Sulla distinzione fra illecito amministrativo di circolazione con auto posta sotto sequestro amministrativo e reato penale di sottrazione di auto posta sotto sequestro penale o amministrativo.
La fattispecie di reato di cui all’art. 334 c.p. esige, al fine del suo accertamento in sede giurisdizionale, un duplice binario d’indagine: sotto il profilo soggettivo, deve essere dimostrato il dolo generico, quale rappresentazione in capo al reo del vincolo cui è sottoposta l’autovettura e volontà di ledere l’interesse giustificativo dell’indisponibilità della medesima; sotto il profilo oggettivo, invece, il paradigma causale deve essere imperniato sulla verifica che la condotta attiva posta in essere abbia realmente e concretamente comportato l’impossibilità o la più difficile realizzazione delle finalità per le quali il sequestro è stato disposto.
Ciò posto, la condotta attiva della “circolazione” con auto posta sotto sequestro amministrativo, illecito di cui all’art. 213 c.d.s. comma quarto, non integra ex se tutti gli elementi della fattispecie di reato dell’art. 334 c.p., in quanto il mero uso che se ne faccia, di un’autovettura soggetta a vincolo di indisponibilità, non esaurisce il quantum di disvalore del fatto, essendo necessario verificare nel caso concreto che: a) l’utilizzo non fosse solo temporaneo, b) anche ove non fosse temporaneo, che abbia arrecato un deterioramento reale al mezzo, c) che lo scopo del soggetto attivo fosse proprio quello di causare tale scadimento per impedire o rendere più difficoltosa l’attuazione del vincolo di indisponibilità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) O.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3762/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
O.G., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 26.5.2009 con la quale la Corte d'Appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento di precedente pronuncia (28.11.2008) da parte della Corte di Cassazione, in riforma della decisione del Tribunale di Napoli, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione e Euro 300,00 di multa per la violazione dell'art. 334 c.p., per avere "sottratto la autovettura Opel Corsa tg (OMISSIS) di proprietà di O.a. che era sottoposta a sequestro amministrativo con affidamento in custodia allo stesso indagato, ai sensi dell'art. 193 C.d.S., in quanto priva di copertura assicurativa, in forza del verbale di sequestro operato dai carabinieri il 10.4.2003. Fatto commesso in (OMISSIS)".
La Corte territoriale, adeguandosi ai canoni fissati dal giudice di legittimità ha affermato la piena autonomia tra la fattispecie di cui all'art. 334 c.p. e quella dell'art. 213 C.d.S., comma 4, non potendosi verificare, fra esse, un fenomeno concorso apparente di norme coesistenti, attesa la diversità dei beni giuridici protetti.
Conseguentemente la Corte territoriale ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine alla contestata violazione dell'art. 334 c.p. motivando che "... Essendo pacifico che nel caso di specie l'imputato fu sorpreso a bordo dell'autovettura che gli era stata sequestrata appena il giorno prima ed affidata in custodia, non può che affermarsi la sua responsabilità alla stregua della argomentazioni sopra svolte, ritenendosi che la utilizzazione del bene presuppone sempre la sottrazione dello stesso dal vincolo di indisponibilità e per di più può comportare il deterioramento del bene che certamente deriva dal suddetto utilizzo ...".
Ricorre per Cassazione la difesa dell'imputato che richiede l'annullamento della decisione deducendo: (1) vizio di violazione dell'art. 334 c.p. e art. 213 C.d.S., ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). In particolare la difesa, dopo avere rilevato che fra le due citate disposizioni esiste un comune nucleo da individuarsi nella condotta specifica di sottrazione, afferma che l'elemento differenziale fra le disposizioni stesse è rappresentato dalla ulteriore fattispecie di "deterioramento", prevista dall'art. 334 c.p. e che deve essere verificato in concreto.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, dovendosi osservare quanto segue.
Va innanzitutto premesso che non può essere totalmente accolta la tesi della difesa, per la quale vi sarebbe una parziale sovrapposizione fra la fattispecie descritta dall'art. 213 C.d.S., (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro) e quella dell'art. 334 c.p. ove è contemplata la condotta di "sottrazione" di un bene sottoposto a sequestro da parte della autorità amministrativa ed è pertanto errato sostenere che l'atto di "sottrazione" di un veicolo sottoposto a sequestro comporterebbe l'applicazione della sola fattispecie amministrativa e non già di quella penale.
Va infatti rilevata la profonda distinzione tra l'atto del "circolare" con un veicolo sottoposto a sequestro e la diversa condotta del "sottrarre" un veicolo sottoposto a sequestro;
quest'ultima può aversi ogni qual volta, in relazione alla particolare natura del bene si ponga in essere un'azione atta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o più difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto del vincolo stesso è rivolta. Si deve quindi rilevare che l'atto del sottrarre è connotato da un aspetto finalistico imperniato sulla attitudine a ledere l'interesse della indisponibilità del veicolo. A tale connotato oggettivo della condotta di sottrazione deve aggiungersi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Il dolo generico richiesto dall'art. 334 c.p., non si esaurisce nella coscienza e volontà del fatto materiale, ma esige la volontà dell'agente di eludere il vincolo di indisponibilità posto sul bene in sequestro.
Di qui consegue che se la sottrazione deve qualificarsi nei termini sovra indicati, il semplice uso momentaneo del veicolo, occasionale e circoscritto nello spazio, qualora non sorretto dalla volontà di eludere il vincolo non potrà integrare il reato previsto dall'art. 334 c.p..
Sotto questo punto di vista la affermazione della Corte territoriale "la utilizzazione del bene presuppone sempre la sottrazione del bene dal vincolo di indisponibilità" è indice di una erronea applicazione dell'art. 334 c.p.; infatti, nel caso in esame dovevano essere specificati gli elementi di fatto sulla cui base poteva essere affermato che l'imputato, nel momento in cui circolava con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativi ed affidato alla sua custodia, stava ponendo in essere la condotta di "sottrazione" e non di mero temporaneo utilizzo del mezzo.
La Corte territoriale ha altresì affermato che deve essere ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 334 c.p., perchè la utilizzazione del mezzo "...può anche comportare il deterioramente del bene che certamente deriva dal suddetto utilizzo" Anche questa affermazione è indice di non corretta applicazione dell'art. 334 c.p.. Il semplice uso (in cui può essere fatto rientrare anche l'atto della "circolazione") del veicolo sequestrato da parte del custode non può essere equiparato automaticamente alla condotta di deterioramento di cui all'art. 334 c.p., così come sostenuto dalla giurisprudenza più risalente (v. per es. Cass. Sez. 6^ 22.6.2000, Putiri). Si deve invece affermare che se è vero che dall'uso della cosa sequestrata può derivare un suo "deterioramento", tuttavia sul punto deve essere svolto un accertamento in concreto, non potendosi ricollegare la affermazione della penale responsabilità ad una valutazione puramente astratta. Dall'uso del bene sottoposto a sequestro può sicuramente derivare una usura dell'oggetto, ma tale concetto è differente rispetto a quello di deterioramento contemplato dalla fattispecie penale. Il "deterioramento" deve infatti essere inteso come scadimento qualitativo del bene derivante dal suo uso e mediante l'alterazione totale o parziale dei suoi elementi strutturali. Tale situazione deve essere oggetto di puntuale verifica e deve essere oggetto di dimostrazione di volta in volta.
Sotto questo diverso profilo si deve quindi affermare che la Corte territoriale è incorso in una erronea applicazione dell'art. 334 c.p., avendo ricollegato il fenomeno "deterioramento" del veicolo illegittimamente condotto dall'imputato ad una previsione puramente astratta e senza condurre alcun accertamento in concreto. Nei suddetti termini deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata, con rinvio al altra sezione della Corte d'Appello di Napoli perchè accerti, se nell'atto dell' O.G. di "circolare" con un veicolo sottoposto a sequestro ed affidato alla sua custodia si realizzasse:
1) Un uso momentaneo del veicolo o una sua sottrazione quale atto sorretto dalla volontà di rendere più difficoltosa o impedire il raggiungimento dello scopo cui era preordinato il sequestro amministrativo;
2) Se dall'uso del bene, in concreto si sia verificato un suo "deterioramento".
P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio.
A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario