Pubblicato il 22-12-2015

Quando lalcoltest è inattendibile: valutazione della prova scientifica (alcoltest) alla luce della patologia di diabete mellito sofferta dallEspirato

Con la Sentenza n, 22.962/2014, Sez. IV Penale, la Suprema Corte ha chiarito che si è in presenza di un reato di guida in stato di ebbrezza solo quando questo sia la conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e non, invece, di quanto registrato dall’etilometro, con riferimento ai valori indicati dall’art. 186 comma 2 lett. b) e c) C.d.S., dal momento che, secondo un precedente orientamento giurisprudenziale, in caso di esito positivo dell’alcoltest, l’imputato potrà sempre “fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione di metodo nell’esecuzione dell’aspirato” (Corte Cass., Sez. IV n. 17463/2011; Corte Cass., Sez. IV n. 8591/2008).

A tal fine, nella fattispecie in questione, si ricorreva in Cassazione, col precipuo scopo di vagliare la sussistenza o meno di un reato di guida in stato di ebbrezza, rilevato in capo ad un soggetto affetto da diabete mellito, ovvero di un soggetto sofferente di una patologia in grado di aumentare il livello alcolemico presente nel suo sangue, a causa di un malfunzionamento del metabolismo, che produce e libera chetoni sotto forma gassosa.

A questo proposito la Corte afferma che, nel vagliare la sussistenza di un reato così grave in capo di un soggetto affetto da una malattia, il giudice deve prendere in esame tutti gli elementi presentati nel corso del processo dalle parti, posto che, seguendo il principio del libero convincimento, il giudice, così come può desumere lo stato di alterazione psicofisica da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza (Corte Cass. Sez. IV n. 30231/2013), può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, dandone una motivazione analitica basata sulle conoscenze trasferite nel processo dall’autorità scientifica dell’esperto, purché le stesse siano accettate dalla comunità scientifica (Corte Cass. Sez. IV n. 43786/10).

Pertanto, conclude la Suprema Corte che, nel caso in cui l’accertamento di guida in stato ebbrezza condotto in capo ad un soggetto affetto da diabete mellito, si basi solo su un consueto richiamo alla ‘sintomatologia dell’ebbrezza alcolica’, esso non può integrare un reato di guida in stato di ebbrezza, giacché lo stesso non tiene debitamente conto di una patologia che richiede una verifica attenta dei fattori evidenziato come sintomatologici ( quali ad esempio l’alito alcolico), che possono essere ricondotti, tanto alla condizione di diabete, tanto, all’inverso, ad una consistente assunzione di alcol.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. PENALE IV -

3 GIUGNO 2014, N. 22962

 

  1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato quella emessa il 13.3.2012 dal Tribunale di Bolzano, con la quale A. A. era stato dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all´articolo 186, comma 2 lett. c) e co. 2 sexies del d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commessa il 18.11.2009, e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, con concessione della sospensione condizionale della pena ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di uno anno, con la confisca dell´autovettura.

    La Corte di Appello ha ritenuto corretta l´affermazione di responsabilità in quanto il fatto che l´imputato fosse diabetico non aveva determinato l´inattendibilità dell´alcoltest, posto che anche il consulente tecnico della difesa si era espresso in termini congetturali e che il verbalizzante aveva riferito della presenza di sintomatologia dell´ebbrezza alcolica, che lo stesso imputato aveva riferito di aver bevuto tre birre piccole e che questi, pur consapevole dell´esito dell´alcoltest non aveva chiesto di essere sottoposto a prelievo ematico per dimostrare l´assenza dello stato di ebbrezza alcolica.

    2. Propone ricorso per cassazione l´imputato, chiedendo l´annullamento della sentenza.

    Il ricorrente denuncia violazione di legge, con riferimento alle regole di valutazione della prova, e vizio motivazionale, rilevando che - a differenza di quanto asserito dalla Corte di Appello - il consulente della difesa aveva chiarito in termini di certezza scientifica che la patologia della quale era portatore l´imputato (diabete mellito insulino-dipendente del primo tipo) determina uno stato di iperglicemia tendente alla chetoacidosi, con eliminazione di corpi chetonici attraverso il respiro, nonché sviluppo di alcol etilico nella flora batterica intestinale, concludendo che tali fenomeni determinano sicuramente un´alterazione in eccesso dei valori di alcol nel sangue riscontrati dall´alcoltest; valori che andrebbero corretti, secondo una valutazione "personale ma verosimile" dell´esperto, con una riduzione del 30%, ma che per taluna giurisprudenza di merito determinerebbe la necessità di una riduzione tra il 50 ed il 70%.

    Il ricorrente contesta che il teste B. B. abbia riferito di una sintomatologia riconducente all´ebbrezza alcolica, ribadendo che comunque non sono stati osservati i sintomi tipici di un´ebbrezza con valori superiori a 2 g/I; così come contesta, facendo riferimento ad alcune deposizioni, che l´imputato non avesse chiesto di essere condotto presso un nosocomio per un approfondimento dell´accertamento. Ma ciò accompagna alla evidenziazione della insussistenza di un obbligo giuridico gravante sull´imputato avente ad oggetto l´esecuzione di prelievo ematico e l´incertezza scientifica in merito alla affidabilità di tale esame nel caso di soggetti portatori della patologia che affligge l´imputato.

    Lamenta, infine, l´omessa valutazione delle deposizioni dei testi della difesa, che avevano riferito dell´assunzione di un modestissimo quantitativo di bevande alcoliche.

    In ogni caso, la Corte di Appello avrebbe dovuto concludere per l´avvenuto accertamento dell´ipotesi di cui alla lett. a) dell´art. 186, co. 2 Cod. str.

    Considerato in diritto

    3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

    3.1. In primo luogo va esplicato che, pur senza farne esplicita menzione, il ricorrente lamenta un sostanziale travisamento della prova dichiarativa consistente nella deposizione del teste B. B. Orbene, tale censura non può trovare accoglienza nel presente giudizio, perché si verte in ipotesi di "doppia conforme" e non ricorrono le ipotesi che valgono a superare la preclusione che dalla conformità dei giudizi deriva (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636).

    La giurisprudenza di questa Corte chiarisce che, in virtù della previsione di cui all´art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall´art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l´errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell´utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall´atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168). Concorre a definire ancor più nitidamente il concetto in esame la precisazione per la quale il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; sicché è da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (in tal senso Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Deve comunque trattarsi di un errore idoneo a disarticolare l´intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).

    Può aggiungersi che non si verte in tema di travisamento della prova quando, trattandosi di prova dichiarativa, l´eventuale errore sul significante non abbia inciso sul significato della prova; come quando l´errore su un singolo enunciato non abbia avuto influenza sulla apprensione del senso dell´intera dichiarazione. A ben vedere, anche in tal caso è manchevole quella palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto che per la ricordata giurisprudenza integra il vizio in parola.

    Questa Corte ha posto in correlazione il travisamento della prova, quale vizio deducibile con ricorso per cassazione, e la conformità delle pronunce di primo e secondo grado. Si è così affermato che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d´appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.).

    4.1. Nella costante interpretazione di questa Corte il reato di guida in stato di ebbrezza determinata dall´uso di bevande alcoliche risulta integrato quando si verifichi uno stato di alterazione psico-fisica, effetto dell´assunzione di bevande alcoliche (avente incidenza anche solo concausale) e non in quanto si registrino i valori definiti dall´art. 186, co. 2 lett. b) e c) Cod. str.

    Siffatta puntualizzazione non è in contrasto con quelle pronunce per le quali l´esito positivo dell´alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, di talché è onere dell´imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell´esecuzione dell´aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell´apparecchio (ex multis, Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324; Sez. 4, n. 8591, 16/1/2008, Letteriello, non massimata).

    Infatti, il principio appena ricordato rimarca l´esistenza di una presunzione normativa di sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall´uso di bevande alcoliche, la quale può essere superata dalla dimostrazione, incombente sull´imputato, della insussistenza di un effettivo stato di ebbrezza nonostante la misurazione strumentale. Ciò è tanto vero che in altre decisioni si è apertamente esclusa l´esistenza di una "prova legale", nel senso di unicità delle modalità dimostrative dello stato di ebbrezza. Sicché - correlativamente - non viene escluso che anche sulla base della sola sintomatologia sia possibile affermare la sussistenza del reato, e quindi il superamento della soglia di accesso al penalmente rilevante [ipotesi sub b) dell´art. 186, co. 2 Cod. str.) e sinanche di quella prevista dalla lettera c) del medesimo comma (Sez. 4, n. 28787 del 09/06/2011 - dep. 19/07/2011, P.G. in proc. Rata, Rv. 250714; Sez. 4, n. 27940 del 07/06/2012 - dep. 12/07/2012, Grandi, Rv. 253598)].

    Per il principio del libero convincimento, per l´assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall´influenza dell´alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell´ebbrezza o dell´ubriachezza (tra cui l´ammissione del conducente, l´alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l´eloquio sconnesso, l´alito vinoso, ecc.); così come può anche disattendere l´esito fornito "dall´etilometro", sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

    Di conseguenza, lo stato di ebbrezza può essere accertato anche sulla base di una sola prova valida, e persino in astratto senza alcuna prova valida, ma a condizione che il quadro sintomatologico sia adeguato e che il giudice sappia rendere corretta motivazione: "nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l´esame strumentale non costituisce una prova legale, l´accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall´art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione" (Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013 - dep. 12/07/2013, Do Nascimento, Rv. 255870).

    Resta quindi confermato che l´accertamento giudiziario ha quale traguardo la verifica dell´imputazione, la quale, per corrispondere alla fattispecie tipica, ha al suo nucleo la condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica derivata dall´assunzione di bevande alcoliche di grado corrispondente a quelli previsti alle lettere b) e c) dell´art. 186, comma 2 Cod. str.

    4.2. Siffatta puntualizzazione rende evidente che il giudice non può omettere di prendere in considerazione - ove non manifestamente infondata - l´ipotesi che alla registrazione strumentale di un tasso alcolemico di valore tale da ricondurre all´area del penalmente rilevante non corrisponda un reale stato di alterazione psico-fisica oppure che il sussistente stato di alterazione non sia riconducibile (anche solo in via concorsuale) all´uso di bevande alcoliche.

    5.1. Questa Corte ha in più occasioni tracciato le linee metodologiche alle quali il giudice deve attenersi allorquando l´accertamento imposto dalla contestazione comporti l´ingresso nel procedimento penale di cognizioni di carattere tecnico e/o specialistico. In tali casi, gli apporti degli esperti, quali canali di conoscenza del sapere scientifico, richiamano il giudice non solo ad un´attenta verifica della personale attendibilità del consulente tecnico o del perito ma anche all´accertamento dello stato dell´arte di quel particolare settore dal quale provengono le cognizioni richieste per la soluzione del caso. Come è stato esplicato con estrema efficacia, "si tratta di valutare l´autorità scientifica dell´esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica" (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943, in motivazione). È in questo senso che il giudice può ancora dirsi peritus peritorum. Come è stato di recente ribadito, "il giudice, con l´aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile" (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013 - dep. 09/04/2013, Cantore, Rv. 255105, in motivazione).

    È del tutto evidente che un simile compito deve trovare riscontro in una motivazione che dia conto delle modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all´interno del processo e del giudizio che con esse si confronta.

    5.2. La sentenza impugnata non corrisponde ai principi testé rammentati.

    La difesa dell´imputato aveva introdotto nel processo, attraverso l´apporto di un esperto, cognizioni di carattere tecnico assumendone la congruenza rispetto al caso in esame e la rispondenza alle conoscenze scientifiche allo stato acquisite in merito al particolare funzionamento del metabolismo delle persone affette da diabete mellito, come l´odierno ricorrente. Più specificamente, si è avanzata la tesi del rilascio di acetone attraverso il respiro, di modo che il valore del tasso alcolico misurato dall´etilometro non corrisponde all´effettivo tasso, all´inverso accertabile attraverso l´esame del sangue.

    A fronte di tale attività difensiva, la Corte di Appello si è limitata ad asserire che il c.t. della difesa si era espresso in termini congetturali e non di certezza scientifica, riportando un brevissimo inciso, non è esplicitato se della relazione di consulenza eventualmente acquisita o della deposizione dell´esperto ("... può essere inficiato ..."). Un simile modo di rappresentare i contenuti dell´indagine tecnica e l´analisi della medesima compiuta dal giudicante non soddisfa l´onere motivazionale, quale si è definito nel precedente paragrafo. Da un canto la locuzione richiamata dal Collegio distrettuale può avere significati differenti ed opposti a seconda del contesto discorsivo nel quale è stata utilizzata. Per altro e più sostanziale verso, l´effettiva possibilità che l´esito dell´accertamento strumentale risulti inficiato da un particolare fattore di condizionamento è circostanza che impegna ad un approfondimento dell´indagine, ove possibile sul versante tecnico-scientifico, certamente con riferimento alle complessive circostanze del fatto, che vanno analizzate tenendo presente l´ipotesi di distorsione e quindi dando conto, con adeguata motivazione, delle ragioni per le quali, nel caso concreto, è da escludere che quella possibilità si sia mutata in fatto.

    Nel caso che occupa, il consueto richiamo alla "sintomatologia dell´ebbrezza alcolica" e all´assunzione di "tre birre piccole" - che pure nella più parte dei casi può risultare risolutivo (mentre di nessun valore sul piano dimostrativo è il comportamento dell´imputato, che non assunse iniziative per l´esecuzione di prelievo ematico) - non è in grado di integrare una motivazione immune da vizi, perché operato senza tener conto della patologia dell´imputato, mai messa in discussione dalla stessa Corte territoriale. Tale patologia avrebbe richiesto di verificare se i soli due fattori evidenziati come sintomatologici (alito alcolico e occhi arrossati), stante la loro non univocità dimostrativa, fossero riconducibili all´ipotesi posta in campo dalla condizione di diabetico dell´A. A. o, all´inverso, ad una consistente assunzione di alcool. Il che, in presenza di una prova di carattere tecnico, non può avvenire omettendo di interloquire con le argomentazioni provenienti dall´esperto, secondo la metodologia che si è richiamata al superiore paragrafo 5.1.

    6. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento.

    Per questi motivi

    Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento.

 

 

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A cura dell’Avv. Pietro Ferrario – Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

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