Pubblicato il 26-04-2015

Il solo fatto di essere coinvolti in un incidente non può determinare la revisione della patente.

Il T.A.R. Toscana -decidendo in merito all’impugnazione del provvedimento di revisione della patente, adottato dall'ufficio della Motorizzazione civile di Massa Carrara nei confronti di un automobilista che pochi mesi prima aveva causato un incidente in autostrada con doppia collisione, ribaltamento dell'autovettura e diversi feriti- ha confermato, agli inizi di quest’anno, un consolidato orientamento, univoco ormai da diversi anni (ad es. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11 luglio 2013 n. 566; T.A.R. Toscana sez. II, 2 marzo 2011 n. 392), secondo il quale il mero fatto inerente l'accadimento del sinistro non può “essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie”.

In sostanza, più che il coinvolgimento in uno o più sinistri, quello che rileva è la motivazione che deve essere articolata e attagliarsi al caso concreto, onde ricavare elementi che logicamente siano in grado di mettere ragionevolmente in dubbio la preparazione tecnica del conducente e, più in generale, i requisiti per l’ottenimento (ed il mantenimento) della titolarità della patente.

Inoltre, nella motivazione devono essere quantomeno riportati i riferimenti normativi in forza dei quali viene assunto il provvedimento di natura cautelare, quale quello della revisione della patente. Segnatamente ed in primis l’art. 128 C.d.S. rubricato “Revisione della patente di guida”, il quale prevede una prima ipotesi di revisione discrezionale in caso di sinistro, ovvero allorquando gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto in alcuni casi, possano disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale, o a esame di idoneità (n.d.r.: seppur tale potere, al contrario delle Motorizzazioni, viene esercitato assai di rado dalle Prefetture) i titolari di patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica (comma 1). Una seconda ipotesi, obbligatorio, è prevista dal comma 1 ter, secondo il quale "è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".

In sostanza, il T.A:R. Toscana ha annullato l’atto del citato U.M.C., ritenendo sussistente una violazione proprio dell'articolo 128 del C.d.S., in quanto non specificati i presupposti della revisione ed essendo l'atto motivato con il semplice riferimento al verificarsi del sinistro stradale.

In ultima analisi, i Giudici della Sezione III chiariscono, inoltre, che, laddove il danno del conducente, che si trova a patire gli effetti di un provvedimento di revisione, non risultano provati, non possa trovare accoglimento la domanda risarcitoria; ciò, a fortiori, se, in corso di causa, è stata concessa la tutela cautelare da parte della Sezione (come nel caso di specie).

Avv. Pietro Ferrario

 

Tribunale Amministrativo Regionale

per la Toscana

(Sezione Seconda)

208/2015 REG.PROV.COLL. N. 01034/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2014, proposto da: S.S., rappresentata e difesa dagli avv. E.B + 1

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, Motorizzazione Civile di Massa Carrara, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento dell'atto del funzionario amministrativo dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara n. 0752 del 13.5.14, notificato in data 27.05.2014, avente ad oggetto "revisione della patente di guida della categoria B n. GE5083495Y"; del procedimento del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Massa Carrara in data 9/4/14 avente ad oggetto comunicazione di avvio del procedimento art. 7 L. 241/1990. Revisione patente di guida a seguito incidente stradale";

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi, anche non cogniti; e per il risarcimento del danno derivante dall’atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Motorizzazione Civile di Massa Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 26 gennaio 2014 sull’autostrada A/12 (e che vedeva la perdita di controllo del veicolo da parte della ricorrente, con doppia collisione contro il muto posto sul margine e successivo ribaltamento, con feriti), l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara disponeva, con provvedimento 13 maggio 2014 prot. n. 0752, la revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica della patente di guida intestata alla ricorrente.

Il provvedimento di revisione era impugnato dalla ricorrente per:

1) violazione dell’art. 128 C.d.S., eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria, illogicità ed irrazionalità manifeste;

2) violazione dell’art. 128 C.d.S. e degli artt. 3 e 10 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;

con il ricorso era altresì richiesto il risarcimento dei danni derivanti all’atto impugnato.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.

Con decreto Presidenziale 25 giugno 2014 n. 311, era accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata dalla ricorrente; con la successiva ordinanza 30 luglio 2014 n. 394, era definitivamente accolta l’istanza di tutela cautelare proposta con il ricorso.

L’azione annullatoria è fondata e deve pertanto essere accolta.

La giurisprudenza del Giudice amministrativo (tra le più recenti, si vedano T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11 luglio 2013 n. 566) e della Sezione (T.A.R. Toscana sez. II, 2 marzo 2011 n. 392) ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l'accadimento del sinistro non possa "essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988).

Nel caso di specie, la motivazione apposta all’atto si limita ad un sintetico richiamo dell’incidente stradale avvenuto in data 26 gennaio 2014 sull’autostrada A/12 (e che vedeva la perdita di controllo del veicolo a parte della ricorrente, con successiva <<doppia collisione contro il muto posto sul margine>>e successivo ribaltamento, con feriti) e non sono, neanche sinteticamente, indicate le ragioni che hanno portato l’Amministrazione a ravvisare nel comportamento tenuto dalla ricorrente un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida. Il difetto di motivazione del provvedimento è poi ulteriormente aggravato dal fatto che non è neanche chiaramente specificata la norma attributiva del potere (genericamente individuata nell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che però prevede diverse ipotesi di revisione caratterizzate dal carattere discrezionale e vincolato) e non sono confutate, in alcun modo, le osservazioni presentate dall’interessata nel procedimento in data 20 maggio 2014; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di osservazioni tendenti a negare la responsabilità della ricorrente nell’incidente e che dovevano trovare considerazione nella struttura motivazionale dell’atto.

Nessuna rilevanza può poi essere attribuita alla documentazione depositata in giudizio dalle Amministrazioni resistenti in data 15 dicembre 2014, trattandosi di deposito documentale tardivo inutilizzabile in giudizio (anche in considerazione dell’espressa opposizione di parte ricorrente); non sussiste poi alcuna necessità di procedere all’acquisizione della detta documentazione d’ufficio da parte della Sezione (come richiesto dall’Avvocatura di Stato all’udienza del 18 dicembre 2014), trattandosi di atti che non possono comunque valere a costituire una qualche forma di motivazione postuma del provvedimento.

L’azione annullatoria deve pertanto essere accolta e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; al contrario, non può trovare accoglimento l’azione risarcitoria non essendo stato provato in giudizio il danno sofferto (comunque, ampiamente neutralizzato dalla concessione della tutela cautelare da parte della Sezione).

Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie l’azione impugnatoria, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento del provvedimento 13 maggio 2014 prot. n. 0752 dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara;

- rigetta l’azione risarcitoria.

Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CP, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere Luigi Viola, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 3/2/15

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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A cura dell’Avv. Pietro Ferrario – Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

 

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