Criteri di assegnazione delle sedute d’esame "in conto privato" della verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Di seguito la Circolare del 29/10/2018 - Prot. n. 26670
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 26670/8.7.1
Roma, 29 ottobre 2018
Oggetto: Criteri di assegnazione delle sedute d’esame “in conto privato” della verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Diffusamente dal territorio nazionale è stata segnalata la necessità di fornire dettagliati criteri di assegnazione delle sedute d’esame svolte “in conto privato” ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, al fine di perseguire il più alto livello di omogeneità operativa da parte degli Uffici Motorizzazione civile.
1. Assegnazione delle sedute d’esame
Le richieste di sedute d’esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti svolte “in conto privato”, cioè con oneri a carico dei soggetti richiedenti, possono essere presentate, in bollo, al competente Ufficio Motorizzazione civile, da parte di autoscuole o centri di istruzione automobilistica nonché, secondo quanto previsto dal decreto interdirigenziale 31 ottobre 1995, n. 26409 dalle associazioni di categoria delle autoscuole, regolarmente costituite.
Il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile, sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 200, può consentire la presentazione di richieste di sedute d’esame da parte di gruppi di autoscuole organizzati a livello provinciale (di seguito denominati GAO).
Le domande, devono contenere l'indicazione presunta del numero dei candidati al conseguimento della patente di guida nonché l’indicazione delle località d’esame. La richiesta di sedute d’esami può anche essere presentata per più sedute, per un periodo comunque non superiore ad un trimestre.
Il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile disporrà l’assegnazione delle sedute d’esame "in conto privato", sia in orario antimeridiano che postmeridiano, in relazione alle capacità operative dell’Ufficio e all'esito degli opportuni accertamenti circa l'idoneità della sede e della località allo svolgimento delle operazioni richieste. A tal proposito, occorre considerare che la prova di valutazione di capacità e di comportamento si svolgono in località giudicate idonee dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile che ha competenza nel territorio della provincia sulla quale insiste la sede dell’autoscuola. L’autoscuola o il centro di istruzione possono proporre sedi d’esame anche al di fuori del comune in cui hanno sede; in questo caso, l’elemento che riveste maggiore importanza è legato alla possibilità, nell’ambito della sede proposta, di svolgere il maggior numero di manovre previste dalla direttiva 2006/126/CE e dalle altre disposizioni normative vigenti.
Assegnate le sedute, le autoscuole, i centri di istruzione o i GAO inseriscono, avvalendosi della procedura S.U.P.E., nei termini previsti dalle procedure vigenti, i nomi dei candidati per ogni singola seduta.
2. Prenotazione degli allievi delle autoscuola
Ogni autoscuola può prenotare esclusivamente allievi registrati con il codice meccanografico dell’autoscuola stessa.
In ogni caso, gli allievi prenotati da una autoscuola, e che non siano stati conferiti al centro di istruzione automobilistica, non possono utilizzare i veicoli intestati al consorzio anche nel caso in cui l’autoscuola vi aderisca.
In sede di prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti, i candidati dell’autoscuola utilizzano esclusivamente i veicoli di cui dispone, nelle forme previste dall’art 7bis del D.M. 317/1995 (proprietà, leasing, noleggio a lungo termine e casi residui di disponibilità) l’autoscuola stessa.
3. Prenotazione degli allievi dei centri di istruzione automobilistica
I centri di istruzione automobilistica prenotano, per gli esami, esclusivamente gli allievi conferiti dalle singole autoscuole consorziate. Per consentire la prenotazione, al centro di istruzione automobilistica è attribuito, dal Ufficio motorizzazione civile territorialmente competente, un codice meccanografico. La richiesta del codice, non costituendo istanza finalizzata al rilascio di un provvedimento, non deve essere prodotta in bollo, né comporta il pagamento di oneri.
Inoltre, in sede d’esame, i veicoli utilizzabili sono quelli intestati al consorzio e non possono essere utilizzati quelli intestati ai titolari delle autoscuole consorziate. Parimenti, gli istruttori devono far parte del corpo dei docenti del centro di istruzione automobilistica. Resta fermo che possono essere concessi in disponibilità al centro di istruzione, così come previsto dall’art. 7 bis del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, i veicoli delle categorie B1, B96, BE, C1, C1E, D1, D1E.
Le spese di trasferta del funzionario esaminatore, ai sensi della legge 870/1986, sono a carico del centro di istruzione automobilistica cui l’Ufficio Motorizzazione civile ha assegnato la seduta d’esame.
Resta inteso che i centri d’istruzione non potranno prenotare allievi aspiranti al conseguimento della patente di categoria B, stante l’espresso divieto imposto dall’art. 123, comma 7, del codice della strada. Detti centri, tuttavia, possono prenotare candidati al conseguimento della categoria B speciale.
4. Prenotazione di allievi provenienti da più autoscuole
Nell’ambito di una seduta "aperta", un’autoscuola potrà, previa autorizzazione del Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile, prenotare anche allievi di altre autoscuole. In sede d’esame, i candidati possono utilizzare esclusivamente i veicoli di cui dispone l’autoscuola presso la quale sono iscritti, nelle forme previste dall’art 7bis del D.M. 317/1995 (proprietà, leasing, noleggio a lungo termine e casi residui di disponibilità).
Le spese di trasferta del funzionario esaminatore, ai sensi della legge 870/1986, sono a carico dell’autoscuola cui l’Ufficio Motorizzazione civile ha assegnato la seduta d’esame.
5. Prenotazione, nell’ambito di una seduta assegnata ad un’autoscuola, di candidati provenienti da un centro di istruzione automobilistica.
Nell’ambito di una seduta "aperta" un’autoscuola, potrà, previa autorizzazione del Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile, prenotare anche allievi provenienti da un centro di istruzione automobilistica. In sede d’esame, i candidati prenotati dall’autoscuola utilizzano esclusivamente i veicoli di cui dispone, nelle forme previste dall’art 7bis del D.M. 317/1995 (proprietà, leasing, noleggio a lungo termine e casi residui di disponibilità) l’autoscuola stessa, mentre i candidati prenotati dal centro di istruzione automobilistica utilizzano i veicoli in dotazione al centro. Gli istruttori dei candidati prenotati dalle autoscuole devono far parte del corpo dei docenti della scuola stessa, mentre gli istruttori dei candidati prenotati dal centro di istruzione automobilistica, devono far parte del corpo dei docenti del centro medesimo.
In questa ipotesi, le spese di trasferta, ai sensi della legge 870/1986, del funzionario esaminatore sono a carico dell’autoscuola cui l’Ufficio Motorizzazione civile ha assegnato la seduta d’esame.
6. Prenotazione di candidati prenotati da un GAO.
Le prenotazioni agli esami di allievi iscritti in autoscuole raggruppate in un GAO devono essere effettuate dalle singole autoscuole, ognuna delle quali provvede alla prenotazione dei propri allievi.
Nell’ambito di una seduta “aperta” ad un GAO i candidati i candidati utilizzano esclusivamente i veicoli di cui dispone, nelle forme previste dall’art 7bis del D.M. 317/1995 (proprietà, leasing, noleggio a lungo termine e casi residui di disponibilità) l’autoscuola che ha provveduto alla loro prenotazione all’esame.
In questa ipotesi, le spese di trasferta, ai sensi della legge 870/1986, del funzionario che sovrintende alle sedute d’esame esaminatore sono a carico:
a) o di una delle autoscuole appartenenti al GAO;
b) o, nel caso in cui il GAO ricomprenda le autoscuole di un unico consorzio, del consorzio stesso;
c) o dall’associazione di categoria qualora le sedute siano richieste dalla stessa.
Il GAO deve indicare, al competente Ufficio Motorizzazione civile, per ogni eventuale, necessaria comunicazione, il nominativo di un rappresentante.
7. Prenotazione, nell’ambito di una seduta assegnata ad un centro di istruzione automobilistica, di candidati provenienti da un’autoscuola
Nell’ambito di una seduta assegnata ad centro di istruzione automobilistica sarà possibile, previa autorizzazione del Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile, prenotare anche allievi provenienti da un’autoscuola. In sede d’esame, i candidati prenotati dall’autoscuola utilizzano esclusivamente i veicoli di cui dispone, nelle forme previste dall’art 7bis del D.M. 317/1995 (proprietà, leasing, noleggio a lungo termine e casi residui di disponibilità) l’autoscuola stessa, mentre i candidati prenotati dal centro di istruzione automobilistica utilizzano i veicoli in dotazione al centro. Gli istruttori dei candidati prenotati dalle autoscuole devono far parte del corpo dei docenti della scuola stessa, mentre gli istruttori dei candidati prenotati dal centro di istruzione automobilistica, devono far parte del corpo dei docenti del centro medesimo.
In questa ipotesi, le spese di trasferta, ai sensi della legge 870/1986, del funzionario esaminatore sono a carico del centro di istruzione automobilistica cui l’Ufficio Motorizzazione civile ha assegnato la seduta d’esame.
Le disposizioni di cui alla presente circolare saranno operative a far data 12 novembre 2018.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore