Pubblicato il 10-03-2011

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 26 gennaio 2011 il Decreto n. 17 che disciplina i corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola (articolo 123 del Codice della strada).

In data 10 marzo 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.” (11G0056) (GU n. 57 del 10-3-2011 ).

 Il provvedimento definisce i requisiti per il conseguimento delle abilitazioni, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica e degli esami di idoneità, e, infine, i requisiti dei docenti di questa attività formativa.
Nel decreto sono dettagliati anche i programmi dei corsi.

 

Il Regolamento prevede un Corso di formazione iniziale propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione; in particolare:

- per gli insegnanti un Corso di formazione iniziale articolato in una parte teorica di 145 ore;

- per gli istruttori un corso di formazione iniziale articolato in una parte teorica di 80 ore, comune a tutte  le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di 40 ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (Istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e  rimorchi, nonché per la loro revisione), di 32 ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (Istruttore di guida abilitato svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore  e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione).

 Inoltre il provvedimento prevede un Corso di formazione periodica; in particolare:

- L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa dovranno frequentare un corso di formazione periodica della durata di 8 ore, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore già abilitato ai sensi della  previgente normativa dovranno frequentare  un corso di formazione periodica della durata di 8 ore, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 Il corso di formazione iniziale dovrà essere svolto dalle seguenti figure professionali: “Avvocato”,  “Ingegnere”,  Insegnante di autoscuola, Istruttore di guida,  Medico e “Psicologo”.

Il corso di formazione periodica dovrà essere svolto dalle seguenti figure professionali: “Avvocato”, “Ingegnere” e “Psicologo”.

Per conoscere, in dettaglio, quali sono i titoli da possedere per svolgere le attività di docenza dei corsi di formazione iniziale e periodica è necessario prendere visione dell’Art. 12 “Docenti dei corsi di formazione”.

In allegato il Regolamento con i relativi allegati.

A cura dell’Ing. Antonio S. Tempesta

Il provvedimento entrerà in vigore in data 25 marzo 2011.