Pubblicato il 19-05-2011

Sull'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza senza procedere a rilevamento con alcoltest.

In forza dell’art. 2 comma quarto c.p. in tema di successione delle leggi penali nel tempo, dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 L. n. 120/2010 che ha depenalizzato la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S. comma 2 lett. a), vale a dire i casi di ebbrezza inferiore a 0,8 g/litro di sangue, risulta non penalmente rilevante la condotta di guida in stato d’ebbrezza ove non sia accertato il tasso alcolemico del conducente mediante lo strumento dell’alcoltest, bensì solo attraverso la percezione di dati sintomatici.

Infatti, dato atto che la giurisprudenza unanime ritiene che in caso di indagine sintomatica, occorre configurare, ai sensi dell’art. 2 c.p. la più tenue delle incriminazioni di cui al richiamato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), non essendovi dati obiettivi che consentano di ritenere che il tasso alcolico fosse superiore a 0,8 g/litro e che si concretizzi, quindi, alcuna delle incriminazioni più severe di nuovo conio (ex multis Cass. pen., sez. IV, sent. n. 48026/2009) e posto il principio di favor rei in forza del quale tra la legge del tempo in cui fu commesso il reato e quelle posteriori diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ne consegue che l’applicazione della forma più lieve di guida in stato d’ebbrezza, stante la depenalizzazione operata, determina l’assoluzione dell’imputato ex art. 129 c.p.p., in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) S.S. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 380/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 23/04/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;

Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 16.12.2008, il Tribunale di Gela dichiarava S.S. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello, sollecitando un nuovo esame delle risultanze processuali atteso che non era stato accertato che egli, proprietario dell'auto, fosse alla guida della stessa al momento dell'intervento dei carabinieri, e non piuttosto il proprio figlio presente sul luogo; peraltro non era neppure possibile ritenere accertato con sicurezza il superamento del limite minimo di 0,5 gr./l atteso che non era stato effettuato l'esame con l'etilometro, essendo stato apprezzato il ritenuto stato di ebbrezza solo in base ad indici sintomatici; lamentava poi la mancanza di motivazione sulla non concessa sospensione condizionate della pena.

3. La Corte di appello di Caltanisetta dichiarava inammissibile l'appello proposto rilevando che, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, le sentenze di condanna con le quali, come nella specie, è stata applicata la sola pena dell'ammenda sono inappellabili.

4. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, tanto più che non era ravvisabile alcun profilo di inammissibilità dal punto di vista formale atteso che l'atto era stato redatto personalmente dallo stesso imputato.

Motivi della decisione

1. Premesso che erroneamente la Corte d'appello ha pronunciato declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal S. avverso la sentenza di primo grado - posto che avrebbe dovuto qualificare come ricorso il gravame e trasmettere gli atti a questa Corte - osserva il Collegio che, previa qualificazione come ricorso dell'impugnazione proposta dal S. avverso la sentenza del Tribunale di Gela, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio in conseguenza di "abolitio criminis".

L'ipotesi di reato per la quale S.S.G. è stato giudicato è quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), tanto derivando dal fatto che lo stato di ebbrezza è stato desunto solo sulla base di dati sintomatici, senza procedere a rilevamento con l'alcoltest. Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L'intervenuta "abolitio criminis" comporta che il S. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

3. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall'art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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