Pubblicato il 13-01-2011
Ricorso contro il verbale o verbale annullato non bloccno la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo
Art. 126-bis - Il ricorso contro il verbale che ha dato origine all'intimazione o l'annullamento dello steso verbale non sospendono l'obbligo di fornire indicazioni su chi si trovasse alla guida e sugli estremi del documento di guida - Corte di Cassazione Sezione II Civile Sentenza 10 novembre 2010, n. 22881.
"Nell’ipotesi in cui venga irrogata sanzione amministrativa (nella fattispecie eccesso di velocità ex 142 C.d.S.), il termine per adempiere alla comunicazione dei dati del conducente, ex. 126-bis C.d.S., anche in caso di impugnazione del primo verbale, decorre non dalla conclusione del procedimento d’impugnazione ma, diversamente, dalla notifica di richiesta di comunicazione effettuata dagli organi competenti. Il non rispetto del predetto termine comporta l’ulteriore sanzione prevista dall’art. 180 comma VIII C.d.S che, una volta irrogata non decade neppure con l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione presupposta, atteso che quest’ultima attiene a un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori che rileva in se' e non in quanto collegata all' effettiva commissione di un precedente illecito".
Il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente (art. 126bis comma 2 C.d.S.) non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto e decorre, pertanto, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia; nè è previsto che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito.