Pubblicato il 29-04-2015

Il diritto alla prova nel processo per guida in stato d'ebbrezza.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione affronta in questo pronunciamento il tema del diritto dell'imputato all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, previsto dall'art. 495 c.p.p., comma 2.

La Corte afferma preliminarmente che tale diritto è figlio della norma di recepimento nel nostro ordinamento dell'art. 6, n. 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, per il quale ogni accusato ha diritto di ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni di quelli a carico, diritto che non può subire compressioni se non quando le prove richieste siano appunto manifestamente superflue o irrilevanti, pena la nullità della sentenza.

Tanto premesso la Corte chiarisce che accezione debba darsi alla locuzione "prove manifestamente superflue", statuendo che esse sono quelle prove che tendono ad un risultato conoscitivo già acquisito, e che, dunque, deve considerarsi un errore precludere l'ingresso di un dato non ancora acquisito, valutando a priori l'insufficienza del medesimo a contrastare la prospettazione accusatoria.

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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-04-2015) 13-04-2015, n. 15192

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -

 

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -

 

Dott. IZZO Fausto - Consigliere -

 

Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere -

 

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

 

R.A. N. IL (OMISSIS);

 

avverso la sentenza n. 3036/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 07/07/2014;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

  1. R.A. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, commesso il (OMISSIS).

 

  1. Lamenta la mancata assunzione di prova decisiva. Il Tribunale ha respinto la richiesta di ammissione della prova testimoniale indicata nella lista difensiva e la Corte di Appello ne ha condiviso il giudizio nonostante si trattasse in particolare di un teste che avrebbe indicato una circostanza decisiva, ovvero che l'imputato aveva bevuto due grappe subito dopo essere uscito di strada autonomamente e prima dell'arrivo del personale del 118 e della polizia.

 

Censura la reiezione dell'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento condotto in forza del prelievo ematico eseguito sul R. per mancanza del consenso dell'imputato; consenso reso necessario dalla circostanza che l'atto era stato eseguito esclusivamente per fini giudiziari.

 

Deduce violazione di legge per essere la sentenza impugnata fondata su indizi incerti e congetture inidonee a rendere certo, oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio di responsabilità. Ribadisce esser stato violato il diritto alla prova dell'imputato.

 

2.1. Con istanza depositata il 26.2.2015, il ricorrente chiede l'applicazione della disciplina della messa alla prova, ex L. 28 aprile 2014, n. 67.

 

Motivi della decisione

 

  1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con l'effetto che restano assorbiti i restanti.

 

3.1. Occorre muovere dal chiaro insegnamento di questa Corte secondo il quale il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, previsto dall'art. 495 c.p.p., comma 2, - norma di recepimento nel nostro ordinamento dell'art. 6, n. 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, per il quale ogni accusato ha diritto di ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni di quelli a carico - non può subire compressioni se non quando le prove richieste siano appunto manifestamente superflue o irrilevanti, pena la nullità della sentenza (cfr. Sez. 5, n. 8842 del 21/06/1993 - dep. 27/09/1993, Locane, Rv. 195083; Sez. 6, n. 44736 del 24/09/2003 - dep. 20/11/2003, Mordeglia, Rv. 227322;

 

Sez. 5, n. 26885 del 09/06/2004 - dep. 15/06/2004, Spinelli, Rv.

 

229883). E quando la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, sia dedotta dinanzi il giudice di appello questi deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 c.p.p. (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 761 del 10/10/2006 - dep. 16/01/2007, Randazzo e altri, Rv. 235598).

 

"Manifestamente superflue" è locuzione che chiaramente indica una evidenza della superfluità della prova richiesta tale da giustificare l'interdizione giudiziale anche prima che si sia dato inizio al procedimento di formazione della prova e quindi all'acquisizione di un compendio cognitivo che maggiormente e meglio può indirizzare il giudice verso una valutazione di superfluità o meno delle restanti prove da assumere. Infatti, questa Corte ha rammentato che il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove "superflue" in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (art. 495 c.p.p., comma 4) è ben più ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento (art. 190 c.p.p., comma 1) di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle "manifestamente" superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo (Sez. 6, n. 38812 del 08/07/2002 - dep. 19/11/2002, Mattana A, Rv. 224272).

 

Orbene, posto che "manifestamente superflua" è quella prova che tende ad un risultato conoscitivo già acquisito, appare errata la decisione dei giudici di merito che hanno precluso l'ingresso di un dato non ancora acquisito, valutando a priori l'insufficienza del medesimo a contrastare la prospettazione accusatoria.

 

Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto inammissibile la testimonianza della C. perchè la circostanza sulla quale la stessa era stata indicata nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., ovvero che l'imputato aveva assunto una bevanda alcolica solo dopo l'incidente "è esclusa dall'altissimo tasso alcolemico riscontrato ... e dal fatto che già all'arrivo dei soccorsi lo stesso dimostrasse un'alterazione ("logorroico", "eretismo psichico") ..." non presente se l'assunzione fosse avvenuta solo dopo il sinistro. Sulla medesima linea la Corte di Appello, che ha anche aggiunto che non era indicato a quale titolo la C. fosse stata presente ai fatti.

 

Da ciò deriva l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, altra sezione, per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 aprile 2015.

 

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015   

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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