento della mancanza di assicurazione, ai sensi dell'art. 193 C.d.S. (8), resta ferma la possibilità di impiegare apparecchiature approvate per l'accertamento di violazioni diverse (dispositivi per il controllo della velocità, dell'accesso in ZTL, dell'attraversamento di intersezioni semaforizzate, ecc), nel rispetto della procedura di contestazione di cui all'art. 193 (8), commi 4 ter, 4quater e 4-quinquies.

 Restano parimenti in vigore le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (11), che consentono di accertare tali violazioni anche con apparecchiature diverse da quelle sopraindicate, per la cui completa operatività, tuttavia, occorre attendere siano emanati i necessari decreti attuativi.

 Sempre in ordine all'accertamento della copertura assicurativa, si coglie l'occasione per riferire che, con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015 (12), l'IVASS - l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ha modificato l'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 (13), relativo alle modalità di trasmissione della documentazione assicurativa, per cui, nel caso di stipulazione, a distanza, di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avverrà su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso, anche tramite posta elettronica.

 L'eventuale invio del certificato assicurativo solo tramite posta elettronica avrà come conseguenza che, in sede di controllo su strada, gli interessati non potranno più esibire il certificato in originale, in formato cartaceo, così come prescritto dall'art. 180 (14), comma 1, lettera d) C.d.S.

 

A tal riguardo si fa riserva di fornire direttive dopo gli opportuni chiarimenti con l 'IVASS.

 

  1. 3. Divieto di fumare in auto

 L'articolo 24 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (5), di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, ha modificato ed integrato l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (15), prevedendo che dopo il comma 1-bis sia inserito un ulteriore comma, l'1-ter.

 Tale comma prevede che il divieto di fumare, di cui al comma 1 del citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (15), si estenda al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

 Il divieto si applica solo agli autoveicoli, di cui all'art. 54 C.d.S. (16), per cui sono escluse le altre categorie di veicoli, compresi ciclomotori e motoveicoli, anche se dotati di carrozzeria chiusa.

 In caso di violazione, si applicano le sanzioni dell'art. 7 della legge 11 novembre 1975 n. 584 (17) [1], ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata [2] nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a bambini di età fino a 12 anni.

 Per quanto concerne le modalità di pagamento, la presentazione del rapporto e ogni altro adempimento, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (18), come ridefinite dall'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, n. 2153 del 16 dicembre 2004 (19) (All.1).

Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

A cura del Resp. Autosc. ACP rag. Marco Carnevali