Non può essere applicata la sospensione della patente se il titolare ha il solo foglio rosa
Il foglio rosa non costituisce una patente e non può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di guida in stato di ebrezza.
La Cassazione si è occupata del caso di violazione dell’art. 186-bis c. 1 lett. A) C.d.S. (divieto per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste) da parte di un soggetto privo di patente di guida ma munito esclusivamente del semplice cd “foglio rosa”.
Nel caso di specie il Tribunale di Cosenza aveva applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4 (oltre a tutte le sanzioni ex art. 186 c. 2 lett. C) C.d.S. aumentate fino da un terzo fino alla metà) in capo a soggetto munito di foglio rosa al momento dei primi accertamenti di conduzione di veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,97 grammi di alcol per litro di sangue e che, solo nelle more delle vicende procedimentali, aveva conseguito la patente B; nel farlo il Giudice rilevava come "la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida (che si riferisce a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, Cass. sez. F. n. 32806/11), non può essere applicata solo in ipotesi di inesistenza della patente o di altro titolo abilitativo alla guida, giacché mai conseguita (non potendo in tale caso esplicare la sua peculiare finalità special-preventiva)”.
In sostanza per il Giudice Monocratico di Cosenza la sussistenza del foglio rosa è elemento sufficiente a consentire l’applicazione dell’art. 186bis C.d.S. e, segnatamente, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, pur conseguita solo successivamente.
Alla ricostruzione del Tribunale, la Cassazione contesta che "Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso" (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 - dep. 29/03/2002, Fugger, Rv. 22103901; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006 - dep. 04/11/2006, Fiolo, Rv. 23537201 e Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013 - dep. 06/05/2013, Cotogna, Rv. 25508101).
Il Tribunale Supremo non fa che attenersi ad una applicazione letterale della norma, evitando interpretazioni dell’art. 186bis C.d.S. che potrebbero essere passibili del divieto di analogia e, nel farlo, menziona l’art. 186bis c. 7 C.d.S. sul divieto per il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), di conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età (o del diciannovesimo per tasso non superiore a 0,5 g/l). L'ipotesi di cui all'art. 186 bis espone, per i particolari conducenti citati, un più grave regime sanzionatorio di quello stabilito per la generalità dei conducenti dall'art. 186: detta ipotesi è perciò considerata una fattispecie aggravata di quella dell'art. 186 e non come fattispecie autonoma.
Peraltro non è chiaro, nel caso concreto, quale sia l’età dell’indagato ma, si presume, per il tipo di Autorità giudicante, che si trattasse di un maggiorenne, anche perché, diversamente, al divieto di applicare le sanzioni amministrative accessorie si sarebbe giunti in forza dell’art. 2 L. 689/81. Si può, quindi, ipotizzare che, nel caso in esame, non potendo trovare applicazione l’art. 186bis c. 7 C.d.S., né tantomeno l’art. 186 C.d.S., l’imputato avesse verosimilmente più di 18 anni, ma meno di 21.
Al di là di questa digressione sull’età dell’imputato, utile unicamente sotto il profilo sistematico avuto riguardo alle fattispecie di ebrezza realizzate dai conducenti più giovani, la Cassazione chiarisce che:
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida può intervenire solo se il reato è stato commesso da chi era in possesso della patente, al momento della commissione del fatto,
- il foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente, abilitazione di guida, peraltro, che potrebbe non venire mai conseguita da chi ha o ha avuto solo il foglio rosa stesso,
- non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (questo il caso ad es. di chi conduce un velocipede in stato di ebrezza del quale la Cassazione si è più volte occupata),
- non può essere applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, se i predetti illeciti sono stati commessi da chi, pur richiesta, non l’abbia mai conseguita o a chi –appunto- li abbia commessi con il foglio rosa.
Avv. Pietro Carlo Ferrario
Studio Legale Associato Lucarelli-Ferrario
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SENTENZA CORTE CASSAZIONE
16 ottobre 2017, n. 47589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Silvio AMORESANO
Rel. Consigliere:
Angelo Matteo SOCCI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 16 giugno 2014, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza di patteggiamento limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida (sentenza n. 35384 del 2013, 4 sez.) applicava a A. A. la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4.
2. A. A. ha proposto appello trasmesso a questa Corte, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2.1. Il semplice foglio rosa non può ritenersi patente di guida e quindi non poteva trovare applicazione la sanzione della sospensione della patente di guida. Inoltre il giudice non ha valutato i parametri soggettivi per la determinazione della misura della sanzione.
Ha chiesto pertanto la riforma della decisione.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida che deve escludersi.
Con la decisione della Cassazione, sezione 4, n. 35384 del 2013 è stata annullata la precedente sentenza di patteggiamento per la mancata applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, relativamente al reato di cui all'art. 186 bis, comma 1, lettera A, del Codice della Strada (tasso di alcol 1,97 g/l). Nella decisione della Cassazione non si rappresenta il solo possesso del foglio rosa al momento della commissione del reato (circostanza, in fatto, che è risultata solo con la sentenza oggi impugnata del Tribunale).
Il Tribunale di Cosenza applicava la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4, rilevando come "la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida (che si riferisce a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, Cass. sez. F. n. 32806/11), non può essere applicata solo in ipotesi di inesistenza della patente o di altro titolo abilitativo alla guida, giacché mai conseguita (non potendo in tale caso esplicare la sua peculiare finalità special-preventiva), ipotesi questa non ricorrente nel caso in esame nel quale il A. A., già titolare di foglio rosa al momento dei fatti, ha successivamente conseguito regolare patente di guida".
In fatto, quindi, è accertato che al momento dei fatti il ricorrente non aveva la patente ma solo il foglio rosa.
Il Tribunale applica la sospensione della patente di guida perché la stessa è stata successivamente conseguita.
Orbene "Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso" (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 - dep. 29/03/2002, Fugger, Rv. 22103901; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006 - dep. 04/11/2006, Fiolo, Rv. 23537201 e Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013 - dep. 06/05/2013, Cotogna, Rv. 25508101).
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (in dottrina queste sanzioni sono state definite come sanzioni di "una natura intermedia tra le sanzioni penali e le sanzioni amministrative", per le quali si è proposta la denominazione di "sanzioni penali amministrative", in contrapposto alle classiche sanzioni penali criminali) può intervenire solo se il reato è stato commesso da chi era in possesso della patente, al momento della commissione del fatto. Il foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente (abilitazione alla guida - patente - conseguita solo successivamente al fatto reato).
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, o a chi li abbia commessi con il foglio rosa (nella specie la patente è stata successivamente conseguita)".
Per questi motivi
Annulla senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida che esclude.
Così deciso, 7 febbraio 2017.
Il Presidente: AMORESANO
Il Consigliere estensore: SOCCI
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017.
Il Funzionario Giudiziario
Avv. Pietro Carlo Ferrario
Studio Legale Associato Lucarelli-Ferrario