Pubblicato il 28-03-2011

Normativa concernente conseguimento Certificato idoneità alla guida del ciclomotore a partire dal 01 aprile 2011

Modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - istruzioni operative (circ. 28/03/2011 n. 10099/ RU) - Allegato 1

La circolare fornisce istruzioni operative in vista dell'introduzione della prova di guida per l'esame del CIGC per i soggetti che presentano domanda dall'1.4.2011 a seguito dei decreti ministeriali 11.3.2011 e 23.3.2011.

 Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (DM 23/03/2011 n. 106)- Allegato 2

Viene aggiornato il contenuto dell'insegnamento teorico e disciplinato l'esame pratico per il conseguimento del CIGC (certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

 Disciplina del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell'esercitazione ( DM 01/03/2011 n. 81) - Allegato 3

Viene integralmente disciplinato il rilascio del CIGC (certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) alla luce dell'introduzione della prova di guida in vigore per le domande presentate dal 1° aprile 2011.

CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE
Per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) è necessario superare una prova teorica e, successivamente, una prova pratica di guida del ciclomotore. L'istanza di conseguimento del CIGC è presentata ad un Ufficio motorizzazione civile a firma del candidato nonché, se minorenne, del tutore allegando altresì i previsti versamenti per imposte di bollo e per le operazioni di Motorizzazione.

AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARSI ALLA GUIDA DI UN CICLOMOTORE
Al superamento della prova teorica è rilasciata al candidato un'autorizzazione per esercitarsi alla guida di ciclomotore. Il candidato titolare dell'autorizzazione non può sostenere la prova pratica di guida prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.
Tale autorizzazione ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra. L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.

MODALITÀ DI ESERCITAZIONE ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE
L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire un'idonea formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica di guida del ciclomotore. Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote sono consentite in luoghi poco frequentati e in questo caso non è prevista la presenza dell'istruttore. Il candidato che si esercita su ciclomotori a 3 o 4 ruote, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, titolare di patente almeno di categoria B da non meno di dieci anni. L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
I ciclomotori a 3 o 4 ruote, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, per le esercitazioni e la prova pratica di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P", le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono conformi a quelli per le esercitazioni per patenti B e analogamente sono applicabili le sanzioni previste per le esercitazioni per le patenti B.

POSSESSO DEI DOCUMENTI NELLE ESERCITAZIONI ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE
Il candidato al conseguimento del CIGC che si eserciti alla guida, deve avere con sé la relativa autorizzazione nonché un documento personale di riconoscimento e la persona che funge da istruttore deve avere con sé la patente di guida prescritta. Sono applicabili le sanzioni previste per le esercitazioni per le patenti B.

ENTRATA IN VIGORE
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2011 e sono applicabili alle domande di conseguimento del CIGC presentate a decorrere sempre dal 1° aprile 2011.

A cura dell'Ing. Antonio S. Tempesta