Pubblicato il 28-05-2018
Utilizzo della targa Prova su veicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa RCA
Il Ministero dell’Interno si allinea all’orientamento della Suprema Corte che, con sentenza 20.11.2013 n. 26074, ha ribadito il principio secondo il quale la circolazione di prova può avvenire con veicoli non ancora immatricolati e, quindi, ancora privi di carta di circolazione, e che un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa di prova.
Di seguito il parere.
Parere Ministero dell'interno -
Dip. pubblica sicurezza 30/3/2018 prot.300/A/2689/18/105/20/3.
Utilizzo della targa Prova su veicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa RCA.
Si riferimento alla nota prot. D/7695/2017 del 19 dicembre 2017, concernente l'oggetto, che si allega in copia per gli uffici cui la presente è diretta per conoscenza.
Questa Direzione ritiene che, diversamente dalla prassi ormai consolidatasi, l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'art. 98 C.d.S. abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze. Infatti, l'art. 1 del D.P.R. 24.11.2001, n. 474, che ha abrogato in commi 1 e 2 dell'art. 98 del c.d.s., ed ha ridisegnato la disciplina del rilascio della targa prova, prevede che l'obbligo di munire della carta circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del Codice della Strada i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per una serie di soggetti, tassativamente indicati, qualora questi siano autorizzati alla circolazione di prova.
La finalità è, perciò, consentire agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di circolare per le predette esigenze senza necessariamente essere immatricolati. Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro [1].
La questione ha assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013, ha ribadito il principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.
Nel solco di tale orientamento, la Suprema Corte ha in seguito chiaramente affermato che la circolazione in prova può avvenire, per le specifiche finalità e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 474/2001, individualmente autorizzati, con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 c.d.s. [2].
IL DIRETTORE CENTRALE Sgalla
[1] È utilizzabile, ad esempio, nel caso di un veicolo commerciale nuovo il cui allestimento viene modificato prima dell'immatricolazione, per cui l'officina lo deve provare su strada durante i lavori di trasformazione. [2] V. Corte di Cassazione - II Sezione Civile - 4 agosto 2016, n. 16310.
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore