Variazione residenza destinatario notifica al codice della strada - i termini di notifica decorrono dalla decorrenza di nuova residenza e non, invece, da quella di comunicazione al PRA
Variazione residenza destinatario notifica al codice della strada - i termini di notifica decorrono dalla decorrenza di nuova residenza e non, invece, da quella di comunicazione al PRA.- Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili - Sentenza 9 dicembre 2010 n. 24851
Il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile.
Non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli.