Pubblicato il 31-03-2015

Scontrino dell'alcoltest a "volume insufficiente"? Prova utilizzabile.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione affronta in questo pronunciamento la questione della utilizzabilità dello scontrino dell’alcoltest il quale, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”.

La Corte ribadisce che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Medesima, il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale compare quando la durata della espirazione è più breve del dovuto ma tuttavia ugualmente sufficiente alla misurazione, posto che ove non fosse a ciò sufficiente comparirebbe la scritta "ripetere test" (v. Sez. 4, n. 1878 del 24/10/2013, dep. 2014, Di Giovanni, Rv. 258179; Sez. 4, n. 9326 del 30-01-2014, Fina, non massimata; Sez. 4, n. 39987 del 17/06/2014, Scida, non mass.).

E’, altresì puntualizzato, sempre riportando pedissequamente le parole usate dalla Corte che, a conferma specifica di tale ormai acquisita nozione, la Corte di appello aveva già, peraltro, richiamato in sentenza il manuale delle istruzioni d'uso dell'apparecchio prodotto dalla difesa, evidenziando che dallo stesso si ricava che la necessità della ripetizione del test si pone soltanto quanto lo strumento espressamente lo richieda, cosa non accaduta nella specie.

 

                                         

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-11-2014) 28-11-2014, n. 49740

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1123/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/02/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avv. FERMO BENUSSI del Foro di Milano, il quale si è riportato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

 

Svolgimento del processo

 

  1. Con sentenza del 10/2/2014, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Corno, Sezione distaccata di Erba, in data 8/1/2013, aveva dichiarato M. C. colpevole del reato p. e p dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e commi 2-bis e 2-sexies per aver circolato alla guida dell'autovettura Renault Twingo tg. (OMISSIS) in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato pari a 1,58 g/l alla prima prova e 1,67 g/l alla seconda) con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale e di aver commesso il fatto dopo le 22:00 e prima delle 7:00: fatto commesso il (OMISSIS).

Concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti, l'imputato era stato condannato alla pena (sospesa) di mesi cinque di arresto ed Euro 5.000 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per la durata di 365 giorni.

  1. Avverso la sentenza d'appello il M., per mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove.

Assume, anzitutto, che la Corte territoriale incorre in contraddizione laddove fa riferimento all'esecuzione di "due prelievi successivi", essendo invece certo in atti che la rilevazione del tasso alcolemico è stata fatta attraverso alcoltest e, quindi, con riferimento all'espirato.

Reitera poi le doglianze già svolte nell'atto d'appello circa l'inattendibilità della misurazione del tasso alcolemico, derivante dal fatto che le due misurazioni sono state effettuate a distanza di 8 minuti l'una dall'altra anzichè 5 come prescritto; dall'erronea indicazione dell'orario contenuta negli scontrini rilasciati dall'apparecchio (rilevata dagli stessi carabinieri nella comunicazione di reato, in essa facendosi presente che "l'orario riportato ... corrisponde all'orario legale e non a quello solare, per cui risulta posticipato di un'ora"); dal fatto ancora che, con riferimento alla seconda misurazione, lo scontrino riportasse la dicitura "volume insufficiente".

A tal riguardo contesta la ritenuta irrilevanza del fatto che il libretto di istruzioni, prodotto dalla difesa con riferimento alla apparecchiatura Draeger utilizzata come alcoltest, prescrivesse in tal caso la necessità di rivedere l'esame.

Rileva che in proposito la Corte sarebbe incorsa in contraddizione per avere affermato, da un lato, che "non vi era la prova che l'apparecchiatura, cui sono riferibili le istruzioni, coincidesse con quella usata dai carabinieri" e, dall'altro, che "in ogni caso lo stesso libro di istruzioni affermava che il ciclo di misurazione deve essere ripetuto a seconda del tipo di problema verificatosi e solo quando ciò sia richiesto dal macchinario".

Lamenta ancora che, con argomentazione carente, la Corte d'appello ha ritenuto che la vettura si è ribaltata dopo una trentina di metri dal punto di impatto col marciapiede e che ciò dimostra la rilevante velocità mantenuta dal conducente.

Osserva, in proposito, che agli atti manca il rapporto di incidente stradale e che non vi è prova della supposta eccessiva velocità, risultando anzi giudizialmente annullata la sanzione per eccesso di velocità inizialmente comminata. Rimarca, inoltre, che nessun altro veicolo risulta coinvolto nell'incidente, dal quale sono derivati esclusivamente dei banali graffi alla mano di esso ricorrente.

Censura, inoltre, come errati i riferimenti alla teste M. C., avendo questa recisamente escluso che il ricorrente avesse bevuto.

2.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla pena irrogata.

Lamenta che il giudice d'appello ha del tutto trascurato la richiesta di riduzione della pena inflitta in primo grado, in modo che la stessa fosse contenuta nel minimo edittale.

 

Motivi della decisione

 

  1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La prima censura si risolve nella riproposizione di argomenti difensivi già esaminati dalla Corte d'appello alla stregua di considerazioni intrinsecamente logiche e coerenti con le emergenze processuali, compiutamente richiamate, oltre che conformi a costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

Con tali considerazioni il ricorrente omette di confrontarsi, giungendo anzi a tratti a riferire il contenuto della motivazione in termini palesemente distorti e non corrispondenti al suo reale significato.

Quanto in particolare al riferimento contenuto in una parte della motivazione all'esecuzione di prelievi per l'accertamento del tasso alcolemico, si tratta con ogni evidenza di un mero errore materiale che non consente in alcun modo di revocare in dubbio che la Corte d'appello abbia posto a base del proprio convincimento gli esiti delle rilevazioni effettuate dai carabinieri mediante alcoltest, tanto ricavandosi dall'ampia esposizione dei fatti oltre che dalle argomentazioni spese, peraltro oggetto di diffusa disamina anche da parte del ricorrente, in ordine al funzionamento dell'etilometro e alle annotazioni contenute negli scontrini dallo stesso rilasciati.

Con riferimento poi alle doglianze per l'appunto riferite alle modalità di esecuzione dell'alcoltest e all'attendibilità dei relativi esiti è appena il caso di ribadire brevemente che:

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379, comma 2, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo cod. strada) prescrive che le due prove siano "effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti";

la ratio di tale previsione risiede nella necessità di monitorare al meglio la curva alcolemica, così da confermare, a di là di ogni ragionevole dubbio, che il soggetto presenti nel sangue un tasso di alcol superiore al consentito; tale esigenza però comporta solo che detto termine non possa non essere rispettato quale intervallo minimo tra le due misurazioni, non già che il lasso temporale non possa superare la predetta durata (in tal senso v. già, Sez. 4, n. 48531 del 15/10/2013, Droboniku, non massimata; cfr. anche Sez. 4 n. 11461 del 20/12/2012, dep. 2013, Gentilini, non mass.); peraltro, dalla seconda evenienza l'imputato potrebbe anche trarre il vantaggio di poter usufruire di un minor valore, a causa della caduta della parabola del tasso alcolemico;

- l'erronea indicazione dell'ora di esecuzione delle prove trova più che plausibile giustificazione nell'omessa regolazione dell'apparecchio secondo l'ora solare, come sin da subito precisato dai verbalizzanti: tale giustificazione, peraltro, riferita dallo stesso ricorrente, non viene dallo stesso sottoposta ad alcuna considerazione critica, ciò esponendo la censura, per tale parte, anche a rilievo di aspecificità;

- secondo indirizzo più volte ribadito nella giurisprudenza della Suprema Corte, il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale compare quando la durata della espirazione è più breve del dovuto ma tuttavia ugualmente sufficiente alla misurazione, posto che ove non fosse a ciò sufficiente comparirebbe la scritta "ripetere test" (v. Sez. 4, n. 1878 del 24/10/2013, dep. 2014, Di Giovanni, Rv. 258179; Sez. 4, n. 9326 del 30-01-2014, Fina, non massimata; Sez. 4, n. 39987 del 17/06/2014, Scida, non mass.).

A conferma specifica di tale ormai acquisita nozione, la Corte di appello ha peraltro richiamato in sentenza il manuale delle istruzioni d'uso dell'apparecchio prodotto dalla difesa, evidenziando che dallo stesso si ricava che la necessità della ripetizione del test si pone soltanto quanto lo strumento espressamente lo richieda, cosa non accaduta nella specie. Tale congruente risposta alle argomentazioni difensive è totalmente negletta dal ricorrente, il quale anzi vi contrappone l'opposta affermazione secondo cui il manuale di istruzioni indicherebbe che la stessa segnalazione di "volume insufficiente" comporterebbe la necessità di ripetere il test: affermazione che evidentemente si pone in antitesi rispetto a quella contenuta in sentenza e come tale si rivela aspecifica, non essendo supportata da alcuna esplicita censura volta a contrastare quest'ultima (giova ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione:

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 39987 del 2014 cit.);

- ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, (aggravante dell'aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti nè i danni alle persone nè i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purchè significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv.

253734).

Nel caso di specie pertanto del tutto correttamente la Corte territoriale ha ravvisato tale aggravante in relazione al ribaltamento dell'auto condotta dal ricorrente, non assumendo alcun rilievo - a fronte della suesposta interpretazione della ratio della norma - nè che non sia risultata accertata la velocità tenuta nell'occorso, nè il mancato coinvolgimento di altri veicoli, nè ancora che non ne siano conseguiti danni rilevanti alle persone.

  1. Anche la restante censura relativa alla quantificazione della pena si appalesa del tutto generica e non vale a manifestare lacune o palesi incoerenze argomentative nella motivazione impugnata, la quale risulta sotto tutti i detti profili adeguatamente motivata (in particolare in riferimento alla gravità della condotta e alle sue conseguenze) e, pertanto, insindacabile alla luce dei sopra ricordati principi giurisprudenziali di riferimento.
  2. Al riscontro della manifesta infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dall'imputato segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata - avuto riguardo al grado di colpa ravvisabile - come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014

 

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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